LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
R.R., elettivamente domiciliata in Roma, Piazza Barberini 12, presso lo studio degli avv.ti VISENTINI Gustavo ed Enrico Tonelli, che lo rappresentano e difendono;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. 38^, n. 188, depositata il 13 settembre 2007.
Letta la relazione scritta redatta dal Consigliere relatore Dott. Aurelio Cappabianca;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 3.
FATTO E DIRITTO
Premesso:
– che la contribuente propose ricorso avverso il silenzio-rifiuto dell’Amministrazione finanziaria sulla sua istanza di rimborso della maggior imposta di registro indebitamente versata, per mancata concessione dei benefici “prima casa”, di cui all’art. 1, nota 2^ bis, della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. n. 131 del 1986, all’atto dell’acquisto, in data *****, di un immobile, situato in *****, destinato a propria abitazione;
– che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione confermata, in esito all’appello del contribuente, dalla commissione regionale;
– che i giudici di appello, aderendo all’impostazione dei giudici di primo grado, sostennero l’insussistenza dei presupposti per il godimento del beneficio evocato, in considerazione del fatto che la contribuente disponeva, in *****, di altro immobile, ancorchè, questo misurasse solo 22,69 mq. e fosse pertanto, secondo la contribuente medesima, del tutto insufficiente a garantire idonea sistemazione abitativa al proprio nucleo familiare;
rilevato:
– che, avverso tale decisione, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, deducendo “violazione e falsa applicazione dell’art. 1, nota 2^ bis dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n. 131” e formulando il seguente quesito di diritto: se “la locuzione casa di abitazione di cui all’art. 1, nota 2-bis) dell’art. 1 della Tariffa, parte prima, allegata, al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, deve, in conformità al dettato costituzionale, essere interpretata in senso soggettivo e, pertanto, in relazione alle ragionevoli esigenze di vita dell’acquirente”;
– che l’Agenzia ha resistito con controricorso;
osservato:
– che il ricorso è manifestamente fondato;
– che occorre, invero, osservare che, secondo consolidati canoni ermeneutici di questa Corte (che non vi è motivo di disattendere), in tema di agevolazioni tributarie e con riguardo ai benefici per l’acquisto della “prima casa”, l’art. 1, comma 4, e nota 2^ bis, della tariffa, parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 – nel prevedere, tra le altre condizioni per l’applicazione dell’aliquota ridotta dell’imposta di registro, la non possidenza, di altra abitazione – si riferisce, anche alla luce della ratio della disciplina, ad una disponibilità non meramente oggettiva, bensì soggettiva, nel senso che ricorre il requisito dell’applicazione del beneficio, anche all’ipotesi di disponibilità di un alloggio che non sia concretamente idoneo, per dimensioni e caratteristiche complessive, a sopperire ai bisogni abitativi suoi e della famiglia (cfr. Cass. 11564/06, 17938/03, 10935/03, 6492/03, 2418/03);
ritenuto:
– che, pertanto, il ricorso va accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., e, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con l’accoglimento del ricorso introduttivo della contribuente;
– che, per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito e la condanna dell’Agenzia, in base al criterio della soccombenza, alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 (di cui Euro 800,00, per onorario), oltre spese generali ed accessori di legge.
PQM
la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, accoglie il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese dei gradi di merito e condanna l’Agenzia alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 (di cui Euro 800,00, per onorario), oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010