Corte di Cassazione, sez. III Civile, Sentenza n.1005 del 21/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI NANNI Luigi F. – Presidente –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. URBAN Giancarlo – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MONDO MUSICA VERLAG GESELLSCHAFT MIT BESCHRANKER HAFTUNG e TAKTEL MUSIK VERLAG AG, in persona dei rispettivi legali rappresentanti, elettivamente domiciliati in Roma, Via Monserrato n. 34 presso lo studio dell’avv. GUELI Giuseppe, che li rappresenta e difende unitamente all’avv. Marcello Franco in virtù di procure speciali in atti;

– ricorrenti –

contro

WARNER MUSIC ITALIA s.r.l. (già NUOVA FONIT CETRA s.r.l.), in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliato in Roma, Via Dora n. 2, presso lo studio dell’avv. LIUZZO Gabriele, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Romolo Brecciani e all’avv. prof. Lamberto Liuzzo, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 529/05 della Corte d’Appello di Milano in data 9 febbraio 2005, pubblicata il 24 febbraio 2005.

Udita la relazione del Consigliere Dott. Giancarlo Urban;

udito l’avv. Lamberto Liuzzo;

udito il P.M., in persona del Cons. Dott. ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato in data 6 luglio 1998 la Mondo Musica Verlag Gesellschaft mit Beschranker Haftung conveniva in giudizio la Nuova Fonit Cetra s.p.a. esponendo che dal 1985 aveva svolto attività di distribuzione per la convenuta, collaborando nel corso del rapporto anche alla promozione all’estero di artisti con il marchio Fonit Cetra in campo internazionale; che in particolare, tramite la propria organizzazione, aveva provveduto ad attingere dagli importanti e ricchi archivi N.F.C., e RAI, allo scopo di selezionare opere di interesse, di provvedere al restauro e alla rimasterizzazione su CD, promuovendo quindi le vendite sui singoli mercati, in particolare su quelli dell’estremo oriente. Nel ***** erano stati sottoscritti tra la convenuta N.F.C., e la società svizzera Taktel A.G., rappresentata dalla sig. S., che amministrava anche la Mondo Musica, due contratti aventi durata quinquennale, tra loro collegati: il primo di licenza, con cui veniva affidato alla Takel il diritto esclusivo a produrre supporti fonografici di precedenti registrazioni del repertorio classico della N.F.C, con tutte le connesse operazioni di scelta e di rimasterizzazione; il secondo di distribuzione dei dischi del catalogo N.F.C., in tutto il mondo esclusa l’Italia e alcune zone individuate.

Nel ***** il secondo contratto era stato ceduto dalla Takel A.G. alla Dino Music GmbH, che nel corso del ***** divenne insolvente; di conseguenza, si interrompeva sia l’attività di rimasterizzazione sia quella di distribuzione e quindi cessavano gli effetti anche del primo contratto, relativo alla licenza concessa dalla N.F.C., alla Takel; la Takel, pochi giorni prima del fallimento, aveva concesso alla N.F.C, un anticipo sulle royalties dell’anno successivo (1993) per DM 63.500 e aveva quindi ceduto il credito alla Mondo Musica. Su queste premesse la Mondo Musica domandava la condanna della convenuta alla restituzione del suddetto importo oltre ad una somma dovuta a titolo di provvigioni per attività di consulenza prestata a favore della N.F.C. nel corso del 1994.

Si costituì in giudizio la convenuta, contestando la fondatezza delle domande dell’attrice, chiedendone il rigetto, e chiedendo in via riconvenzionale la condanna di Mondo Musica al pagamento a N.F.C, dell’importo di DM 52.500 al controvalore in Lire al giorno della liquidazione o quella minore o maggiore ritenuta di giustizia, con gli interessi legali dovuti dal settembre 1988 al saldo effettivo, pretesa fondata su un precedente contratto del 1988 intercorso tra le parti e poi risolto consensualmente; con il medesimo atto la convenuta chiese integrarsi il contraddittorio con la chiamata in causa della Taktel AG. Con altro atto di citazione notificato il 12 marzo 1999, la Nuova Fonit Cetra s.p.a. evocò in giudizio la Taktel Musik Verlag AG chiedendo la condanna della medesima al pagamento della complessiva somma di DM 97.512, oltre interessi legali. La pretesa dell’attrice si fondava sul contratto di licenza stipulato in data 1 ottobre 1990, che prevedeva (art. 16) una clausola di minimo garantito che Taktel, quale licenziataria, avrebbe dovuto anticipare alla licenziante N.F.C., da recuperare sulle future royalties che essa N.F.C, avrebbe maturato. L’importo totale dovuto da Taktel, quantificato da NFC in DM 160.025, avrebbe dovuto essere corrisposto in due tranches. Mentre la prima tranche sarebbe stata parzialmente saldata nel settembre 1992, con la corresponsione di DM 63.500, i restanti DM 17.500 della prima rata, nonchè gli 80.012 della seconda rata non sarebbero stati mai pagati, per un totale di DM 97.512. La N.F.C, richiedeva, pertanto, la condanna della Taktel stessa al pagamento della differenza di DM 97.512, pari all’importo totale del minimo garantito meno il detto anticipo di 63.500 DM. La convenuta TAKTEL contestava la fondatezza delle domande dell’attrice, chiedendone il rigetto, ed in via riconvenzionale chiedeva la condanna della Fonit alla restituzione del controvalore monetario in Lire italiane dei masters nella misura di DM 3.000 l’uno, ossia della spesa sostenuta dalla convenuta per la loro realizzazione pari a circa DM 156.000, nonchè al pagamento dell’arricchimento indebitamente tratto ex adverso. Precisava quindi che la restituzione dei 63.500 DM versati da Taktel era dovuta, che come naturale conseguenza della risoluzione del contratto, per un fatto non imputabile a Taktel.

Le due cause (R.G. 9442/98 e R.G. 3094/99) furono riunite.

In esito alle prove testimoniali dedotte dalle parti, con sentenza depositata il 1 marzo 2004 il Tribunale di Milano condannava la Mondo Musica a corrispondere alla N.F.C, l’importo di Euro 26.842,82 con gli interessi dalla domanda e compensava le spese, ritenuta sussistente la prova che la N.F.C, avesse diritto al minimo garantito previsto dal contratto del *****, mentre veniva rigettata ogni altra domanda.

La Corte d’Appello di Milano, con sentenza del 24 febbraio 2005 rigettava l’appello proposto da Mondo Musica e da Taktel, che condannava alle spese.

Propongono ricorso per cassazione Mondo Musica e Taktel Music Verlag A.G., con quattro motivi.

Resiste con controricorso NFC.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo le ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione dell’art. 1406 c.c., art. 1408 c.c., comma 1, artt. 1322, 1362 e 1363 c.c., e la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, in relazione alla richiesta proposta da Mondo Musica di restituzione dell’importo di DM 63.500, già corrisposti da Taktel a N.F.C, come anticipo di future “royalties” intervenuta a seguito di cessione del contratto per la distribuzione dei prodotti discografici dalla Taktel alla Dino Music. Con il secondo motivo si denuncia la omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia e la violazione e falsa applicazione degli artt. 1372, 1362, 1363, 2697, 2033 e 2041 c.c., in relazione all’accoglimento della domanda riconvenzionale proposta dalla N.F.C. per DM 52.500.

I primo due motivi possono essere trattati in unico contesto, in quanto tra loro connessi, dal momento che la sentenza impugnata ha qualificato detti pagamenti come corresponsioni del minimo garantito, come da contratto.

Sul punto, i giudici del merito hanno ricostruito la vicenda con attenta e puntuale disamina della complessa documentazione acquisita nel corso del processo, pervenendo alla conclusione che si trattò di pagamento del “minimo garantito” oggetto di specifica previsione contrattuale (clausola n. 17 del contratto *****) e di cui era stata pattuita la non rimborsabilità.

La diversa ricostruzione della diversa causa del pagamento in questione, quale anticipo su future royalties, in concreto mai maturate, e non quale minimo garantito sui proventi previsti, è frutto di una lettura alternativa degli elementi di prova raccolti, in assenza di argomenti che valgano a superare la ratio decidendi accolta dai giudici del merito. In relazione a tale contesto, la censura di omessa valutazione degli elementi probatori raccolti nel corso del giudizio di primo grado, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5, deve essere inteso a far valere – a pena di inammissibilità in difetto di loro specifica indicazione – carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nell’attribuire agli elementi di giudizio un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi. Non può, invece, essere inteso a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte e, in particolare, non vi si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti. Tali aspetti del giudizio, infatti, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento, rilevanti ai sensi della norma in esame.

Diversamente il motivo di ricorso per cassazione si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, e quindi di nuova pronunzia sul fatto, estranea alla natura e alle finalità del giudizio di legittimità (Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087).

In concreto, la parte ricorrente, lungi dal denunziare vizi della sentenza gravata rilevanti sotto i ricordati profili, si limita – in buona sostanza – a sollecitare una diversa lettura delle risultanze di causa, preclusa in questa sede di legittimità.

I motivi debbono essere pertanto rigettati.

Con il terzo motivo si denuncia la omessa, contraddittoria e insufficiente motivazione su un punto decisivo della controversia, nonchè la violazione e falsa applicazione di legge (artt. 1362, 1364, 1363 e 1366 c.c.) in quanto la Corte d’Appello aveva rilevato la mancanza di prova per la domanda di liquidazione della provvigione pari a 7% del fatturato di NFC spettante a Mondo Musica in virtù di un rapporto di consulenza concluso verbalmente. E l’esistenza di tale accordo risulta da una serie di documenti nonchè dall’avvenuta esecuzione dello stesso per alcuni mesi. Erronea sarebbe infine la interpretazione data ai successivi contratti del ***** mediante i quali sarebbe stata superata e sostituita ogni altra precedente intesa; secondo la Corte d’Appello anche la pretesa avanzata dalla Taktel rientrava nel superamento delle precedenti intese.

La sentenza impugnata ha esaminato puntualmente la questione, pervenendo alla valutazione che le provvigioni già pattuite per prestazioni di consulenza da parte della sig. S.M. furono superate e sostituite dai contratti del *****, nel senso che la nuova regolazione dei reciproci interessi comprendeva anche la specifica questione delle suddette provvigioni. Tale nuovo assetto contrattuale è ricavabile, secondo la sentenza impugnata, non soltanto dal testo dei suddetti contratti del 3 marzo 1995, ma anche dalle dichiarazioni rese dal teste F., che confermò l’impostazione riferita. Il motivo di ricorso – ove prospetta l’omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione, nell’avere ritenuto la novazione del rapporto a seguito della stipula del contratto del ***** – non coglie la ratio decidendi della sentenza di secondo grado, la quale ha rilevato che le parti avevano specificamente stabilito di definire con la nuova pattuizione anche le controversie già insorte nel precedente periodo in tema di provvigioni per la consulenza S.. Tutte le articolate censure sollevate dalle ricorrenti si risolvono, anche in relazione al motivo in esame, in una diversa lettura degli elementi acquisiti nel corso del processo, non ammissibile nel presente giudizio di legittimità, in presenza di una coerente e corretta motivazione della Corte territoriale.

Con il quarto motivo si denuncia infine la violazione e falsa applicazione degli artt. 2033 e 2041 c.c., nonchè l’omessa motivazione su un punto decisivo della controversia, in quanto la Corte d’Appello aveva rigettato la pretesa della domanda riconvenzionale proposta da Taktel per D.M. 156.000 in relazione ai Dat masters ricavati dal fallimento Dino Music. Sul punto, i giudici del merito hanno ritenuto che non fosse stata fornita la prova nè di esborsi effettuati da Taktel per la realizzazione di tali supporti necessari alla produzione di CD, nè che la N.F.C., si fosse avvantaggiata dall’utilizzazione di detti supporti.

Le ricorrenti prospettano l’erronea valutazione in relazione alla prova che sarebbe ricavabile dalle dichiarazioni di alcuni testi:

anche in questo caso la censura si limita a proporre una lettura alternativa delle risultanze di causa senza individuare specifiche valutazioni erronee o incongrue applicazioni dei canoni della logica:

la motivazione assunta nella sentenza impugnata supera quindi in modo limpido il vaglio di legittimità demandato a questa Corte.

Il ricorso merita quindi il rigetto; segue la condanna delle ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali, liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Terza Civile, rigetta il ricorso; condanna le ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 5.200,00, di cui Euro 5.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori come per legge.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010

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