Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n.1008 del 21/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHETTINO Olindo – Presidente –

Dott. MAZZIOTTI DI CELSO Lucio – Consigliere –

Dott. ATRIPALDI Umberto – rel. Consigliere –

Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25104/2004 proposto da:

FLLI BREGAGLIO FU GIUSEPPE DI ADELE BREGAGLIO & C SNC P.IVA *****, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DORA 1, presso lo studio dell’avvocato LORIZIO Maria Athena, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati ROTA GIAN LUIGI, RUSCONI GIUSEPPE FRANCESCO;

– ricorrente –

contro

FIOCCHI MUNIZIONI SPA P.IVA *****, in persona del legale rappresentante pro tempore elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA VITE 7, presso lo studio dell’avvocato MASINI Maria Stefania, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati GHEZA ENZO, RIGAMONTI ENRICO, DE CESARIS ADA LUCIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1664/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO, depositata il 11/06/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 13/10/2009 dal Consigliere Dott. UMBERTO ATRIPALDI;

udito l’Avvocato LORIZIO Maria Athena, difensore del ricorrente che ha chiesto accoglimento;

udito l’Avvocato DE CESARIS Ada Lucia, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. MARINELLI Vincenzo, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso per quanto di ragione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La s.n.c. F.lli Bregaglio ha impugnato, nei confronti della S.p.A. Fiocchi Munizioni, con ricorso notificato il 15.11.04, la sentenza della Corte di Appello di Milano, notificata il 14.9.04, che in riforma di quella di 1^ grado, le aveva disatteso la domanda di condanna dell’intimata, proprietaria di un terreno finitimo al suo, alla rimozione di un fabbricato balipedio, costruito in violazione delle distanze prescritte dai regolamenti di P.S., nonchè del regolamento Comunale all’epoca vigente.

Lamenta: 1) la violazione di “norme di diritto”, nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, dato che erano state violate le NTA del P.R.G. del 1963 del Comune di Lecco secondo cui i distacchi minimi tra fronti di edifici nel medesimo lotto o isolato doveva essere di 12 mt. e la distanza minima dai confini di proprietà di mt. 6 e con l’adozione del bizzarro criterio “che porta a far coincidere la nozione di lotto o isolato con quello dell’area o complesso delimitati dai confini di proprietà”, la Corte di Appello, pur avendo affermato che le NTA sulle distanze erano volte ad assicurare un distacco minimo di 12 mt. fra fabbricati in zona rurale, inopinatamente ne aveva escluso l’applicazione in base alla constatazione che i fabbricati in questione non appartenevano allo stesso lotto, senza considerare che la preesistenza dei suoi immobili sul confine rendeva inapplicabile la distanza di 6 mt. prevista solo per i confini inedificati, dovendosi comunque rispettare il distacco minimo di 12 mt. tra gli edifici in zona rurale;

2) la violazione dell’art. 113 c.p.c. e art. 873 c.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, dato che la Corte di Appello, dall’asserita esistenza di una recinzione delimitante l’area Fiocchi, “mai pretesa nè dichiarata” aveva concluso che le costruzioni in questione non costituivano edifici di uno stesso lotto e che perciò la norma applicabile, non era quella relativa alle distanze fra costruzioni, bensì quella di carattere generale adottata dagli strumenti urbanistici in tema di confini; 3) la violazione dell’art. 112 c.p.c., nonchè insufficiente e contraddittoria motivazione, dato che la Corte di Appello si era pronunciata solo sulla parte del balipedio posta in zona rurale e non anche su quella che si trova nella zona industriale e sul sopralzo realizzato nel 1989 e perciò soggetto alla distanza di 10 mt., 4) l’insufficiente o contraddittoria motivazione in ordine alla “asserita mancata motivazione da parte del Tribunale del suo discostamento dalle valutazioni delle risultanze peritali in tema di distanze dei fabbricati entrambi situati in zona rurale” e perciò correttamente dallo stesso ritenuti soggetti ad un distacco minimo di 12 mt.; 5) la insufficiente e contraddittoria motivazione, nonchè violazione “di norma di diritto”; dato che la Corte di Appello aveva inteso in forma riduttiva “l’isolato”, come un semplice lotto, ed operato un travisamento del concetto di distanze legali tra contenziosi, si era limitata a considerare la sola parte del balipedio sito in zona rurale e non anche quella posta in zona industriale mista di 2^ categoria; 6) violazione di legge e insufficiente motivazione, dato che erroneamente non era stato applicato l’art. 890 c.c., riguardante le maggioratosi distanze per fabbriche e depositi pericolosi, senza considerare che il balipedio era pericoloso in sè, anche perchè strutturalmente e funzionalmente collegato in sotterraneo con il padiglione ***** nel quale si eseguiva il caricamento ed il confezionamento di cartucce, e quindi da ritenersi pericoloso con presunzione “iuris et de iure” (INPS All.

B ex art. 83); 7) violazione di legge, insufficiente e contraddittoria motivazione, dato che erroneamente non era stata applicata la direttiva CE 96/82 di cui al D.Lgs. n. 334 del 1999, senza considerare che la Fiocchi “lavora in situazione di pericolo, utilizzando sostanze pericolose, a rischio d’incendio ed esplosione, depositate in un impianto”.

L’intimata resiste.

MOTIVI DELLA DECISIONE

In relazione al 1^, 2^, 4^ e parte del 5^ motivo, che per l’intrinseca connessione si esaminano congiuntamente, si rivela che risultano affetti da inammissibilità là dove tendono ad una non consentita rinnovazione delle valutazioni in fatto della Corte di merito, che con adeguata motivazione immune da vizi logici, sulla base degli effettuati accertamenti tecnici ha ritenuto che “l’area Fiocchi”, nell’ambito del contesto rurale in cui è inserita, costituisce, anche visivamente per la recinzione di cui è dotata, una unità immobiliare separata e quindi, dando legittima rilevanza ai confini di proprietà posti tra gli edifici in questione, ha escluso che possano considerarsi ubicati nello stesso lotto o isolato.

Manifestamente infondati, là dove arbitrariamente limitano l’applicazione dell’inequivoca norma di carattere generale, che nelle zone rurali prescrive per le costruzioni l’osservata distanza di 6 mt. dai confini di proprietà, alle sole ipotesi in cui risultino inedificati, ritenendo altrimenti operante,pur in assenza di qualsiasi disposizione in tal senso, la speciale disciplina dei distacchi, in mt. 12, prevista per le costruzioni appartenenti al medesimo lotto.

Vanno, invece, accolti il 3? e, per la parte in cui lo richiamaci 5^ motivo, dato che effettivamente la Corte di merito non si è pronunciata, così incorrendo nella denunciata violazione dell’art. 112 c.p.c., sulla doglianza concernente l’asserito omesso rilievo nell’appellata decisione che anche la porzione di balipedio realizzata nella zona industriale mista di 2^ categoria sarebbe stata costruita in violazione delle distanze stabilite dalle NTA del PRG 1963 del Comune di Lecco.

Inammissibile risulta anche il 6^ motivo concernente valutazioni in fatto della Corte di Appello, che con esaustiva motivazione, immune da vizi logici, sulla base degli inequivoci accertamenti effettuati, ha escluso la pericolosità del balipedio in questione fino a prova contraria considerato nella sua interezza strutturale, comprensiva perciò dell’accesso al collegamento interrato, che il ricorrente, invece, apoditticamente, come per assioma, sostiene sia fonte di pericolo.

Per le medesime ragioni è inammissibile il 7^ motivo col quale il ricorrente vorrebbe estendere indebitamente, come rilevato dalla Corte di Appello, al balipedio (luogo in cui con canne manometriche o armi fisse a cavalletto vengono verificate le prestazioni delle cartucce), la normativa prevista per le imprese soggette a rischio contaminazione.

All’accoglimento del 3^, e per quanto di ragione, del 5^ motivo, segue l’inerente cassazione dell’impugnata sentenza, con rinvio alla Corte di Appello di Milano, altra sez., affinchè esamini l’indicata doglianza dell’appello incidentale e decida anche per le spese della presente fase.

P.Q.M.

Accoglie il 3^ e, per quanto di ragione il 5^ motivo, rigetta il resto, casa in relazione e rinvia, anche per le spese, alla Corte di Appello di Milano, altra sezione.

Così deciso in Roma, il 13 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010

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