LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SECONDA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ELEFANTE Antonino – Presidente –
Dott. MENSITIERI Alfredo – Consigliere –
Dott. MALZONE Ennio – rel. Consigliere –
Dott. PICCIALLI Luigi – Consigliere –
Dott. MIGLIUCCI Emilio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 30743-2005 proposto da:
D.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA FLAMINIA 56, presso lo studio dell’avvocato FIOCCA ROBERTO, che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
AMMINISTRAZIONE PROVINCIA L’AQUILA in persona del Presidente pro tempore P.S., elettivamente domiciliata in ROMA, P.LE DELLE BELLE ARTI 2, presso lo studio dell’avvocato SCALISE GAETANO ANTONIO, rappresentata e difesa dall’avvocato DI MASSA LUIGI;
– controricorrente –
e contro
ENTE AUTONOMO PARCO NAZIONALE ABRUZZO;
– intimato –
avverso la sentenza n. 58/2004 del TRIBUNALE di SULMONA, depositata il 15/10/2004;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 17/12/2009 dal Consigliere Dott. ENNIO MALZONE;
udito l’Avvocato FIOCCA Roberto, difensore del ricorrente che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito l’Avvocato DI MASSA Luigi, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. PRATIS PIERFELICE che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 9.12.1981 D.P. proponeva opposizione all’ordinanza-ingiunzione n. 2128 del 28.10.1981 della Provincia dell’Aquila, notificata in data 10.11.1981, di pagamento della somma di L. 500.000 per violazione della L. n. 968 del 1997, art. 20, lett. B, per essere stato sorpreso ad esercitare abusivamente la caccia nel territorio del Parco Nazionale d’Abruzzo in località *****, contestando di trovarsi in zona vietata, bensì nelle immediate vicinanze di *****, non soggetta al divieto di esercizio di attività venatoria.
La convenuta, costituitasi, contestava l’avverso dedotto, nel senso che la zona ove il D. era stato trovato ad esercitare la caccia era inserita nel perimetro del Parco Nazionale di Abruzzo, specificamente segnalata con tabelle perimetrali.
Il Tribunale di Sulmona – sez.stralcio, espletata c.t.u. e assunti i testi, con sentenza n. 58/4, depositata il 15.10.04, rigettava il ricorso e condannava l’opponente alle spese di lite.
Per la cassazione della decisione ricorre l’opponente per difetto di motivazione.
Resiste con controricorso l’intimata Provincia.
Lamenta il ricorrente che il primo giudice non avrebbe sufficientemente esposte le ragioni che lo avevano indotto a preferire le risultanze della cartografia a quelle differenti della relazione peritale.
Vale, invece, considerare che, a fronte della mancata esposizione delle conclusioni tratte in proposito dal c.t.u., il primo giudice nella scelta tra le risultanze oggettive di una cartografia allegata al D.P.R. 2 novembre 1976 e le deduzioni del c.t.u., contrarie allo stato oggettivo, ha preferito dare credito al dato certo ed oggettivo proprio dello stesso segmento cartografico, anzichè all’interpretazione soggettiva del perito di ufficio.
Il ricorso è, quindi, infondato e il ricorrente sopporta le spese del presente giudizio in forza del principio della soccombenza.
P.Q.M.
rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che liquida in Euro 1.700,00, di cui Euro 200,00 per spese, oltre spese generali ed oneri accessori come per legge.
Così deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010