Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Ordinanza n.1019 del 21/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. RAVAGNANI Erminio – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 4463-2009 proposto da:

R.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA MARIO SAVINI 7, presso lo studio dell’avvocato ROMAGNA EGIDIO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati EMILIO MAIOCCHI, PIER ANGELO GALMOZZI, giusta procura sociale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

BETA UTENSILI SPA in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 151, presso lo studio dell’avvocato ROSATI ANGELO, che la rappresenta e difende, giusta mandato a margine delle note difensive;

– resistente –

e contro

V.D.L., R.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2/2009 del TRIBUNALE di MONZA del 7.1.09, depositata il 13/01/2009.

E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO Con ricorso al giudice del lavoro di Monza, R.M., premesso di essere dipendente di Beta Utensili spa in qualità di operaio e di aver riportato gravi lesioni a seguito di un infortunio sul lavoro, conveniva in giudizio detto datore, V.D. quale responsabile della sicurezza aziendale, e R.A., quale responsabile del servizio cui egli era addetto al momento dell’incidente, per ottenere il risarcimento dei danni non coperti dall’assicurazione sociale.

Costituitisi in giudizio, i tre convenuti eccepivano preliminarmente l’incompetenza del giudice adito in favore di quello di Lodi. Il giudice adito con sentenza 7-13.1.09 rilevava che l’attore fin dalla sua assunzione era stato addetto allo stabilimento di ***** (sito nel circondario del Tribunale di Lodi) e che, pertanto, entrambi i criteri di collegamento (a suo avviso) desumibili dall’art. 413 c.p.c., comma 2, escludevano la competenza del giudice del lavoro di Monza in favore di quello di Lodi.

Proponeva istanza di regolamento di competenza il R.M. deducendo la violazione dell’art. 413 c.p.c., comma 2, sotto due profili: 1) la norma prevede tre fori speciali alternativi, individuabili nel luogo in cui è sorto il rapporto, in quello dell’azienda e in quello della dipendenza cui il lavoratore è addetto; 2) il foro dell’azienda coincide con quello della sede sociale, nella quale si accentrano di fatto i poteri di direzione ed amministrazione dell’azienda stessa, presumendosi la coincidenza della sede effettiva dell’impresa con quella legale. Essendo la sede legale dell’azienda in località *****, sita nel circondario del Tribunale di Monza, la competenza territoriale andava ricondotta a tale ultimo ufficio.

Beta Utensili spa depositava una memoria difensiva.

Il consigliere relatore redigeva relazione ex art. 380 bis c.p.c., che veniva comunicata al Procuratore generale ed era notificata unitamente al decreto di fissazione dell’odierna adunanza in camera di consiglio ai difensori costituiti.

Il ricorso è fondato.

L’art. 413 c.p.c. prevede che “competente per territorio è il giudice nella cui circoscrizione è sorto il rapporto ovvero si trova l’azienda o una sua dipendenza alla quale è addetto il lavoratore o presso la quale egli prestava la sua opera al momento della fine del rapporto” (comma 2), e che “tale competenza permane dopo il trasferimento dell’azienda o la cessazione di essa o della sua dipendenza, purchè la domanda sia proposta entro sei mesi dal trasferimento o dalla cessazione” (comma 3).

La giurisprudenza prevalente della Corte di cassazione è nel senso che in tema di competenza territoriale per le controversie soggette al rito del lavoro, detto art. 413 prevede (non già soltanto due, ma) tre fori speciali di carattere alternativo: quello in cui è sorto il rapporto, quello dell’azienda e quello della dipendenza cui il lavoratore è addetto o presso la quale prestava la sua opera alla fine del rapporto. La norma non attribuisce valore esclusivo o prevalente ad alcuno di essi, atteso che deve escludersi che il luogo dove si trova l’azienda (che, in caso di società, coincide con la sede sociale dove di fatto si accentrano i poteri di direzione ed amministrazione dell’azienda stessa) e quello in cui si trova una sua dipendenza alla quale sia addetto il lavoratore indichino un unico foro consistente nel luogo di esercizio dell’attività lavorativa (Cass. 21.10.98 n. 10465, che cassava la sentenza che dichiarava l’incompetenza per territorio del giudice del luogo della sede del datore di lavoro per essere stato il lavoratore ricorrente addetto non già alla sede, ma ad una sua dipendenza situata in altro circondario, ripresa dalla sentenza 23.8.03 n. 12418; si veda anche Cass., S.u., 10.8.01 n. 11043).

E’ altresì principio costantemente affermato che la competenza va determinata sulla base dell’oggetto della domanda proposta dall’attore e dell’esposizione dei fatti posti a fondamento della stessa (a meno che non risulti evidente un’artificiosa allegazione diretta allo scopo di sottrarre la causa al giudice precostituito per legge), mentre rimangono irrilevanti le contestazioni al riguardo formulate dal convenuto e, specificamente, le sue contrarie prospettazioni dei fatti (v. da ultimo Cass. 17.5.07 n. 11415, 4.8.05 n. 16404 e 30.4.05 n. 9013).

Fatta questa premessa, rilevato che la sede legale di Beta Utensili si trova in *****, che è località sita nel circondario di *****, la competenza deve essere fissata in capo all’adito giudice del lavoro.

Irrilevante è la tesi difensiva della parte resistente, la quale obietta che i dati da cui emerge la collocazione della sede legale sarebbero stati tardivamente dedotti, in quanto allegati non al ricorso introduttivo ma solamente alle note autorizzate dal giudice in previsione della decisione della competenza. Al riguardo deve rilevarsi, infatti, che il principio della rilevanza della domanda ai fini della risposta all’istanza di regolamento di competenza deve essere inteso nel senso che oggetto dell’esame sono anche le eccezioni di diritto che alla domanda contrappone la parte convenuta e, di conseguenza, i dati di fatto contrapposti dall’attore alle eccezioni, che, in quanto tali, non potevano essere conosciute ab origine dall’attore.

In conclusione, sulla base di queste considerazioni, risultando in atti che la sede legale di Beta Utensili è in ***** e che in quest’ultima località può ritenersi sita la sede dell’azienda ai sensi dell’art. 413 c.p.c., comma 2, in accoglimento della proposta istanza di regolamento, deve essere dichiarata la competenza territoriale del Giudice del lavoro di Monza.

La soccombente Beta Utensili va condannata alle spese nei confronti di R.M. nella misura liquidata in dispositivo; le spese vanno invece compensate tra il ricorrente ed gli altri resistenti che non hanno svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso e dichiara la competenza del Tribunale di Monza. Condanna il convenuto Beta Utensili s.p.a. alle spese, che liquida in Euro 30,00 per esborsi ed in Euro 1.500 per onorari, oltre spese generali, Iva e Cpa. Compensa le spese tra il ricorrente ed i convenuti V. e R.A..

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio del 27 novembre 2009 e il 9 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010

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