LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
ISTITUTO AUTONOMO CASE POPOLARI DELLA PROVINCIA DI BARI, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, viale Tupini n. 133, presso lo studio dell’avv. Agostino De Zordo, che lo rappresenta e difende unitamente all’avv. Vito A.
Martielli;
– ricorrente –
contro
COMUNE DI MOLFETTA, in persona del sindaco pro tempore;
– intimato –
per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale della Puglia, sez. 9^, n. 94, depositata il 27 giugno 2007;
Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott. CAPPABIANCA Aurelio;
constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 3.
FATTO E DIRITTO
Premesso:
– che l’i.a.c.p. di Bari propose ricorso avverso il silenzio-rifiuto opposto dal Comune di Molfetta all’istanza di rimborso dell’ici versata (ad avviso dell’ente indebitamente) per le annualità 1997, 1998 e 1999 in relazione ad immobili di sua proprietà situati in territorio comunale;
– che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con sentenza confermata, in esito all’appello dell’i.a.c.p., dalla commissione regionale; ciò sul presupposto dell’inapplicabiltà dell’esenzione dall’imposta prevista dal D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i), invocata dall’ente;
rilevato:
– che, avverso la sentenza di appello, l’i.a.e.p. ha proposto ricorso per cassazione in unico motivo, deducendo violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 504 del 1992, art. 7, lett. i); il Comune ha resistito con controricorso;
osservato;
– che, con memorie ex art. 380 bis c.p.c., comma 3, le parti hanno dato atto ed attestato di aver, rispettivamente, rinunziato al ricorso ed accettato la rinunzia;
ritenuto:
– che, alla luce di quanto sopra, va dichiarata l’estinzione del processo;
– che, attesa la volontà delle parti espresse in sede di rinunzia e di relativa accettazione, sì ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte dichiara estinto il processo; compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010