LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
ERICA IMMOBILIARE SRL in persona del Presidente e dell’Amministratore Delegato, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE MARZIO 1, presso lo studio dell’avvocato VIANELLO LUCA, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato D’ANGELO ANDREA, giusta mandato in calce al ricorso per regolamento di competenza;
– ricorrente –
contro
G.A. in proprio e nella qualità di esercente la potestà gentoriale sui figli minori gemelli B.E. e F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA L. BISSOLATI 54, presso lo studio dell’avvocato ESPOSITO FRANCESCO, rappresentata e difesa dall’avvocato MARCIANI MARCELLO, giusta mandato in calce alla memoria difensiva;
– resistente –
e contro
SUESE SAS;
– intimata –
avverso il provvedimento R.G. 3291/08 del TRIBUNALE di GENOVA, depositato il 26/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2009 dal Consigliere Relatore Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;
per la ricorrente è solo presente l’Avvocato Luca Vianello.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO SCARDACCIONE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. La Erica Immobiliale s.r.l. in persona del presidente M. E. e dell’amministratore delegato S.A. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Genova, B. E.G.L. e B.F.A.E., minori, in persona della madre esercente la potestà G.A. nonchè questa ultima in proprio chiedendo che fosse accertato che G.A. in proprio o quale esercente la potestà sui figli minori aveva occupato senza titolo il posto auto n. ***** di proprietà della Erica Immobiliare s.r.l. sin dal 2 maggio 2006 con condanna della stessa sia al rilascio di tale posto macchina sia a corrispondere alla E. l’importo di Euro 4.4479,75 ovvero quell’altro maggiore o minore ritenuto di giustizia.
Costituitasi in giudizio sia in proprio che nella qualità di rappresentante i minori la G. ha contestato le pretese avversarie, eccependo, in limine, che gli amministratori della Erica Immobiliare erano stati illegittimamente nominati e, pertanto, le loro azioni, compresa la instaurazione del giudizio sarebbero nulle o comunque prive di effetto e facendo presente di avere impugnato tale delibera innanzi al tribunale di Livorno sì che ha chiesto la sospensione di questo giudizio sino alla definizione, con sentenza passata in giudicato, di quello avente a oggetto la impugnazione della delibera.
Ha rassegnato, altresì, la convenuta le seguenti conclusioni: in via pregiudiziale in accoglimento della domanda riconvenzionale, e in via subordinata di eccezione riconvenzionale, accertare e dichiarare che M.E. e S.A. sono privi della rappresentanza legale della società attrice, per cui la procura dagli stessi rilasciata in calce all’atto di citazione deve ritenersi invalida e inesistente; in via subordinata, rigettare ogni domanda attrice e dichiarare, in accoglimento dell’ulteriore riconvenzionale, la esistenza di un contratto di comodato con il quale la ERICA s.r.l.
ha concesso a B.E. e F. e alla loro madre G.A. l’uso del posto auto n. ***** di proprietà della E. sino alla maggiore età dei minori, cioè sino al *****. Ha chiesto altresì la convenuta di essere autorizzata a chiamare in causa la s.a.s. SUESE in liquidazione.
Autorizzata la chiamata in causa della s.a.s. SUESE quest’ultima costituitasi in giudizio ha chiesto fosse dichiarato il proprio difetto di legittimazione passiva o, comunque, rigettata ogni domanda della G..
Svoltasi la istruttoria del caso l’adito tribunale con ordinanza 26 febbraio 2009 rilevato che è pendente innanzi al tribunale di Livorno causa, tra le stesse parti, avente a oggetto la domanda di accertamento della nullità della Delib. 29 maggio 2006 di nomina degli amministratori della Erica s.r.l. e che la decisione di tale causa appare pregiudiziale rispetto alla presente ha disposto la sospensione del presente giudizio sino alla definizione, con sentenza passata in cosa giudicata, di quello pendente innanzi al tribunale di Livorno.
Avverso tale ordinanza ha proposto ricorso per regolamento di competenza la Erica Immobiliare s.r.l. affidato a un unico motivo e illustrato da memoria.
Resiste, con controricorso la G., sia in proprio che quale rappresentante dei figli minori.
Non ha svolto attività difensiva in questa sede la terza chiamata Suese s.a.s..
In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione così come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380-bis; perchè il ricorso sia deciso in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., precisa, nella parte motiva:
2. Con l’unico motivo la ricorrente censura l’ordinanza impugnata denunziando violazione o falsa applicazione dell’art. 2378 c.c. e art. 295 c.p.c. evidenziando che le delibere delle società di capitali sono esecutive anche qualora siano impugnate salvo che il giudice della impugnazione non disponga la sospensione della sua esecuzione.
Formula, al riguardo, la ricorrente il seguente quesito di diritto, ai sensi dell’art. 366-bis c.p.c.: dica la Corte se il giudizio relativo alla impugnazione della delibera di nomina degli amministratori sia pregiudiziale, e conseguentemente implichi la sospensione necessaria del procedimento successivamente instaurato dai medesimi amministratori nei confronti del socio relativamente all’esercizio di diritti della società nei confronti del socio stesso.
3. Oppone in limine parte contro ricorrente che il ricorso è inammissibile per inidoneità del quesito certo essendo che nella specie essi concludenti non sono stati evocati in giudizio nella qualità di soci della Erica s.r.l., ma di detentori senza titolo di un bene di proprietà della società medesima e che, in ogni caso, non sono state ancora compiute le formalità previste dall’art. 2470 c.c., comma 2, per il trasferimento mortis causa delle quote societarie già di pertinenza del defunto B.E. dante causa della parte convenuta, sino alla data del decesso amministratore unico della Erica s.r.l..
4. Il rilievo non coglie nel segno.
In primis si osserva che è stata la stessa convenuta in sede di comparsa di risposta a fare presente ancorchè a suo avviso illegittimamente, e come sub iudice che B.E. e F. sono iscritti nel libro soci della società Erica s.r.l.
sì che risponde a verità che l’azione promossa dalla Erica s.r.l.
è una azione nei confronti dei soci.
In secondo luogo, anche a prescindere da quanto precede, la circostanza denunziata è irrilevante al fine di apprezzare la ammissibilità del quesito in discussione sotto il profilo di cui all’art. 366-bis c.p.c..
Nella specie il giudice a quo ha disposto la sospensione del presente giudizio in base al principio secondo cui qualora sia impugnata la delibera di nomina degli amministratori di una società di capitali tutti i giudizi da questi proposti nella detta veste sia nei confronti dei soci che dei terzi devono sospendersi sino all’accertamento, con sentenza passata in cosa giudicata, della validità di tale delibera ed è palese che con il quesito sopra esposto la ricorrente oltre a contestare la conformità a diritto di tale principio ha chiaramente proposto di risolvere la controversia sulla base di una diversa regula iuris.
5. Il proposto ricorso per regolamento di competenza, oltre che ammissibile pare anche fondato.
Alla luce delle considerazioni che seguono.
In conformità a costante giurisprudenza di questa Corte regolatrice, in particolare, si osserva che le )’ deliberazioni delle società adottate dall’assemblea dei soci con le previste maggioranze hanno efficacia vincolante nei confronti di tutti i soci.
Esse sono, in via generale, anche immediatamente eseguibili.
Tali caratteri la deliberazione conserva sino a che, nell’eventuale giudizio di impugnazione proposto dai soci dissenzienti, essa non sia sospesa dal giudice dell’impugnazione (art. 2378) (cfr., ad esempio, Cass. 26 maggio 2003, n. 10054).
La pretesa della società – nel caso di specie, quella ad ottenere dalla G. il rilascio di un posto auto che si assume dalla stessa detenuto senza titolo – si fonda dunque sulla eseguibilità della deliberazione che ha nominato i nuovi amministratori della società in quanto efficace e vincolante, non già sulla validità della deliberazione stessa.
Deve escludersi, pertanto, che tra la causa di rilascio e di risarcimento del danno intrapresa dagli amministratori sulla base della deliberazione e il giudizio di impugnazione della deliberazione stessa si configuri quel rapporto di pregiudizialità giuridica che, secondo la tesi del tribunale è di ostacolo alla decisione della controversia sulla domanda di rilascio.
La sola pendenza del giudizio di impugnazione della deliberazione di nomina dei nuovi amministratori – in assenza della sospensione della deliberazione stessa ex art. 2378 c.c., comma 4 – non impedisce dunque al giudice adito di pronunciare sulla domanda proposta da detti amministratori (specie tenuto presente che diversamente argomentando dovrebbe pervenirsi alla ben singolare conclusione che è sufficiente la impugnazione della delibera di nomina di nuovi amministratori di una società di capitali perchè si paralizzi totalmente l’attività sostanziale e processuale della società in attesa della definizione del giudizio sulla validità della detta delibera) (In argomento, cfr. Cass. 26 maggio 2003, n. 10054, nonchè Cass. 3 maggio 1999, n. 4371 e, per utili riferimenti, Cass. 29 agosto 1994, n. 7569).
3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, cui ha totalmente aderito la difesa della ricorrente nella propria memoria.
Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere accolto e deve, di conseguenza, disporsi la prosecuzione del processo innanzi al tribunale di Genova che provvederà, altresì, sulle spese di questo giudizio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; dispone la prosecuzione del processo innanzi al tribunale di Genova che provvederà, altresì, anche sulle spese di questo giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010