LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
M.T., S.A. in persona della madre M.T. quale legale rappresentante ex lege, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA MONTE ZEBIO 9, presso lo studio dell’avvocato DE ARCANGELIS GIORGIO, rappresentati e difesi dall’avvocato GRACIS ALESSANDRO, giusta mandato a margine dell’atto di citazione del 20.9.2005;
– ricorrente –
contro
ALLIANZ SUBALPINA SPA in persona dei legali rappresentanti pro-
tempore, entrambe elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VALADIER 52, presso lo studio dell’avvocato MANCINI CLAUDIO, rappresentata e difesa dall’avvocato CESARE ANDREA, giusta mandato in calce alla copia notificata dell’atto di citazione;
– resistente –
contro
PAI SRL in persona del legale rappresentante pro tempore ed inoltre ILTA SRL – ITALIANA LAVORAZIONI TACCHINI E ANATRE in persona del legale rappresentante pro-tempore, elettivamente domiciliate in ROMA, VIA CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avv. ANDREA MANZI, che le rappresenta e difende unitamente all’avv. FERDINANDO BONON, giuste procure a margine delle due scritture difensive;
– resistenti –
e contro
B.R.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 464/2009 del TRIBUNALE di VENEZIA del 27.10.08, depositata il 19/02/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO SCARDACCIONE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto 14 ottobre 2005 M.T., in proprio a quale esercente la potestà sul minore S.A. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Venezia la società PAI s.r.l.
nonchè la Italiana Lavorazione Tacchine e Anatre (ILTA) s.r.l.
chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti da essi attori a seguito del decesso di S.G. (convivente della M. e padre di S.A.), avvenuto nella notte del ***** all’interno dello stabilimento industriale della ILTA s.r.l e utilizzato anche dalla PAI. Costituitesi in giudizio le società convenute hanno eccepito, da un lato, la incompetenza per territorio dell’adito tribunale, dall’altro, la infondatezza nel merito della domanda avversaria, da ultimo, la necessità di integrare il contraddittorio anche nei confronti di B.E., titolare della ditta individuale Friul- mec, datore di lavoro dell’infortunato S., nonchè della Allianz Subalpina s.p.a. società assicuratrice della PAI s.t.l..
Integrato il contraddittorio e costituitisi in giudizio anche i terzi chiamati che hanno resistito a ogni avversa pretesa con sentenza 27 ottobre 2008 – 19 febbraio 2009 l’adito giudice ha dichiarato la propria incompetenza per territorio a conoscere della domanda, indicando come competente il tribunale di Vicenza.
Avverso tale sentenza ha proposto regolamento di competenza M.T., in proprio a quale esercente la potestà sul minore S.A..
Resistono, con distinti controricorsi sia la Allianz Subalpina s.p.a., sia la Italiana Lavorazioni Tacchini e Anatre s.r.l., sia la PAI s.r.l..
Non ha svolto attività difensiva in questa sede B.E..
In margine a tale ricorso – proposto contro una i sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione così come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è stata depositata relazione (ai sensi dell’art. 380-bis) perchè il ricorso sia deciso in camera di consiglio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., precisa, nella parte motiva:
2. Deve ritenersi fondata, ha affermato il giudice a quo la prospettata eccezione di incompetenza svolta dalle convenute con specifica e esplicita contestazione di ciascuno dei diversi fori previsti dagli artt. 19 e 20 c.p.c..
In particolare:
quanto al criterio di collegamento di cui all’art. 19 c.p.c. entrambe le convenute hanno sede in provincia di *****, e – quindi – giudice territorialmente competente è il tribunale di Vicenza;
– quanto al forum commissi delicti questo va parimenti individuato in ***** tenuto conto che l’infortunio in esito al quale ha perso la vita il S. è avvenuto a *****;
– in ordine al forum destinatae solutionis questo – a norma dell’art. 1182 c.c., comma 4, trattandosi di obbligazione pecuniaria indeterminata – va identificato nel domicilio del debitore al momento della scadenza della obbligazione e risulta per tabulas che le società convenute hanno sempre avuto sede in provincia di *****.
3. Assume la ricorrente che il giudice adito non poteva declinare la propria competenza atteso che:
– le convenute avevano eccepito esclusivamente che forum destinatae solutionis non era il tribunale di Venezia solo sotto il profilo che essa concludente risiedeva in ***** (e non in *****);
– non è stata data – come pure era indispensabile – alcuna prova storica che le società convenute abbiano, da sempre, avuto la propria sede in *****, tanto non risultando dai certificati prodotti dalle convenute.
4. Pare che nessuno dei rilievi sopra svolti colga nel segno e che debba, di conseguenza, rigettarsi il proposto ricorso con declaratoria della competenza del tribunale di Vicenza.
Infatti.
Le società convenute, oltre a indicare il giudice a loro parere competente, hanno eccepito l’incompetenza del tribunale adito sotto tutti i possibili profili e, cioè sia ex art. 19 c.p.c. (evidenziando, con la produzione documentale del caso, che la propria sede era in ***** e non in *****), sia ex art. 20 c.p.c. (eccependo che l’obbligazione risarcitoria, cioè il fatto illecito denunciato dalla attrice, era sorta in ***** e che la stessa doveva essere adempiuta, eventualmente, nel domicilio della creditrice in *****).
Pacifico quanto sopra è irrilevante che il giudice abbia escluso che il forum destinatae solutionis fosse in ***** non per la ragione indicata dalle convenute (cioè per avere la creditrice la propria residenza in ***** e non in *****) ma in applicazione della regola dell’art. 1182 c.c., comma 4 (domicilio, in *****, dei debitori al momento dell’adempimento).
Deve escludersi, da ultimo, che fosse onere delle convenute esibire certificazione storica da cui risultasse la loro sede all’epoca del sinistro (o in epoca anteriore) certo essendo che se, a norma dell’art. 1182 c.c., comma 4, l’obbligazione deve essere adempiuta al domicilio del debitore al momento della scadenza e in caso di risarcimento danni da quantificarsi in sede giudiziaria è rilevante il luogo del domicilio del debitore al momento della domanda giudiziaria.
3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente le parti non hanno presentato memorie, in margine alla trascritta relazione.
Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere rigettato e deve dichiararsi la competenza del tribunale di Vicenza, con condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso; dichiara la competenza del tribunale di Vicenza; condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità liquidate in Euro 200,00 oltre Euro 1.100,00 per onorari e oltre spese generali e accessori come per legge in favore di ciascuna delle parti resistenti.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010