Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.1023 del 21/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9029-2009 proposto da:

ADRIACAR SRL, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA BALDUINA 59, presso lo studio dell’avvocato FALZETTI CARLO, che la rappresenta e difende, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MEGA SRL;

– intimata –

avverso la sentenza n. 71/2009 del TRIBUNALE di CHIETI dell’8/01/09, depositata il 03/02/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;

è solo presente l’Avvocato Simona Belletti, (delega avvocato Carlo Falzetti), difensore della ricorrente; è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO SCARDACCIONE.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con atto 17 aprile 2007 la Mega s.r.l. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Chieti, la Adriacar s.r.l. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni da essa attrice patiti a causa della mancata utilizzazione di un autocarro acquistato dalla convenuta.

Costituitasi in giudizio la società convenuta ha eccepito, in limine, la incompetenza ratione territorii del giudice adito per essere competente il tribunale di Pescara, giusta espressa pattuizione intervenuta tra le parti.

Con sentenza 8 gennaio – 3 febbraio 2009 l’adito tribunale ha rigettato l’eccezione e dichiarato – per l’effetto – la propria competenza a conoscere della controversia.

Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso per regolamento di competenza la Adriacar s.r.l..

Non ha svolto attività difensiva in questa sede la MEGA s.r.l..

In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione così come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è stata depositata relazione, ai sensi dell’art. 380-bis.

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., precisa, nella parte motiva:

2. La Adriacar s.r.l. ha acquistato un autocarro Iveco tipo 34c10 dalla Mega s.r.l. con contratto 24 aprile 2006 con il quale – per quanto rilevante in questa sede – è stato previsto che il foro di Pescara è il solo competente in via esclusiva a giudicare qualsiasi controversia che possa comunque sorgere in relazione alla presente proposta, anche se ricercati per connessione o continenza di causa.

Sorta controversia in margine a tale contratto e adito dall’acquirente il tribunale di Chieti questo ultimo ha disatteso l’eccezione di incompetenza, sollevata dalla Adriacar s.r.l. sul rilievo che la giurisprudenza di questa Corte regolatrice ha ripetutamente affermato che la semplice designazione di un foro territoriale, anche se coincidente con uno dei fori previsti dalla legge non attribuisce a esso carattere di esclusività, in difetto di una pattuizione espressa la quale deve discendere da non equivoca manifestazione della volontà concorde di sottrarre la competenza agli altri fori previsti dalla legge.

3. Con il proposto regolamento la Adriacar s.r.l. censura la riassunta pronunzia evidenziando che nella specie le parti avevano indicato in via esclusiva, e con esclusione di qualsiasi altro foro concorrente, la competenza del tribunale di Pescara.

4. Il ricorso pare fondato.

Come ricordato dal giudice a quo e come – del resto – ripetutamente affermato da questa Corte regolatrice, la designazione convenzionale di un foro territoriale, anche se coincidente con uno di quelli previsti dalla legge, non attribuisce a tale foro carattere di esclusività in difetto di pattuizione espressa in tal senso, pattuizione che, pur non dovendo rivestire formule sacramentali, non può essere desunta in via di argomentazione logica da elementi presuntivi, dovendo per converso scaturire da una non equivoca e concorde manifestazione di volontà delle parti volta ad escludere la competenza degli altri fori previsti dalla legge (tra le tantissime, ad esempio, Cass. 9 agosto 2007, n. 17449, secondo cui una clausola, con la quale sia “stabilita” la competenza di un certo foro “per qualsiasi controversia” è inidonea ad individuare un foro esclusivo, poichè a siffatte espressioni – in mancanza di una specificazione della volontà delle parti di considerare questo ultimo come l’unico applicabile, come avrebbe potuto rivelare l’uso dell’aggettivo “esclusivo” o dell’avverbio “esclusivamente” o di altre espressioni consimili – deve attribuirsi soltanto il significato di individuare l’ambito oggettivo di applicabilità di quel foro).

Pacifico quanto sopra, atteso – come sopra anticipato – che nell’ambito delle condizioni generali di contratto, la predisposizione della clausola derogativa della ordinaria competenza territoriale non è inclusa tra i criteri legali di attribuzione del foro convenzionale della qualifica di foro esclusivo e che tale qualifica deriva da una dichiarazione espressa o univoca da cui risulti, in modo chiaro e preciso, la concorde volontà delle parti, non solo di derogare all’ordinaria competenza territoriale, ma altresì di escludere la competenza del foro designato con quelli previsti dalla legge in via alternativa (cfr. Cass. 5 luglio 2007, n. 15219), non controverso che nella specie l’art. 7 delle condizioni generali del contratto di vendita inter partes, accettata senza riserva alcuna dalla Mega s.r.l. anche ai sensi degli artt. 1341 e 1342 c.c. prevede che il foro di Pescara è il solo competente in via esclusiva a giudicare qualsiasi controversia che possa sorgere ritiene il relatore che il proposto ricorso meriti accoglimento.

In conclusione, in accoglimento della istanza di regolamento di competenza proposta dalla Adriacar s.r.l. e in riforma della sentenza del tribunale di Chieti 8 gennaio – 3 febbraio 2009 deve dichiararsi la competenza per territorio del tribunale di Pescara, in applicazione del seguente principio di diritto: qualora una condizione generale del contratto – espressamente accettata dalle parti – preveda che un certo foro è il solo competente in via esclusiva a giudicare qualsiasi controversia che possa comunque sorgere in relazione a quel contratto un tale accordo attribuisce al giudice designato la competenza esclusiva.

3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente che in margine alla stessa non sono state presentate repliche.

Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere accolto con declaratoria della competenza del tribunale di Pescara.

Nulla sulle spese, atteso che la intimata non ha svolto attività difensiva in questa sede.

PQM

La Corte accoglie il ricorso;

dichiara la competenza del tribunale di Pescara;

nulla sulle spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 16 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010

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