LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –
Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 9892-2009 proposto da:
N.R., elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa dagli Avvocati NISTA VITTORIO, PIZZICOLI CLAUDIA, giusta procura speciale a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
A.A., A.G., A.E.Q.
M., A.E.G.A.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 95/2009 del TRIBUNALE di LUCERA, SEZIONE DISTACCATA di APRICENA, depositata il 02/04/2009;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 16/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. MARIO FINOCCHIARO;
è presente il P.G. in persona del Dott. EDUARDO VITTORIO SCARDACCIONE.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con atto 23 gennaio 2008 e date successive N.R. ha convenuto in giudizio, innanzi al tribunale di Lucera, sezione distaccata di Apricena, A.A., A.E.Q. M., A.E.G.A. e A.G. chiedendone la condanna al risarcimento dei danni patiti da essa attrice a causa della distruzione e danneggiamento di alcune piante a causa di un incendio sprigionatosi da un fondo di proprietà dei convenuti, confinante con altro di sua proprietà.
Ha chiesto, in particolare, l’attrice la condanna dei convenuti al pagamento dei seguenti importi Euro 2.267,85 oltre interessi dalla domanda al saldo, a titolo di ristoro dei danni e Euro 600,00 per le spese di consulenza tecnica di parte, anteriore al giudizio.
Eccepita dai convenuti la eccezione di incompetenza ratione valoris dell’adito tribunale per essere competente il giudice di pace, l’adito tribunale ha accolto tale eccezione e con sentenza 2-15 aprile 2009 ha dichiarato la propria incompetenza a conoscere della controversia, per essere competente il giudice di pace.
Avverso tale pronunzia ha proposto regolamento di competenza la N..
Non hanno svolto attività difensiva in questa sede gli intimati.
In margine a tale ricorso – proposto contro una sentenza pubblicata successivamente al 2 marzo 2006 e, quindi, soggetto alla disciplina del processo di Cassazione così come risultante per effetto dello modifiche introdotte dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 – è stata depositata relazione, ai sensi dell’art. 380-bis.
MOTIVI DELLA DECISIONE
2. La relazione depositata ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., precisa, nella parte motiva:
2. Ha affermato la sentenza impugnata che le spese sostenute dall’attrice per una consulenza tecnica stragiudiziale, anteriormente al giudizio, non potevano cumularsi alle altre somme domandate dall’attrice a titolo di danni e che, di conseguenza la controversia ha un valore non superiore a Euro 2.582,28.
Invoca, al riguardo la sentenza impugnata l’insegnamento contenuto in Cassazione 11 giugno 1980 n. 3716 secondo cui, in particolare, le spese della consulenza tecnica di parte vanno comprese tra le spese processuali al cui rimborso la parte vittoriosa ha diritto sempre che il giudice non ne riveli la eccessività o la superfluità dai sensi dell’art. 92 c.p.c., comma 1.
La ricorrente censura nella parte de qua la sentenza impugnata denunziando violazione dell’art. 10 c.p.c. e art. 14 c.p.c. formulando il seguente quesito di diritto al fine di stabilire la competenza per valore del giudice adito cosi come previsto dall’art. 10 c.p.c. le somme pagate al consulente di parte sostenute prima dell’inizio della causa rientrano nel novero delle spese indicate nell’art. 10 c.p.c. e quindi costituiscono cumulo per determinare la competenza per valore.
2. Il proposto ricorso alla luce di una consolidata, pur se risalente, giurisprudenza di questa Corte regolatrice pare manifestamente fondato.
Deve ribadirsi, infatti, ulteriormente, che le spese di una perizia di parte anteriore al giudizio, al pari di quelle relativa a un accertamento tecnico preventivo, in quanto afferenti a un procedimento che ha una sua autonoma disciplina vanno considerate distintamente dalla spese processuali del giudizio di merito e, in quando costituenti erogazioni anteriori alla domanda giudiziale sono da cumulare ai fini della competenza per valore (In termini, ad esempio, Cass. 11 novembre 1971, n. 3231).
Non contrasta con i principi esposti sopra l’insegnamento contenuto in cassa. 16 giugno 1990, n. 6056 nonchè in Cass. 11 giugno 1980, n. 3716 atteso che non solo le stesse non hanno riguardato lo specifico problema della corretta interpretazione dell’art. 10 c.p.c., comma 2, ma – soprattutto – che in esse si fa riferimento alle spese di consulenza tecnica di parte sostenute dalla parte stessa in corso del giudizio, dopo la proposizione della domanda giudiziale, sì che non può dubitarsi che la stessa costituisca un spesa del giudizio, diversamente dalle spese sostenute anteriormente alla instaurazione del giudizio, anche se in vista e al fine di far valere un proprio diritto in causa.
In totale riforma della sentenza impugnata, quindi, deve dichiararsi che nella specie sussiste la competenza per valore del tribunale di Lucera, sezione di Apricena a conoscere della domanda in applicazione del seguente principio di diritto: tra le spese anteriori al giudizio che, a norma dell’art. 10 c.p.c., comma 2, devono essere sommate al capitale per la determinazione del valore della causa sono comprese quelle relative alla consulenza tecnica preventiva di parte, anche se di carattere stragiudiziale (tra le tantissime, Cass. 13 dicembre 1975, n. 4108; Cass. 20 dicembre 1972, n. 3657; Cass. 10 ottobre 1968, n. 3026).
3. Ritiene il Collegio di dovere fare proprio quanto esposto nella sopra trascritta relazione, specie tenuto presente che non sono state depositate repliche alla stessa.
Il proposto ricorso, conclusivamente, deve essere accolto, con declaratoria della competenza del tribunale di Lucera, sezione di Apricena. Nessun provvedimento deve adottarsi in ordine alle spese di questo giudizio di legittimità non avendo gli intimati svolto in questa a sede attività difensiva.
PQM
La Corte accoglie il ricorso;
dichiara la competenza del tribunale di Lucera, sezione di Apricena;
nulla sulle spese di lite di questo giudizio di cassazione.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio Sezione Terza Civile della Corte di Cassazione, il 16 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010