LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE LAVORO
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. DE LUCA Michele – Presidente –
Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –
Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –
Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –
Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 8797/2006 proposto da:
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
D.P.N.;
– intimata –
e sul ricorso 11671/2006 proposto da:
D.P.N., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA FLAMINIA 195, presso lo studio dell’avvocato VACIRCA SERGIO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato LALLI CLAUDIO, giusta delega a margine del controricorso e ricorso incidentale;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
contro
POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato TOSI PAOLO, giusta delega a margine del ricorso;
– controricorrente al ricorso incidentale –
avverso la sentenza n. 526/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 22/03/2005 R.G.N. 1345/04;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 10/12/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;
udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito l’Avvocato VACIRCA SERGIO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per la dichiarazione di inammissibilità del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte:
premesso che con ricorso notificato il 16 marzo 2006 la s.p.a. Poste Italiane ha chiesto a questa Corte suprema l’annullamento della sentenza depositata il 22 marzo 2005, con la quale la Corte d’appello di Torino, ha respinto l’appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale di Biella aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra D.P.N. e la società il 1 luglio 2000, in pretesa applicazione dell’art. 8, comma 2 del C.C.N.L. 26 novembre 1994 come integrato con l’accordo 25 settembre 1997 (“per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso e in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”) e pertanto la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dall’inizio, con le condanne conseguenti;
che il ricorso è argomentato con un unico motivo;
che D.P.N. si è difesa con rituale controricorso, proponendo altresì contestuale ricorso incidentale condizionato e ha infine depositato memoria ai sensi dell’art. 378 c.p.c.;
rilevato che è stata depositata in cancelleria copia del verbale di conciliazione in sede sindacale della presente controversia intervenuta tra le parti in data 10 luglio 2008;
ritenuto pertanto che il ricorso proposto dalla società nonchè quello proposto dal D.P. debbano essere dichiarati inammissibili, previa riunione ex art. 335 c.p.c., per sopravvenuta cessazione della materia del contendere per effetto della conciliazione raggiunta tra le parti;
che nello spirito di tale conciliazione, vadano compensate integralmente tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.
P.Q.M.
La Corte riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili, compensando integralmente tra le parti le spese di questo giudizio.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010