Corte di Cassazione, sez. Lavoro, Sentenza n.1036 del 21/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. IANNIELLO Antonio – rel. Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Consigliere –

Dott. NOBILE Vittorio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 9820/2006 proposto da:

POSTE ITALIANE S.P.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato FIORILLO Luigi, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

A.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RENO 21, presso lo studio dell’avvocato RIZZO Roberto, che la rappresenta e difende, giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 967/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, depositata il 24/03/2005 R.G.N. 10775/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del 10/12/2009 dal Consigliere Dott. ANTONIO IANNIELLO;

udito l’Avvocato FIORILLO LUIGI;

udito l’Avvocato RIZZO ROBERTO;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso per l’inammissibilità del ricorso.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE La Corte:

premesso che con ricorso notificato il 24 marzo 2006 la s.p.a. Poste Italiane ha chiesto a questa Corte suprema l’annullamento della sentenza depositata il 24 marzo 2005, con la quale la Corte d’appello di Roma ha respinto l’appello avverso la sentenza con la quale il Tribunale della medesima città aveva dichiarato la nullità del termine apposto al contratto di lavoro stipulato tra A. T. e la società per il periodo 6 marzo – 30 giugno 2000, in pretesa applicazione dell’art. 8, comma 2 del C.C.N.L. 26 novembre 1994 come integrato con l’accordo 25 settembre 1997 (“per esigenze eccezionali conseguenti alla fase di ristrutturazione e rimodulazione degli assetti occupazionali in corso e in ragione della graduale introduzione di nuovi processi produttivi, di sperimentazione di nuovi servizi e in attesa dell’attuazione del progressivo e completo equilibrio sul territorio delle risorse umane”) e pertanto la sussistenza tra le parti di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato fin dall’inizio, con le condanne conseguenti;

che il ricorso è argomentato con un duplice motivo;

che A.T. si è difesa con rituale controricorso;

rilevato che successivamente è stata depositata in cancelleria copia del verbale di conciliazione in sede sindacale della presente controversia intervenuta tra le parti in data 25 settembre 2008;

ritenuto pertanto che il ricorso proposto dalla società debba essere dichiarato inammissibile per sopravvenuta cessazione della materia del contendere per effetto della conciliazione raggiunta tra le parti;

che nello spirito di tale conciliazione, vadano compensate integralmente tra le parti le spese di questo giudizio di Cassazione.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso, compensando integralmente tra le parti le spese di questo giudizio.

Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010

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