Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1045 del 21/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Ministero dell’Economia e Finanze e Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrenti –

contro

D.V.F.;

– intimato –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 100/2007/36 depositata il 18/6/2007;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 4/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. FEDELI Massimo, che ha concluso aderendo alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da D.V.F. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante l’accoglimento dell’appello proposto dal contribuente contro la sentenza della CTP di Roma n. 14/05/2004 che aveva rigettato il ricorso del contribuente avverso l’avviso di accertamento Irpef e Iva 1995 e 1996.

La Ctr riteneva che la motivazione dell’avviso di accertamento non potesse essere integrata dal mero richiamo al verbale della GdF, verbale neppure prodotto ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 7.

Il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze e dall’Agenzia delle Entrate si articola in due motivi. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimato. Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.. Il Presidente ha fissato l’udienza del 4/11/2009 per l’adunanza della Corte in camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Va preliminarmente dichiarata la inammissibilità del ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze che non è stato parte nel giudizio di appello (v. Cass. 2 aprile 2007, nn. 8167- 8169).

Nel merito, con primo motivo, l’Agenzia delle Entrate assume la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, laddove la CTR ha ritenuto necessaria un’autonoma valutazione, da parte dell’Ufficio, degli elementi risultanti dal verbale della GdF. La censura è fondata alla luce dei principi affermati da questa Corte (Sez. 5^, Sentenza n. 1906 del 29/01/2008; n. 2462 del 05/02/2007) secondo cui l’obbligo di motivazione dell’avviso di accertamento può essere assolto mediante il rinvio ad altri atti conosciuti o conoscibili da parte del contribuente, ed in particolare al verbale redatto dalla Guardia di finanza nell’esercizio dei poteri di polizia tributaria, ovverosia mediante il riferimento ad elementi di fatto risultanti da altri atti o documenti, a condizione che questi ultimi siano allegati all’atto notificato ovvero che lo stesso ne riproduca il contenuto essenziale, la cui indicazione consente al contribuente – ed al giudice in sede di eventuale sindacato giurisdizionale – di individuare i luoghi specifici dell’atto richiamato nei quali risiedono quelle parti del discorso che formano gli elementi della motivazione del provvedimento.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4. La CTR avrebbe rilevato la mancata allegazione del verbale della GdF, senza che una tale eccezione fosse stata sollevata dalla contribuente.

La censura è fondata. Il processo tributario, in quanto rivolto a sollecitare il sindacato giurisdizionale sulla legittimità del provvedimento impositivo, è strutturato come un giudizio d’impugnazione del provvedimento stesso e tale caratteristica circoscrive il dibattito alla pretesa effettivamente avanzata con l’atto impugnato; ne consegue che non è consentito al giudice tributario, senza violare i principi in tema di motivazione dell’atto impositivo e di corrispondenza tra il chiesto e il pronunciato, di estendere la propria indagine, in ordine alla fondatezza della pretesa fiscale, all’esame di circostanze e deduzioni nuove rispetto a quelle originariamente invocate dalle parti.

Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso proposto dal Ministero dell’Economia e delle Finanze, accoglie il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.

Così deciso in Roma, il 4 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010

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