Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1047 del 21/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. GRECO Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;

– ricorrente –

contro

Ranieri Pugliasfalti s.r.l. in liquidazione, in persona del legale rapp.te pro tempore;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Puglia n. 25/10/07 depositatali 15/5/07;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 5/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;

viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso aderendo alla relazione.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La controversia promossa da Ranieri Pugliasfalti s.r.l. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Bari n. 14/07/05 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di rettifica e liquidazione n. ***** Invim. La CTR riteneva inesistente la notifica dell’appello eseguita al difensore cui era stato revocato il mandato in 1^ grado.

Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in tre motivi.

Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’intimata.

Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.; il Presidente ha fissato l’udienza del 5/11/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo la ricorrente assume la omessa motivazione su un fatto controverso. La CTR nulla avrebbe motivato circa la ritualità della notifica dell’atto di appello al liquidatore della società.

Con secondo motivo la ricorrente assume la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 17, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Erronea sarebbe la declaratoria di inammissibilità a fronte della avvenuta notifica dell’atto di appello al liquidatore.

La censura è fondata. La giurisprudenza di questa Suprema Corte ha precisato che, in tema di notificazioni degli atti di impugnazione nel processo tributario, il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 49, richiamando solo alcune disposizioni del codice di procedura civile, rende applicabile anche il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 16, che regola le modalità delle notificazioni degli atti del processo tributario e – in tale ambito – detta una disciplina speciale, in virtù della quale è sempre consentita “la consegna a mani proprie”, intendendosi in tal caso tutte le forme di notifica previste dagli artt. 138 e 140 c.p.c., e la notifica a mezzo del servizio postale, a seguito delle quali l’atto venga comunque consegnato a mani proprie del destinatario (Cass. 9381/2007; 10474/03; 4274/03 e 15687/02).

L’assunto vizio di notifica dell’atto di impugnazione sarebbe comunque sanato dalla costituzione dell’appellata.

Quanto sopra ha effetto assorbente in ordine al primo ed al terzo motivo di ricorso. Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Puglia.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo, assorbito il primo ed il terzo,cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Puglia.

Così deciso in Roma, il 5 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010

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