LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
Sarinox Metalli s..p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla Piazza Antonio Mancini n. 4, presso lo studio dell’avv. CECINELLI Guido, dal quale è rapp.to e difeso, giusta procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 207/13/06 depositata il 5/12/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 5/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Marcello Iacobellis;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso aderendo alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da Sarinox Metalli s.p.a. contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione della CTR della Lombardia , di cui si domanda la cassazione, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Milano n. 66/40/2005, che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento n. ***** IVA 1999. Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in unico motivo. Resiste con controricorso la contribuente.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.; il Presidente ha fissato l’udienza del 5/11/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la ricorrente assume la omessa motivazione su un punto decisivo della controversia. La CTR avrebbe omesso ogni motivazione sulla circostanza – dedotta con l’appello- che alcuni costi derivanti dall’affidamento, da parte della Sarinox, dello svolgimento di determinate attività a Finox, dietro retribuzione, fossero stati detratti prima sotto forma di pagamento forfettario, in esecuzione del contratto stipulato a tal fine tra le due società e poi anche come pagamento delle singole attività svolte da Finox.
La censura è fondata. La decisione impugnata, nella parte in cui esclude la duplicazione dei costi suddetti senza esaminare le specifiche deduzioni mosse a riguardo dall’Agenzia delle Entrate con l’atto di appello, evidenzia una obiettiva deficienza del criterio logico che ha condotto la CTR alla formazione del proprio convincimento.
Consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 5 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010