Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.105 del 08/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

COMUNE DI ROMA, in persona del sindaco pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma, via del tempio di Giove n. 21, presso gli uffici dell’Avvocatura comunale, rappresentato e difeso dall’avv. Riccardo Marzolo;

– ricorrente –

contro

PAMA S.R.L., in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via Germanico n. 24, presso lo studio dell’avv. Giuseppe Scavuzzo, che la rappresenta e difende unitamente all’avv. Luciana Restelli;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, sez. 36, n. 127, depositata il 9.7.2007;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott. CAPPABIANCA Aurelio;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 3.

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che la società contribuente propose ricorso avverso l’avviso di accertamento, per tosap inerente all’anno 1994, notificatale dal Comune di Roma in relazione ad occupazione di suolo pubblico a mezzo impianti pubblicitari;

che, a fondamento del ricorso, la società contribuente deduceva la carenza di motivazione degli avvisi impugnati e la non assoggettabilità a tosap degli impianti pubblicitari, in quanto assoggettati all’imposta sulla pubblicità;

– che l’adita commissione tributaria respinse il ricorso, con decisione, tuttavia, riformata, in esito all’appello della società contribuente, dalla commissione regionale;

che questa in particolare, rilevati preliminarmente alcuni profili d’inammissibilità nelle difese svolte in primo grado e in appello dal Comune, affermò, nel merito, la non assoggettabilità a tosap degli impianti pubblicitari, in quanto esclusivamente assoggettati ad imposta sulla pubblicità;

rilevato:

– che, avverso la sentenza di appello, il Comune ha proposto ricorso per cassazione in quattro motivi, contestando, con i primi tre, le censure processuali alle proprie pregresse difese, e deducendo nel merito, con il quarto motivo, violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 507 del 1993, artt. 9 e 38 e seg.”, per non aver, la decisione impugnata, considerato che gli impianti pubblicitari sono assoggettati a tosap in aggiunta all’imposta di pubblicità;

– che la società contribuente ha resistito con controricorso;

osservato:

che il ricorso del Comune è manifestamente infondato;

– che è, invero, decisivo il rilievo che questa Corte ha già consolidatamente affermato (con giurisprudenza da cui non vi è motivo di discostarsi) che gli impianti pubblicitari sono soggetti a imposta di pubblicità e non alla tassa di occupazione del suolo pubblico, poichè gli impianti pubblicitari o per pubbliche affissioni occupano necessariamente una parte di suolo pubblico (v. già Cass. 17614/04) eh ha peraltro, ulteriormente puntualizzato che l’applicazione di questo principio non è impedito dal mancato regolare versamento della imposta sulla pubblicità, in quanto, anche in tale ipotesi, la tassa di occupazione suolo pubblico è destinata ad essere compresa ed assorbita nella imposta sulla pubblicità, in tal caso riscossa con le procedure coattive (e con l’applicazione delle relative sanzioni); ciò in base al rilievo che, se l’imposta sulla pubblicità comprende in sè l’imposta di occupazione suolo pubblico per cui esistano gli astratti presupposti, non vi è ragione perchè questa situazione di diritto muti nel caso in cui l’applicazione dell’imposta avvenga con atti impositivi dell’ufficio e non su denuncia del contribuente (cfr Cass, 1306/07, 1305/07);

ritenuto:

che il ricorso del Comune va, pertanto, respinto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c.;

che, per la natura della controversia e le pregresse incertezze interpretative, ai ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

La Corte: respinge il ricorso; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010

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