LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
P.R., P.G., P.A., Pi.
R., P.D., rappresentati e difesi dall’avv. ROSSI Sergio giusta delega in atti;
– intimati –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 1079/39/05 del 23/2/06.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/11/09 dal Relatore Cons. Dott. Paolo D’Alessandro;
udito l’avv. Sergio Rossi;
lette le conclusioni scritte del P.M., che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione, in base a due motivi, contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso della contribuente M.A. contro un avviso di rettifica IVA. Gli intimati, aventi causa dalla contribuente, non si costituivano nel giudizio di cassazione ma depositavano una procura speciale, nominando un difensore.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.- Con il primo motivo l’Agenzia deduce la nullità della sentenza, per omesso esame dei motivi di appello.
1.1.- Il mezzo è manifestamente fondato.
La motivazione, meramente apparente, della sentenza si esaurisce infatti nell’affermazione che “l’accertamento operato è illegittimo ed infondato in quanto è stata operata una ricostruzione induttiva del reddito che non è condivisibile, tenuto anche conto che non è stata dimostrata la inattendibilità della contabilità”.
La mancanza di qualsiasi riferimento ai motivi di appello – elencati in ricorso – rende la sentenza nulla per difetto assoluto di motivazione.
2.- Resta assorbito il secondo motivo, relativo a violazioni di legge.
3.- La sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, con rinvio, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 17 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010