LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
L.M., in proprio ed in qualità di unico socio e già
liquidatore della Commerciale Campana Abbigliamento s.r.l., elettivamente domiciliato in Roma, via Girolamo Belloni 88, presso l’avv. PROSPERETTI Giulio, che lo rappresenta e difende giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 164/40/07 del 7/6/07.
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:
“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che, in riforma della pronuncia di primo grado, ha accolto il ricorso della società contro un avviso di accertamento IRPEG e ILOR. Resiste con controricorso L.M., in proprio e quale unico socio e già liquidatore della società.
Il ricorso contiene tre motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza dei primi due motivi, alla stregua delle considerazioni che seguono:
Con i primi due motivi l’Agenzia, sotto i profili della violazione di legge e del vizio di motivazione, censura la sentenza impugnata per essere pervenuta ad una declaratoria di integrale annullamento dell’avviso di accertamento, per effetto della ritenuta inutilizzabilità di uno degli elementi di prova raccolti dall’Ufficio, e non piuttosto ad un giudizio di merito riguardo all’ammontare delle imposte dovute.
I due motivi sono manifestamente fondati, alla luce del principio, affermato da questa Corte, secondo cui, al di là delle ipotesi tassative ed eccezionali previste dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 59, comma 1 (nelle quali è prevista la possibilità di una sentenza meramente rescissoria), il giudizio dinanzi la Commissione tributaria regionale assume le caratteristiche generali del mezzo di gravame, ossia del mezzo di impugnazione a carattere sostitutivo, con la conseguente necessità per i giudici di decidere nel merito le questioni proposte. Pertanto, in caso di accoglimento dell’appello, alla riconosciuta fondatezza dei rilievi del contribuente relativi all’imponibile non deve seguire una pronuncia di illegittimità (e quindi di annullamento) dell’atto impugnato, ma un giudizio di merito sull’ammontare delle imposte dovute dal contribuente in luogo di quelle accertate dall’Ufficio, richiedendosi la pronuncia costitutiva di annullamento solo nei casi di vizi formali dell’accertamento o di altri atti pregressi su cui esso si fondi (Cass. 17127/07, 25376/08).
Il giudice di rinvio, tenuto conto della pluralità degli elementi indiziari valorizzati dall’Ufficio, dovrà dunque dare conto dell’efficacia causale di ciascuno di tali elementi nella determinazione del reddito della società contribuente, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1972, art. 39, comma 1, lett. d).
Con il terzo motivo la ricorrente lamenta il vizio di motivazione quanto all’affermazione secondo cui i locali nei quali è stata rinvenuta la documentazione extra-contabile non sarebbero stati in uso alla società.
Il terzo motivo è manifestamente infondato, essendo la decisione fondata sull’accertamento di fatto riguardo al difetto di prova circa la disponibilità dei locali da parte della società”;
che le parti non hanno presentato memorie;
che il collegio condivide la proposta del relatore;
che pertanto, accolti i primo due motivi di ricorso, la sentenza impugnata va cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.
P.Q.M.
la Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e rigetta il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 17 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010