Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1052 del 21/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

PNB Paribas Securities Services S.A., con sede in *****, in persona del legale rappresentante, elettivamente domiciliata in Roma, Viale Giuseppe Mazzini il, presso gli avv.ti SALVINI Livia e Giuseppe Maria Cipolla, che la rappresentano e difendono giusta delega in atti;

– controricorrente ricorrente incidentale –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 32/15/08 del 29/5/08.

udito l’avv. Branda Giancarla per delega;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott. SORRENTINO Federico, che si è riportato alla relazione.

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria della Lombardia che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società contro una cartella esattoriale relativa all’anno 2001.

La società resiste con controricorso proponendo quattro motivi di ricorso incidentale condizionato.

I ricorsi, previa riunione, possono essere trattati in Camera di consiglio, con accoglimento del ricorso principale ed assorbimento del ricorso incidentale, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo di ricorso principale l’Agenzia denuncia il vizio di nullità della sentenza impugnata per difetto di motivazione.

Il mezzo è manifestamente fondato.

Il rigetto dell’appello dell’Agenzia si fonda sulla sola considerazione che le motivazioni dell’appello non contestano l’affermazione di avvenuto pagamento da parte della società che invece ne prova l’evidenza. Le richieste dell’Ufficio rimangono quindi senza valida e provata motivazione.

Si tratta, all’evidenza, di una motivazione meramente apparente, non dandosi alcun conto dell’esame dei motivi di appello, pur indicati nella narrativa.

Restano assorbiti gli altri tre motivi di ricorso principale ed il ricorso incidentale”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto, riuniti i ricorsi, accolto il ricorso principale e dichiarato assorbito l’incidentale, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

P.Q.M.

la Corte riunisce i ricorsi; accoglie il ricorso principale e dichiara assorbito l’incidentale; cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 17 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010

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