Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1053 del 21/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma, Via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

Commerciale Campana Abbigliamento s.r.l.;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio n. 484/39/07 del 29/6/07.

FATTO E DIRITTO

Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:

“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la sentenza di primo grado, che aveva accolto il ricorso della società avverso un avviso di rettifica IVA. La società intimata non si è costituita.

Il ricorso contiene tre motivi. Può essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:

Con il primo motivo l’Agenzia deduce un vizio di motivazione, lamentando il fatto che la decisione sia fondata esclusivamente sulla illegittimità della acquisizione di documentazione extra-contabile, senza tenere in alcun conto il risultato degli accertamenti bancari eseguiti nei confronti della società e dei soci.

Il primo motivo è manifestamente fondato, non rinvenendosi nel percorso motivazionale del giudice tributario alcun riferimento agli ulteriori elementi indiziari su cui l’accertamento era fondato.

Resta conseguentemente assorbito il terzo motivo, con cui viene censurato sotto il profilo della violazione di legge l’omessa considerazione delle risultanze degli accertamenti bancari.

Con il secondo motivo la ricorrente censura, sotto il profilo della violazione del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, l’affermazione secondo cui, in difetto di prova circa la riconducibilità della documentazione extra-contabile alla società, l’accertamento sarebbe da annullare in quanto fondato su semplici presunzioni. Assume la ricorrente che viceversa, in presenza di validi elementi presuntivi, graverebbe sul contribuente l’onere della prova contraria.

Il secondo motivo è manifestamente fondato, nei termini di seguito precisati.

In base al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, comma 2, le omissioni e le false o inesatte indicazioni nelle registrazioni possono essere desunte anche sulla base di presunzioni semplici, purchè queste siano gravi, precise e concordanti. Il giudice tributario avrebbe pertanto dovuto accertare se le presunzioni su cui l’accertamento era fondato, ancorchè semplici, fossero gravi, precise e concordanti”;

che le parti non hanno presentato memorie;

che il collegio condivide la proposta del relatore;

che pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale del Lazio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 17 novembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010

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