LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso l’Avvocatura generale dello Stato, che la rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
D.B.L., elettivamente domiciliato in Roma, via Granisci 14, presso l’avv. Giglio Antonella, che lo rappresenta e difende, unitamente all’avv. LEONE Maurizio, giusta delega in atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia n. 80/43/07 del 31/10/07;
udito l’avv. Antonella Giglio;
udito il PM, in persona del sostituto procuratore generale dott. SORRENTINO Federico, che si e’ riportato alla relazione.
FATTO E DIRITTO
Considerato che il Consigliere relatore, nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., ha depositato la relazione scritta prevista dall’art. 380 bis c.p.c., nei termini che di seguito si trascrivono:
“L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per Cassazione contro la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia che ha rigettato l’appello dell’Ufficio contro la pronuncia di primo grado, che aveva accolto il ricorso del contribuente contro una cartella di pagamento IRPEF relativa all’anno 1998, emessa a seguito di rifiuto della richiesta di definizione L. n. 289 del 2002 ex art. 15.
Il contribuente resiste con controricorso.
Il ricorso contiene un motivo.
Puo’ essere trattato in Camera di consiglio (art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5) ed accolto, per manifesta fondatezza, alla stregua delle considerazioni che seguono:
Con l’unico motivo l’Agenzia deduce la violazione o falsa applicazione della L. n. 350 del 2003, art. 2, comma 48 che ha esteso al periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002 il condono di cui alla L. n. 289 del 2002, art. 15 unitamente all’art. 14 preleggi, lamentando come espressione di non consentita analogia l’interpretazione del giudice tributario, secondo cui la norma – altrimenti, a suo avviso, irragionevole – dovrebbe intendersi riferita ai periodi di imposta sino a quello in corso al 31 dicembre 2002.
Il mezzo e’ manifestamente fondato.
Il tenore letterale della norma – chiaramente riferita al solo periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2002 – non consente l’interpretazione seguita dal giudice tributario, ne’ tale interpretazione correttiva puo’ ritenersi consentita in ragione della asserita illogicita’ della norma, trattandosi di norma eccezionale, soggetta pertanto alla regola di cui all’art. 14 preleggi”;
che le parti non hanno presentato memorie;
che il collegio condivide la proposta del relatore;
che pertanto, accolto il ricorso, la sentenza impugnata deve essere cassata, con rinvio, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
P.Q.M.
LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese del presente giudizio, ad altra sezione della Commissione tributaria regionale della Lombardia.
Cosi’ deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Tributaria, il 17 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010