LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. GRECO Antonio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
Emmeti s.p.a., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Germanico 146, presso lo studio dell’avv. Mocci Ernesto, rapp.to e difeso dagli av.ti Zecca Erminio ed Eugenio Briguglio, giusta procura in atti;
– controricorrente e ricorrente incidentale –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Veneto n. 4/26/07 depositatali 15/2/07;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 18/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IACOBELLIS Marcello;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso aderendo alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L’Agenzia delle Entrate propone ricorso per la cassazione della sentenza della CTR del Veneto n. 4/2007/26 del 13231 con la quale e’ stata ammessa la detrazione Iva per L. 26.598.059 in quanto relativa ad opere a carico del locatario.
Resiste con controricorso e ricorso incidentale condizionato la Emmeti s.p.a.. Il relatore ha depositato una prima relazione ex art. 380 bis c.p.c., sul ricorso dell’Agenzia delle Entrate e, a seguito di rinvio, una distinta relazione in ordine al controricorso. Il presidente ha quindi fissato l’udienza del 18/11/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. La Emmeti s.p.a. ha depositato memorie. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Vanno preliminarmente riuniti i ricorsi.
Nel merito l’Agenzia delle Entrate assume l’insufficiente motivazione circa un fatto controverso. La decisione non evidenzierebbe l’iter logico giuridico seguito dalla CTR nel ricondurre la fattispecie all’art. 10 del contratto e non all’art. 8 come rilevato dal primo giudice, e come assunto dallo stesso Ufficio in sede di merito. La censura e’ fondata: nel ragionamento del giudice di merito, quale risulta dalla sentenza, e’ riscontrabile il mancato esame di un punto decisivo della controversia: il disposto dell’art. 8 del contratto stesso e le deduzioni dell’Ufficio a riguardo.
Con ricorso incidentale la Emmeti s.p.a. assume la omessa insufficiente e contraddit-toria motivazione circa un punto decisivo della controversia. La decisione sarebbe fondata su una motivazione apparente relativamente alla invocata nullita’ dell’avviso di accertamento ed ai costi sub a), b), c), d) ed e).
La censura e’ inammissibile. Allorche’ nel ricorso per Cassazione si lamenti un vizio di motivazione della sentenza impugnata in merito ad un fatto controverso, l’onere di indicare chiaramente tale fatto ovvero le ragioni per le quali la motivazione e’ insufficiente, imposto dall’art. 366 bis c.p.c., deve essere adempiuto non gia’ e non solo illustrando il relativo motivo di ricorso, ma anche formulando, al termine di esso, una indicazione riassuntiva e sintetica, che costituisca un “quid pluris” rispetto all’illustrazione del motivo, e che consenta al giudice di valutare immediatamente l’ammissibilita’ del ricorso (Sez. 3, Ordinanza n. 8897 del 07/04/2008).
Tale giurisprudenza consolidata fa seguito alla pronuncia a SS.UU. (Sentenza n, 20603 del 01/10/2007) secondo cui, in tema di formulazione dei motivi del ricorso per Cassazione avverso i provvedimenti pubblicati dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 ed impugnati per omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, la relativa censura deve contenere, un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’.
Vanno pertanto disattese le argomentazioni espresse dalla Emmeti s.p.a. con propria memoria.
All’accoglimento del ricorso principale consegue da quanto sopra la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Veneto.
P.Q.M.
LA CORTE Riunisce i ricorsi, accoglie il ricorso principale, dichiara inammissibile quello incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Veneto.
Cosi’ deciso in Roma, il 18 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010