Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.106 del 08/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

GI.DI.CI. S.A.S. DI CIMADAMORE TULLIO & C. IN LIQUIDAZIONE, in persona del liquidatore pro tempore, C.E., D.

A. e B.E., elettivamente domiciliati in Roma, via Giuseppe Gatti n. 12, presso lo studio dell’avv. Alessandro Morioni, rappresentata e difesa dall’avv. Pierluigi Spadavecchia;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria regionale delle Marche, sez. 8, n. 49, depositata il 25 giugno 2007;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore Dott. CAPPABIANCA Aurelio;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 3.

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che la società sopra indicata ed i relativi soci proposero distinti ricorsi avverso avvisi di accertamento ilor a carico della società, per gli anni d’imposta 1995, 1996, 1997 e 1998, corrispondenti avvisi di accertamento irpef a carico dei soci (D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 5) e connessa cartella di pagamento, emesse, sulla scorta delle risultanze di verifica della G.d.F. ed, in particolare, delle indagini eseguite sui conti correnti bancari degli amministratori, dei soci e dei relativi familiari;

che le adite commissioni tributarie, in separati giudizi, respinsero i ricorsi, osservando, quanto agli opposti avvisi di accertamento che le operazioni rilevate nei sopra indicati conti-correnti bancari non risultavano contabilizzate nè erano state altrimenti giustificate;

– che, in esito agli appelli dei contribuenti e previa relativa riunione, le decisioni furono parzialmente riformate dalla commissione regionale, che, riuniti i vari procedimenti, ed affermata la validità della notifica, a mani di C.E., degli accertamenti impugnati alla società contribuente, ritenne che, a fronte del maggior imponibile accertato, accorreva riconoscere una maggior percentuale di costi (e, in concreto, ricaricò quelli dichiarati del 70%);

rilevato:

che, avverso tale decisione, i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione in quattro motivi;

– che l’Agenzia ha resistito con controricorso; osservato:

– che, in tema di controversia avente ad oggetto l’accertamento di reddito di società di persona, incidente, “per trasparenza”, D.P.R. n. 917 del 1986, ex art. 5, sul reddito di partecipazione dei correlativi soci, le Sezioni Unite di questa Corte (con sent.

14815/08), hanno affermato il principio secondo cui: “la unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società ed associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse (D.P.R. n. 600 del 1973, art. 40) e la conseguente automatica imputazione dei redditi della società a ciascun socio proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili, indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso proposto da uno dei soci o dalla società, anche avverso un solo avviso di rettifica, riguarda inscindibilmente (salvo che vengano prospettate esclusivamente questioni personali) la società ed i soci, i quali tutti devono essere parte nello stesso processo, e che la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni sol tanto di essi il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, comma 1), perchè non ha ad oggetto la singola posizione debitoria del o dei ricorrenti, bensì la posizione inscindibilmente comune a tutti i debitori rispetto all’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, cioè gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione (Cass ss.uu.

1052/07); che, pertanto, si verte in fattispecie di litisconsorzio necessario originario, con la conseguenza: – che il ricorso proposto anche da uno soltanto dei soggetti interessati, destinatario di un atto impositivo, apre la strada al giudizio necessariamente collettivo e il giudice adito in primo grado deve ordinare l’integrazione del contraddittorio (a meno che non si possa disporre la riunione dei ricorsi proposti separatamente, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 29); – che il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti i litisconsorti necessari è nullo per violazione del principio del contraddittorio di cui all’art. 101 c.p.c. e art. 111 Cost., comma 2; – che trattasi di nullità che può e deve essere rilevata in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio”;

osservato:

che, riscontrata la violazione del suindicato litisconsorzio in primo grado ove non ha avuto luogo il simultaneus processus, nella specie, occorre rilevare la nullità dell’intero giudizio;

considerato:

– che, conseguentemente e ricorrendo i presupposti per l’adozione del provvedimento ex artt. 375 e 380 bis c.p.c., la decisione impugnata (nonostante il diverso tenore della relazione: cfr. Casa. 7433/09, 5464/09); va cassata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Bergamo, che si atterrà alle indicazioni della richiamata decisione delle SS.UU.;

che l’applicazione del nuovo indirizzo giurisprudenziale comporta la compensazione delle spese dell’intero giudizio.

P.Q.M.

La Corte: decidendo sul ricorso; cassa la decisione impugnata, con rinvio della causa alla Commissione tributaria provinciale di Ascoli Piceno; compensa le spese dell’intero giudizio.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010

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