LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia del Territorio, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
EMC Traction s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore, elett.te dom.to in Roma, alla via Crescenzio n. 91, presso lo studio dell’avv. Lucisano Claudio, dal quale e’ rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Giuseppe Lamicela, giusta procura in atti;
– controricorrente –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia n. 55/2008/20 depositata il 27/6/2008;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 19/11/2009 dal Consigliere Relatore Dott. Iacobellis Marcello;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, dott. FUZIO Riccardo, che ha concluso aderendo alla relazione.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da EMC Traction s.r.l. contro l’Agenzia del Territorio e’ stata definita con la decisione di cui si domanda la cassazione, recante il rigetto dell’appello proposto dall’Agenzia del Territorio contro la sentenza della CTP di Milano n. 233/23/2007 che aveva parzialmente accolto il ricorso della contribuenti avverso l’avviso di classamento n. *****.
Il ricorso proposto dall’Agenzia del Territorio si articola in due motivi.
Resiste con controricorso la contribuente.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c..
Il presidente ha fissato l’udienza del 19/11/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio.
Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con primo motivo la ricorrente assume la violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3 laddove la CTR ha affermato la illegittimita’ dell’avviso di classamento in quanto privo di motivazione.
La censura e’ fondata alla luce del principio (vedi Sez. 5, Sentenza n. 16824 del 21/07/2006; Sez. 5, Sentenza n. 24064 del 10/11/2006) secondo cui, in tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito in L. 24 marzo 1993, n. 75, e del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (c.d. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall’Ufficio (come accade per gl’immobili classificati nel gruppo catastale *****), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipati va, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all’avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione.
Con secondo motivo la ricorrente assume la insufficiente motivazione su fatti decisivi e controversi in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 5. La CTR avrebbe omesso di spiegare l’iter logico che ha seguito nel ritenere che l’Agenzia del Territorio non avesse fornito alcuna prova a sostegno delle proprie valutazioni omettendo di considerare quanto dedotto dall’Ufficio nella memoria di primo grado e nell’atto di appello.
La censura e’ fondata. La totale omissione di alcuna motivazione in ordine alle argomentazioni dell’Ufficio esposte con il secondo motivo di appello evidenzia, nel ragionamento del giudice di merito, una obiettiva deficienza del criterio logico che lo ha condotto alla formazione del proprio convincimento.
Consegue da quanto sopra l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Cosi’ deciso in Roma, il 19 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010