LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
D.G.M.;
– intimato –
avverso la sentenza n. 164/2005 della Commissione Tributaria Regionale di ANCONA del 20.12.05, depositata il 30/01/2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/12/2009 dal Presidente Relatore Dott. LUPI Fernando;
E’ presente il P.G. in persona del Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
FATTO E DIRITTO
Premesso che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione nei confronti di D.G.M. avverso l’indicata sentenza della CTR delle Marche; che il contribuente non si e’ costituito;
avendo la Corte ritenuto ricorrere i presupposti per il procedimento in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., ha acquisito le conclusioni scritte del P.M., che ha chiesto accogliersi il primo e secondo motivo alla stregua della giurisprudenza di legittimita’ che ha ritenuto che i rappresentanti di commercio in quanto imprenditori commerciali sono sempre tenuti al pagamento dell’IRAP;
Nella Camera di consiglio odierna il ricorso e’ stato deciso.
Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate deduce l’erroneita’ della qualificazione come lavoratore autonomo del contribuente e richiamando giurisprudenza di legittimita’, deduce che la natura di impresa commerciale dell’attivita’ dell’agente di commercio implica che sia assoggettato in ogni caso all’Irap;
Il motivo e’ infondato.
Sulla questione dell’assoggettamento all’imposta degli agenti di commercio e dei promotori finanziari si era delineato un contrasto nella giurisprudenza di legittimita’ che e’ stato composto dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 12108 del 2009 che ha affermato i principi: In tema IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c) l’esercizio dell’attivita’ di agente di commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1 e di promotore finanziario,di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2 e’ escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni. Alla stregua degli esposti principi, avendo la CTR accertato che il contribuente non si avvaleva di lavoro altrui e disponeva di modesti beni strumentali, i motivi possono essere rigettati.
Non si deve provvedere sulle spese del giudizio di cassazione non essendo costituito l’intimato.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010