Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.1065 del 21/01/2010

Pubblicato il

Condividi su FacebookCondividi su LinkedinCondividi su Twitter

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. D’ALESSANDRO Paolo – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;

– ricorrente –

contro

P.R.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 3/2006 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di TORINO del 26/01/06, depositata il 24/02/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 17/12/2009 dal Presidente e Relatore Dott. LUPI Fernando;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. CICCOLO Pasquale Paolo Maria, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

FATTO E DIRITTO

Premesso che l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per Cassazione nei confronti di P.R. avverso l’indicata sentenza della CTR del Piemonte; che il contribuente non si e’ costituito;

avendo la Corte ritenuto ricorrere i presupposti per il procedimento in Camera di consiglio ex art. 375 c.p.c., ha acquisito le conclusioni scritte del P.M., che ha chiesto accogliersi il ricorso alla stregua della giurisprudenza di legittimita’ che ha ritenuto che i promotori finanziari in quanto imprenditori commerciali sono sempre tenuti al pagamento dell’IRAP;

Nella Camera di consiglio odierna il ricorso e’ stato deciso.

Con l’unico motivo l’Agenzia delle Entrate non deduce che la natura di impresa commerciale dell’attivita’ dell’agente di commercio implichi che sia assoggettato in ogni caso all’Irap, ma la violazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 formulando il quesito di diritto: se il D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3 l’Irap sia dovuta dal professionista nelle ipotesi in cui abbia alle proprie dipendenze personale ausiliario.

Sulla questione dell’assoggettamento all’imposta degli agenti di commercio le Sezioni Unite con la sentenza n. 12108 del 2009, hanno affermato i principi: In tema IRAP, a norma del combinato disposto del D.Lgs. n. 446 del 1997, art. 2, comma 1, primo periodo, e art. 3, comma 1, lett. c) l’esercizio dell’attivita’ di agente di commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1, e di promotore finanziario, di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2 e’ escluso dall’applicazione dell’imposta soltanto qualora si tratti di attivita’ non autonomamente organizzata. Il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed e’ insindacabile in sede di legittimita’ se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:

a) sia sotto qualsiasi forma il responsabile dell’organizzazione e non sia quindi inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilita’ ed interesse;

b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attivita’ in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui. Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni.

La sentenza impugnata non appare in linea con detti principi in quanto e’ orientata a ritenere che il carattere di piccola impresa, che ravvisa nella fattispecie, sia quello che determini l’esenzione, ritenendo non rilevanti gli apporti di lavoro altrui se non specializzati e che rilevi il carattere significativo e non quello minimale dei beni strumentali.

Il ricorso va, quindi, accolto e la causa rinviata per nuovo esame ad altra sezione della DTR del Piemonte che si atterra’ al trascritto principio di diritto, allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimita’.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimita’, ad altra sezione della CTR del Piemonte.

Cosi’ deciso in Roma, il 17 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010

©2024 misterlex.it - [email protected] - Privacy - P.I. 02029690472