Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1067 del 21/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

P.L., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTILIO VARO 133, presso lo studio dell’avvocato GIULIANI ANGELO, che lo rappresenta e difende, giusta delega a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI;

– intimata –

avverso il decreto n. 54854/05 R.G.A.D. della CORTE D’APPELLO di ROMA del 22/05/06, depositato il 28/12/2006;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. DIDONE Antonio;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. PATRONE Ignazio.

RILEVA IN FATTO P.L. adiva la Corte d’appello di Roma, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al T.a.r. del Lazio con ricorso del 9 agosto 1996, avente ad oggetto l’accertamento del diritto a vedersi attribuire la qualifica nella quale sarebbe stato inquadrato se si fosse trovato in servizio alla data di entrata in vigore del D.Lgs. n. 197 del 1995 ed a percepire il relativo trattamento economico, deciso con sentenza di rigetto del 24 dicembre 2004.

La Corte d’appello di Roma, con decreto del 28 dicembre 2006, fissata la ragionevole durata del giudizio in anni tre, ritenuto violato il relativo termine per anni 5 e mesi 2, liquidava, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale la somma di Euro 5.100,00, oltre interessi legali dalla data del decreto, condannando la convenuta alle spese del giudizio.

Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso P. L., affidato a due motivi; non ha svolto attivita’ difensiva la Presidenza del Consiglio dei ministri.

OSSERVA IN DIRITTO 1.- Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2; art. 1173 c.c.), in relazione al capo del decreto che ha fissato la decorrenza degli interessi legali dalla data del decreto anziche’ da quella della domanda, in contrasto con la natura indennitaria dell’equa riparazione e richiama a conforto alcune sentenze di questa Corte; il mezzo si conclude con quesito di diritto concernente tale profilo.

Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge (artt. 90 e 91 c.p.c., D.M. n. 127 del 2004) e delle tariffe professionali, nella parte in cui il decreto ha liquidato le spese del giudizio, in violazione dei minimi di tariffa (il ricorso riporta le singole voci asseritamente spettanti in riferimento all’attivita’ svolta ed allo scaglione applicabile). Il mezzo si chiude con la formulazione di quesito avente ad oggetto l’obbligo del giudice del merito di osservare i minimi stabiliti dalla tariffa forense.

2 – Il primo motivo sembra manifestamente fondato in virtu’ del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, dal carattere indennitario dell’obbligazione in oggetto discende che gli interessi legali decorrono dalla data della domanda di equa riparazione, in base alla regola che gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e illiquidita’ del credito prima della pronuncia giudiziaria (Cass. n. 8118, n. 5672 e n. 787 del 2009; n. 8712 del 2006; n. 7389 del 2005).

L’accoglimento del motivo comportera’ la cassazione del decreto limitatamente alla parte relativa alla decorrenza degli interessi legali – assorbito il terzo motivo, occorrendo comunque procedere alla riliquidazione delle spese del giudizio – e la causa potra’ essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, mediante attribuzione degli accessori a far data dalla domanda. Pertanto, il ricorso, nei termini sopra precisati, puo’ essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.

3. – Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che conducono all’accoglimento del ricorso nei termini innanzi precisati.

Assorbito il secondo motivo relativo alla liquidazione delle spese del giudizio di merito, la Corte deve cassare il decreto impugnato in relazione al motivo accolto e, decidendo nel merito ai sensi dell’art. 384 c.p.c., condannare l’Amministrazione a corrispondere gli interessi legali sulla somma liquidata alle ricorrenti dalla data della domanda giudiziale.

L’esito complessivo della lite induce il Collegio a dichiarare compensate tra le parti le spese del giudizio di legittimita’ in ragione di meta’.

P.Q.M.

LA CORTE Accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato e, decidendo nel merito, condanna l’Amministrazione a corrispondere alle parti ricorrenti gli interessi legali sulla somma liquidata per indennizzo dalla domanda e le spese del giudizio:

che determina per il giudizio di merito nella somma di Euro 50,00 per esborsi, Euro 378,00 per diritti e Euro 445,00 per onorari, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore dell’avv. Giuliani antistatario;

che compensa in misura di 1/2 per il giudizio di legittimita’, gravando l’Amministrazione del residuo 1/2 e che determina per l’intero in Euro 665,00 di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge e che dispone siano distratte in favore dell’avv. Giuliani antistatario.

Cosi’ deciso in Roma, il 19 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010

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