Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1070 del 21/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ADAMO Mario – Presidente –

Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –

Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA TARO 25, presso lo studio dell’avvocato NAPPI FRANCESCA, rappresentato e difeso dall’avvocato BORSETTO GIORGIO, giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

PREFETTURA DI CASERTA;

– intimata –

avverso l’ordinanza N. 52/07 R.G.S. del GIUDICE DI PACE di CASERTA del 2/04/07, depositata il 04/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. DIDONE Antonio;

e’ presente il P.G. in persona del Dott. Patrone Ignazio.

RILEVA IN FATTO Il Giudice di pace di Caserta, con decreto depositato il 4 aprile 2007, ha rigettato l’opposizione del cittadino ***** A. A. avverso il decreto di espulsione emesso, nei suoi confronti, dal Prefetto di Caserta.

A.A. ha proposto, con atto notificato il 20 febbraio 2008, ricorso per Cassazione, sulla base di un motivo di censura.

L’intimata Prefettura non ha svolto attivita’ difensiva.

OSSERVA IN DIRITTO Il ricorso appare inammissibile perche’ il motivo di ricorso e’ privo di quesito di diritto e di sintesi conclusiva, prescritti dall’art. 366 bis c.p.c..

Sussistono i presupposti di legge per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio”.

3. – Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.

P.Q.M.

LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.

Cosi’ deciso in Roma, il 19 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010

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