LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Z.J., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FONTE DI FAUNO 26, presso lo studio dell’avvocato PULIAFITO ANNA, (difensore d’ufficio) che lo rappresenta e difende;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA – UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO DI TERAMO, in persona del Prefetto pro tempore, MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende, ope legis;
– controricorrenti –
avverso il provvedimento n. R.G. 1300/08 del TRIBUNALE di ROMA emesso il 28/01/08;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. DIDONE Antonio;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. Patrone Ignazio.
RILEVA IN FATTO Il Tribunale di Roma, con decreto emesso il 28 gennaio 2008, ha convalidato il provvedimento di accompagnamento alla frontiera emesso dal Questore ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 14 nei confronti del cittadino straniero Z.J..
Quest’ultimo, con atto notificato il 15 febbraio 2008, ha proposto ricorso per Cassazione, sulla base di tre motivi. Ha resistito, con controricorso, l’intimata Prefettura di Teramo.
OSSERVA IN DIRITTO Il ricorso appare inammissibile. Il ricorso e’ privo di procura speciale.
Inoltre i tre quesiti di diritto con i quali si concludono i motivi di ricorso appaiono inidonei. Essi, infatti, demandano a questa Corte l’accertamento se vi e’ stata violazione: (a) dell’art. 14 del testo unico, sotto il profilo del termine per procedere a convalida; (b) dell’art. 13, comma 7, del testo unico (in riferimento anche al D.P.R. 31 agosto 1999, n. 394, art. 3, comma 3 e all’art. 24 Cost.);
e, ancora, (e) dell’art. 32 Cost. e degli artt. 2 e 35 del testo unico (in relazione all’omessa indagine di problematiche gravi inerenti allo stato di salute ostative alla espulsione).
Ma nessuno dei tre quesiti indica in che cosa consista la regula iuris applicata erroneamente dal giudice a quo e quale sarebbe il diverso principio di diritto che si vorrebbe vedere enunciato dalla Corte di cassazione in relazione alla fattispecie.
Sussistono i presupposti di legge per la trattazione del ricorso in Camera di consiglio.
3 . – Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che conducono alla declaratoria di inammissibilita’ del ricorso.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 19 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010