LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. ADAMO Mario – Presidente –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.Y.S.F., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CARLO CANEVA 58, presso lo studio dell’avvocato PRESICCE FEDERICO, (presso lo Studio Legale Avvocato Andrea Mencarelli), rappresentato e difeso dall’avvocato VALENTE CARLO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
PREFETTURA DI LECCE;
– intimata –
avverso il decreto n. R.G. 3314/08 del GIUDICE DI PACE di LECCE, depositato il 02/04/2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 19/10/2009 dal Consigliere e Relatore Dott. DIDONE Antonio;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. PATRONE Ignazio.
RILEVA IN FATTO Y.C.S.F. proponeva opposizione avverso il decreto di espulsione emesso in suo danno dal Prefetto di Lecce in data 14.1.2008, deducendone la nullita’: per erronea indicazione del giudice competente a decidere l’opposizione; per carenza di motivazione e per la mancata traduzione in lingua a lui conosciuta;
per eccesso di potere, in quanto si era presentato negli uffici della Questura di Lecce.
Il Giudice di pace di Lecce, con decreto del 2 aprile 2008 rigettava l’opposizione, osservando:
l’opponente era stato espulso con decreto del 4 ottobre 2003 e, per tale fatto, aveva patteggiato la relativa pena ex art. 444 c.p.p., sicche’ era provato l’irregolare ingresso in Italia; il provvedimento era stato notificato anche in lingua spagnola.
Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso Y. C.S.F. affidato a sette motivi; non ha svolto attivita’ difensiva l’intimato.
OSSERVA IN DIRITTO 1.- Il ricorrente, con il primo motivo, denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8 ed omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, nella parte in cui il giudice non ha provveduto alla sua previa audizione, con l’assistenza di un interprete, benche’ egli l’avesse chiesta.
E’, quindi, formulato quesito di diritto, diretto a conoscere “se il decreto di rigetto del ricorso avverso decreto di espulsione sia viziato da nullita’ assoluta e lesivo del diritto di difesa, allorquando venga pronunciato senza preliminarmente ascoltare il ricorrente che ne abbia fatto preventiva richiesta, senza peraltro provvedere a far assistere esso ricorrente dal pure richiesto ausilio di un interprete in lingua madre”.
Il secondo motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, e omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, nella parte in cui il Giudice di pace non ha ritenuto nullo il decreto – comunque ha insufficientemente motivato – sulla rilevanza dell’erronea indicazione che lo stesso poteva essere opposto innanzi al Tribunale ed e’ formulato quesito di diritto volto a conoscere se detta erronea indicazione comporti la nullita’ del decreto di espulsione.
Il ricorrente, con il terzo motivo, denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, e omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, nella parte in cui il provvedimento qui impugnato ha con motivazione meramente apparente ritenuto che egli conosceva la lingua italiana, desumendola dall’apposizione di una “x” nel verbale di notifica, mentre il decreto di espulsione neppure indica le ragioni della mancata traduzione del decreto nella lingua madre di esso istante.
E’ formulato, quindi, quesito di diritto diretto a conoscere “se e’ investita da nullita’ l’ordinanza di rigetto del ricorso avverso decreto di espulsione laddove il giudice — pur richiesto in tal senso – non abbia appurato la veridicita’ delle affermazioni contenute nel verbale di notifica del decreto espulsivo, secondo cui il ricorrente era a conoscenza della lingua italiana. Dica altresi’ se la semplice indicazione della impossibilita’ a reperire un interprete in lingua madre sia sufficiente a non ledere il diritto di difesa dell’intimato, ovvero se, al contrario, e’ necessario che l’organo procedente attesti e specifichi le ragioni per cui non e’ stato possibile reperire il detto interprete, fornendo al contempo la prova delle ricerche”. Il quarto motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, e omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, nella parte in cui l’ordine di allontanamento del Questore di Lecce risulta tradotto soltanto in inglese e francese e, comunque, il solo verbale di notifica e non tutto il decreto risulta tradotto in spagnolo.
E’, quindi, formulato quesito di diritto diretto a conoscere se la mancata traduzione dell’ordine di allontanamento del Questore possa inficiare la validita’ del decreto di espulsione e se l’incompleta traduzione dell’intero decreto di espulsione comporti la nullita’ del medesimo.
Il quinto motivo denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, commi 2 e 13, e omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, in quanto egli era stato colpito da decreto di espulsione in data 16.11. 199, quindi non poteva rientrare in Italia sino al 16.11.2 004 ed il 10.1.2008 si era presentato spontaneamente presso la Questura di Lecce, per regolarizzare il permesso di soggiorno, mentre sarebbe irrilevante la sentenza ex art. 444 c.p.c..
E’, quindi, formulato quesito di diritto diretto a conoscere se il periodo di allontanamento prescritto nel decreto di espulsione inizi a decorrere dalla data di adozione del provvedimento medesimo (indipendentemente dalla notifica), ovvero dal giorno della notifica all’interessato.
Il ricorrente, con il sesto motivo, denuncia violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 bis, e omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, per carenza di motivazione del provvedimento del Questore di Lecce in ordine al mancato trattenimento presso un centro di identificazione ed espulsione ed e’ formulato quesito di diritto in relazione a detto profilo.
Il settimo motivo denuncia omessa motivazione su di un punto decisivo della controversia, nella parte in cui il decreto non ha considerato che egli aveva dedotto di essere coniugato con la “Sig.ra Y. M.M.M., giusta documentazione in atti”, quindi il “preminente interesse al diritto all’unita’ familiare” non poteva essere compromesso dalla semplice “assenza” ( ) di un titolo di natura amministrativa”.
2.- Il primo motivo appare manifestamente infondato. La conclusione e’ confortata dal principio gia’ enunciato da questa Corte, secondo il quale nel giudizio camerale di opposizione che lo straniero promuova avverso il decreto prefettizio di espulsione emesso dopo l’entrata in vigore della L. 30 luglio 2002, n. 189, a seguito della modificazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 8, ad opera della citata L. n. 189 del 2002, art. 12 non e’ piu’ richiesta l’audizione personale del ricorrente (Cass. n. 3841 del 2006).
Pertanto, la decisione in ordine alla istanza di audizione e’ rimessa alla discrezionalita’ del giudice del merito ed il rigetto della medesima puo’ desumersi implicitamente dal rigetto dell’opposizione, mentre le considerazioni svolte in ordine al terzo motivo rivelano anche l’infondatezza della doglianza in ordine alla conoscenza della lingua.
Il secondo motivo appare manifestamente infondato.
L’omessa o erronea indicazione nel decreto di espulsione dell’autorita’ competente a decidere della opposizione, in coerenza con lo scopo in vista del quale e’ prevista dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 7, cit., puo’ dare luogo esclusivamente ad errore scusabile ed impedire la decadenza dal diritto di proporre opposizione, senza per cio’ solo incidere sulla validita’ dell’atto.
Nella specie, l’erronea indicazione non ha impedito la tempestiva proposizione dell’opposizione e tanto basta ad escludere il vizio denunciato. La carenza di motivazione sul punto e’ irrilevante, concernendo siffatto profilo l’interpretazione della succitata norma.
L’omissione o la carenza o la contraddittorieta’ di motivazione concernente un profilo di diritto prospettato dalle parti non puo’ infatti costituire autonomo motivo di impugnazione ex art. 360 c.p.c., n. 5, non riferendosi all’accertamento di un fatto decisivo per la controversia, ma puo’ solo sostenere una censura di violazione o falsa applicazione di norme o principi di diritto (Cass. n. 4526 del 2001; n. 4388 del 1996), nella specie insussistente.
Il terzo motivo appare, in parte, manifestamente inammissibile, in parte manifestamente infondato. Il decreto impugnato reca una duplice ratio decidendi, in quanto indica che: il decreto e’ stato notificato “anche in lingua spagnola”; “il ricorrente ha comunque dichiarato di comprendere la lingua italiana”.
Ebbene, poiche’ lo stesso ricorrente indica di essere cittadino dell’*****, poiche’ lo spagnolo e’ la lingua ufficiale di tale Stato ed il decreto ha dato atto della traduzione della notifica in lingua spagnola, risulta palese che il motivo, non svolgendo adeguate doglianze in ordine a questo punto, non censura ne’ tale statuizione, ne’ la relativa ratio e’ per cio’ solo manifestamente inammissibile.
In riferimento alla conoscenza della lingua italiana, a fronte dell’attestazione contenuta nel decreto che il ricorrente “ha comunque dichiarato di comprendere la lingua italiana”, l’istante prospetta un asserito errore di fatto che — in difetto di ogni indicazione nel decreto che tanto e’ stato desunto dalle circostanze esposte nel ricorso -, in tesi, avrebbe potuto essere denunciato in sede di revocazione.
Il quarto motivo appare manifestamente infondato. Indipendentemente dalla considerazione che il mezzo svolge, confusamente, deduzioni che concernono ora il decreto di espulsione emesso dal Prefetto, ora l’ordine del Questore, va ribadito che il diritto del cittadino straniero alla conoscenza degli atti del procedimento di espulsione, previsto dal D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13 T.U. sull’immigrazione (approvato con D.Lgs. n. 286 del 1998), non impone, all’autorita’ amministrativa, che di quegli atti ha l’obbligo di dare comunicazione all’interessato nella lingua del paese d’origine o a lui conosciuta, di provvedere alla loro traduzione integrale, essendo una traduzione, “anche sintetica”, idonea a garantire sufficientemente il diritto di difesa, che la norma citata intende presidiare (Cass. n. 28858 del 2005). In ogni caso, stante l’incensurabilita’ sopra rilevata, dell’accertata conoscenza da parte del ricorrente della lingua italiana, della quale il decreto da atto, risulta palese l’incongruita’ e l’inconferenza della censura.
Il quinto motivo appare manifestamente infondato. Ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13 lo straniero espulso non puo’ rientrare nel territorio dello Stato senza una speciale autorizzazione del Ministero dell’interno.
La norma non pone il limite temporale indicato dal ricorrente, con la conseguenza che la sussistenza del precedente ordine di espulsione (peraltro, in difetto della sua trascrizione, nell’osservanza del principio di autosufficienza, che dia conto della formulazione assunta dall’istante) rende ragione della sussistenza dell’ipotesi che legittimava l’espulsione che e’ quella indicata nel provvedimento qui in esame. L’indicazione della sottoposizione del ricorrente a processo per direttissima e’, inoltre, svolta nel decreto senza alcuna rilevanza al fine della decisione dell’opposizione e della valutazione della legittimita’ del decreto, con conseguente inconferenza delle argomentazioni svolte sul punto nel mezzo in esame.
Il sesto motivo appare manifestamente infondato.
Secondo la giurisprudenza di questa Corte, il provvedimento con il quale il questore, ai sensi del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 14, comma 5 bis, ordina allo straniero colpito da provvedimento prefettizio di espulsione di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni, non e’ suscettibile di autonoma impugnazione davanti all’autorita’ giudiziaria ordinaria con il procedimento previsto per l’opposizione all’espulsione dal medesimo D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, non essendo ammissibile una indeterminata espansione dei mezzi di tutela tassativamente indicati dalla legge. Ne’ cio’ comporta una carenza di tutela giurisdizionale, in quanto, da un lato, la predetta intimazione non incide sulla liberta’ personale dell’espulso (non ristretto presso un centro di permanenza temporanea, ne’ sottoposto all’accompagnamento coattivo alla frontiera) e, pertanto, non comporta l’adozione degli strumenti giurisdizionali di controllo espressamente previsti per le convalide delle misure restrittive (D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 5 bis, e art. 14) (Cass. S.U. n. 20121 del 2005; Cass. n. n. 25026 del 2005; 23009 del 2004).
In applicazione di detto principio, risulta palese l’infondatezza del mezzo, in quanto l’opposizione non poteva avere ad oggetto il citato ordine (in riferimento al quale, le relative questioni, in tesi, avrebbero peraltro dovuto essere proposte nei confronti del Ministero dell’interno. (Cass. n. 1690 del 2005).
Il settimo motivo appare manifestamente infondato. La finalita’ di ricongiungimento familiare puo’ giustificare il rilascio del permesso di soggiorno, ma non esime l’immigrato dall’obbligo di presentare la richiesta di un tale permesso. Secondo la giurisprudenza di questa Corte, invero, “ai sensi del D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 28, comma 1, (T.U. immigrazione), il diritto al mantenimento dell’unita’ della propria famiglia e’ in via generale riconosciuto (alle condizioni sostanziali e nel rispetto delle regole procedurali previste nei successivi artt. 29 e 30, i quali dettano le modalita’ con cui viene tutelato il diritto anzidetto) soltanto ai cittadini stranieri regolarmente presenti nel territorio dello Stato italiano, e in tale categoria non rientrano i soggetti colpiti da provvedimento di espulsione, onde l’esistenza di un nucleo familiare non e’ di per se’ sufficiente a far ritenere legittima la permanenza in Italia di cittadini stranieri al di fuori delle regole che disciplinano il loro ingresso nel territorio dello Stato” (Cass. n. 25026 del 2005; n. 12223 del 2003).
Inoltre, la modifica del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 13, comma 13, non precludeva all’istante di chiedere l’autorizzazione al ricongiungimento, nonostante la pregressa espulsione (Cass. n. 5234 del 2008) e, tuttavia, per impedire l’espulsione il ricorrente avrebbe dovuto appunto dar corso alla procedura del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 29 del T.U. Siffatti rilievi, rendono superfluo rilevare il difetto di autosufficienza del mezzo, nella parte in cui invoca la situazione concernente il ricongiungimento familiare.
Pertanto, il ricorso, stante la manifesta infondatezza, puo’ essere trattato in Camera di consiglio, ricorrendone i presupposti di legge”.
3. – Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano e che conducono al rigetto del ricorso.
P.Q.M.
LA CORTE Rigetta il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 19 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010