LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
I.P. – domiciliato ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. MARRA Alfonso Luigi, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore – domiciliata ex lege in Roma, via dei Portoghesi, 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, dalla quale e’ rappresentata e difesa;
– controricorrente –
avverso il decreto della Corte d’appello di Napoli depositato il 22.1.2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 27 ottobre 2009 dal Consigliere dott. SALVATO Luigi;
con la partecipazione del P.M. in persona del S.P.G. dr. RUSSO Rosario Giovanni.
RITENUTO IN FATTO
I.P., adiva la Corte d’appello di Napoli, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001 in riferimento al giudizio promosso innanzi al T.a.r Campania, proposto con ricorso del 12.4.2000, ancora pendente, avente ad oggetto una indennita’ per l’assistenza prestata ad un familiare.
La Corte d’appello, con decreto del 22.1.07, fissata la durata ragionevole del giudizio in anni tre, riteneva violato il relativo termine per circa anni tre e liquidava per il danno non patrimoniale Euro 1.000,00 per ciascun anno di ritardo, quindi, complessivi Euro 2.756,16, con il favore delle spese del giudizio.
Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso la I. affidato a diciassette motivi; ha resistito con controricorso la Presidenza del consiglio dei Ministri.
Ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in Camera di consiglio e’ stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata alle parti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- La relazione sopra richiamata ha il seguente tenore:
“1.- Con i primi dieci motivi e’ denunciata erronea e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2, e art. 6 par. 1 CEDU), in relazione al rapporto tra norme nazionali e la CEDU, nonche’ della giurisprudenza della Corte di Strasburgo e di questa Corte ed omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione, omessa decisione di domande (art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5; artt. 112 e 132 c.p.c.) e, in sintesi, sono poste le seguenti questioni, sintetizzate nei quesiti:
a) la L. n. 89 del 2001, e specificamente l’art. 2 costituisce applicazione dell’art. 6 par. 1 CEDU e in ipotesi di contrasto tra la L. Pinto e la CEDU, ovvero di lacuna della legge nazionale si deve disapplicare la legge nazionale ed applicare la CEDU? (motivo 1):
b) Questioni relative alla durata ed al periodo di tempo di riferimento per la liquidazione del risarcimento:
e’ corretto determinare (…) la durata ragionevole del processo in anni due per il primo grado e in un anno e mezzo per il giudizio di appello, ovvero qual e’ la durata ragionevole del presente processo? (motivo 2); il periodo da considerare ai fini della liquidazione dell’equo indennizzo di cui alla L. n. 89 del 2001, art. 2 e art. 6 par. 1 CEDU va considerato in relazione al tempo eccedente la ragionevole durata e quindi il solo ritardo (in applicazione della L. n. 89 del 2001, art. 2 n. 3 lett. a), ovvero all’intera durata del processo (come sancito dalla giurisprudenza CEDU sent. 11/10/2004 e 29/03/2006), dovendosi integrare ed il decreto sarebbe applicare la normativa della CEDU, sopranazionale a quella nazionale? (motivo 3 in termini sostanzialmente identici e’ il motivo 5) e il decreto sarebbe carente nella motivazione in ordine a questo profilo (motivo 4).
c) Questioni concernenti la quantificazione del danno:
la Corte ha omesso di motivare perche’ ha derogato dalla liquidazione nella misura annua di Euro 1.000,00 – 1.500,00 (motivo 6):
spetta un’ulteriore somma rationae materiae (bonus di Euro 2.000,00) trattandosi di materia previdenziale come stabilito dalla CEDU, o comunque l’equo indennizzo per tali materie va calcolato in misura maggiore? (motivo 7) e su questa domanda la Corte d’appello non si e’ pronunciata (motivo 8). incorrendo in difetto di motivazione (motivo 9);
la presentazione dell’istanza di prelievo ha rilievo ai fini della quantificazione dell’equo indennizzo ed in maniera particolare costituisce elemento di responsabilita’ (..) ai fini della determinazione dell’equo indennizzo in misura maggiore dei canoni standard (…)? (motivo 10).
1.1.- I motivi dall’undicesimo al diciassettesimo denunciano violazione dell’art. 6, par. 1 CEDU e dell’art. 1 del protocollo addizionale, della L. n. 89 del 2001, art. 2, degli artt. 91 e 92, 112 e 132 c.p.c., delle tariffe professionali, nonche’ difetto di motivazione (art. 360 c.p.c., n. 5, artt. 112 e 132 c.p.c.), nella parte concernente la liquidazione delle spese del giudizio e, in sintesi, sono poste le seguenti questioni, sintetizzate nei quesiti:
alla fattispecie concreta e con riguardo alle spese di lite, premesso che trattasi di un procedimento ordinario contenzioso (e non di V.G.) vanno applicate le tariffe professionali per i procedimenti ordinari contenziosi (e non quelli di volontaria giurisdizione)? (motivo 11 e 13);
e’ legittimo, con riferimento alla fattispecie che ci occupa, un accoglimento della domanda con liquidazione di spese insufficiente o parziale compensazione delle spese, anche in considerazione dell’art. 1 prot. add CEDU direttamente applicabile al caso di specie? (motivo 12 e 13) e la Corte d’appello ha omesso di motivare sulla liquidazione non conforme alle tariffe professionali (motivo 14);
le spese liquidate dal giudice di primo grado sono sufficienti in relazione all’attivita’ svolta, alle tariffe professionali vigenti, alla nota spese ed alle liquidazioni eseguite dalla Corte di cassazione? (motivo 15);
puo’ il giudice, nel liquidare le spese ed in presenza di nota spese specifica, disattendere la stessa liquidando spese, diritti ed onorari inferiori a quelli richiesti e comunque escludere o ridurre alcune delle voci tariffarie indicate nella nota spese? (motivo 16) e sul punto e’ denunciato anche difetto di motivazione riportando nel ricorso specifica nella quale sono riportate le diverse voci tariffarie, in relazione ai diversi scaglioni (motivo 17).
2.- I motivi indicati nel par. 1^ possono essere esaminati congiuntamente, perche’ giuridicamente e logicamente connessi, sembrano in parte manifestamente inammissibili, in parte manifestamente infondati.
a) relativamente alla questione sub a), va ribadito il principio enunciato dalla Corte costituzionale (sent. n. 348 e n. 349 del 2007) e dalle S.U. (sent. n. 1338 del 2004, in virtu’ del quale il giudice italiano, chiamato a dare applicazione alla legge n. 89/2001, deve interpretare detta legge in modo conforme alla CEDU per come essa vive nella giurisprudenza della Corte Europea, entro i limiti in cui detta interpretazione conforme sia resa possibile dal testo della stessa L. n. 89 del 2001. Qualora cio’ non sia possibile, ovvero il giudice dubiti della compatibilita’ della norma interna con la disposizione convenzionale, deve sollevare questione di legittimita’ costituzionale rispetto al parametro dell’art. 117 Cost., comma 1.
Resta dunque escluso che, in caso di contrasto, possa procedersi alla non applicazione della norma interna.
b) In ordine alle questioni sintetizzate sub b), va data continuita’ alla giurisprudenza della Corte, secondo la quale:
la violazione del principio della ragionevole durata del processo va dunque accertata all’esito di una valutazione degli elementi previsti dalla L. n. 89 del 2001, art. 2 (ex plurimis, Cass. n. 8497 del 2008;
n. 25008 del 2005; n. 21391 del 2005; n. 1094 del 2005; n. 6856 del 2004; n. 4207 del 2004) e in tal senso e’ orientata anche la giurisprudenza della Corte Europea dei diritti dell’uomo alla quale occorre avere riguardo (tra le molte, sentenza 1^ sezione del 23 ottobre 2003, sul ricorso n. 39758/98), la quale ha stabilito un parametro tendenziale che fissa la durata ragionevole del giudizio, rispettivamente, in anni tre, due ed uno per il giudizio di primo, di secondo grado e di legittimita’.
Ed e’ questo parametro che va osservato, dal quale e’ tuttavia possibile discostarsi, purche’ in misura ragionevole e sempre che la relativa conclusione sia confortata con argomentazioni complete, logicamente coerenti e congrue, restando comunque escluso che i criteri indicati nella L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 1, permettano di sterilizzare de tutto la rilevanza del lungo protrarsi del processo (Cass., Sez. un., n. 1338 del 2004; in seguito, cfr. le sentenze sopra richiamate).
Il quesito formulato nel secondo motivo e anche manifestamente inammissibile, sia in quanto sviluppato senza alcun riferimento alla fattispecie in esame, sia in quanto pretende di rimettere a questa Corte l’accertamento della durata ragionevole nel caso in esame.
L’apprezzamento degli elementi che permettono di fissare la misura ragionevole del giudizio e’ riservata invece al giudice del merito, spettando a questa Corte la verifica in ordine al rispetto del parametro stabilito dalla Corte EDU ed alla completezza, logicita’ e congruenza della motivazione svolta dal giudice del merito per discostarsene.
Inoltre, la precettivita’, per il giudice nazionale, non concerne anche il profilo relativo al moltiplicatore di detta base di calcolo:
per il giudice nazionale e’, sul punto, vincolante la L. n. 89 del 2001, art. 2, comma 3, lett. a), ai sensi del quale e’ influente solo il danno riferibile al periodo eccedente il termine ragionevole, non incidendo questa diversita’ di calcolo sulla complessiva attitudine della citata L. n. 89 del 2001 ad assicurare l’obiettivo di un serio ristoro per la lesione del diritto alla ragionevole durata del processo (Cass. n. 11566 del 2008; n. 1354 del 2008; n. 23844 del 2007).
In questi termini sono i principi enunciabili in relazione ai quesiti posti sub 1-b).
c) Relativamente alla quantificazione de danno, vanno ribaditi i seguenti principi, consolidati nella giurisprudenza di questa Corte:
il danno non patrimoniale e’ conseguenza normale, ancorche’ non automatica, della violazione del diritto alla ragionevole durata del processo e va ritenuto sussistente, senza bisogno di specifica prova (diretta o presuntiva), in ragione dell’obiettivo riscontro di detta violazione, sempre che non ricorrano circostanze particolari che ne evidenzino l’assenza nel caso concreto (Cass. S.U. n. 1338 e n. 1339 del 2004; successivamente, per tutte, Cass. n. 6898 dei 2008; n. 23844 del 2007);
i criteri di determinazione del quantum della riparazione applicati dalla Corte Europea non possono essere ignorati dal giudice nazionale, che deve riferirsi alle liquidazioni effettuate in casi simili dalla Corte di Strasburgo (dunque, avendo riguardo al parametro di Euro 1.000,00/Euro 1.500,00 per anno di ritardo).
Resta escluso che le norme disciplinatrici della fattispecie permettano di riconoscere una ulteriore somma a titolo di bonus, arbitrariamente indicata in una data entita’, svincolata da qualsiasi parametro e dovuta in considerazione dell’oggetto e della natura della controversia. Infatti, come ha chiarito questa Corte, i giudici Europei hanno affermato che il bonus in questione deve essere riconosciuto nel caso in cui la controversia riveste una certa importanza ed ha quindi fatto un elenco esemplificativo, comprendente le cause di lavoro e previdenziali. Tuttavia, cio’ non implica alcun automatismo, ma significa soltanto che dette cause, in considerazione della loro natura, e’ probabile che siano di una certa importanza (Cass. n. 18012 del 2008). Siffatta valutazione rientra nella ponderazione del giudice del merito che deve rispettare il parametro sopra indicato, con la facolta’ di apportare le deroghe giustificate dalle circostanze concrete della singola vicenda (quali: l’entita’ della posta in gioco, il numero dei tribunali che hanno esaminato il caso in tutta la durata del procedimento ed il comportamento della parte istante; per tutte, Cass. n. 1630 del 2006; n. 163 del 2006; n. 19029 del 2005; n. 19288 del 2005), purche’ motivate e non irragionevoli (tra le molte, Cass. n. 6898 del 2008; n. 1630 del 2006; n. 1631 del 2006).
In questi termini sono i principi che possono essere enunciati in relazione ai motivi indicati sub 1-c).
In applicazione di detti principi sembra palese la manifesta infondatezza dei mezzi in esame, svolti senza considerare che la Corte d’appello ha liquidato Euro 1.000,00 per ogni anno di ritardo, attenendosi al parametro della Corte EDU, mentre l’istante, contraddittoriamente, da un canto, ne sostiene la rilevanza (senza avvedersi che e’ stato osservato); dall’altro, pretende di discostarsene, senza indicare quali elementi – specifici, correlati alla situazione concreta di essa istante e non concretatesi in affermazioni del tutto generiche ed astratte – abbia dedotto a conforto nella fase di merito. La doglianza relativa all’istanza di prelievo e’ palesemente irrilevante, in quanto di essa non v’e’ menzione nel decreto e l’istante, in violazione del principio di autosufficienza, neppure ha dedotto di averne evocato la rilevanza, trascrivendo la parte dell’atto in cui cio’ avrebbe fatto. In ogni caso, essa costituirebbe uno degli elementi valutabili e, nella specie, la considerazione dell’osservanza del parametro della Corte EDU rende manifestamente infondata la doglianza.
2.1.- I motivi indicati nel par. 1.1 possono essere esaminati congiuntamente, perche’ logicamente connessi, sembrerebbero in parte manifestamente inammissibili, in parte manifestamente infondati, in parte manifestamente fondati.
Sembrano manifestamente inammissibili le censure incongrue, in quanto non correlate alla ratio decidendi del decreto e che in nessun modo tengono conto della fattispecie, ovvero si risolvono in argomentazioni astratte e prive di pertinenza con il caso di specie.
Tanto va rilevato in relazione ai motivi: 12, 13 e 16, quanto alla possibilita’ del giudice di compensazione delle spese (non disposta) e di riduzione delle voci della nota spese, possibile se tanto risulta dalla applicazione delle norme.
Relativamente agli ulteriori profili di censura, da ritenere ammissibili, nella parte in cui correlano l’erroneita’ delle voci di tariffa applicata alla violazione del principio dell’inderogabilita’ ed al difetto di motivazione, le stesse sono fondate sulla base dei principi di seguito indicati, ed entro i limiti che si precisano:
la L. n. 89 del 2001 non reca nessuna specifica norma in ordine al regime delle spese all’esito dello svolgimento del processo camerale di cui all’art. 3 comma 4 e, in virtu’ del richiamo ivi effettuato, si applicano sul punto le norme del codice di rito, avendo anche il legislatore dimostrato attenzione a questo profilo, esonerando il ricorrente dal contributo unificato (L. n. 89 del 2001, art. 5 bis e, successivamente, D.Lgs. n. 115 del 2002, artt. 10 e 265) (Cass. n. 23789 del 2004);
le disposizioni dell’art. 91 c.p.c. e segg. in tema di spese processuali trovano applicazione, in linea generale, nel procedimento camerale nel caso in cui questo statuisca su posizioni soggettive in contrasto, come accade nella specie, senza che nessun ostacolo all’applicazione di detta normativa provenga dalla CEDU, ovvero dal Protocollo aggiuntivo (Cass. n. 12021 del 2004), restando esclusa l’applicazione analogica delle disposizioni sulle spese vigenti per i procedimenti innanzi alla Corte di Strasburgo (Cass. n. 1078 del 2003);
dalla CEDU non discende un obbligo, a carico del legislatore nazionale, di conformare il processo per l’equa riparazione da irragionevole durata negli stessi termini previsti, quanto alle spese, per il procedimento dinanzi agli organi istituiti in attuazione della Convenzione, dovendosi escludere che l’assoggettamento del procedimento alle regole generali nazionali, e quindi al principio della soccombenza, possa integrare un’attivita’ dello Stato che miri alla distruzione dei diritti o delle liberta’ riconosciuti dalla Convenzione o ad imporre a tali diritti e liberta’ limitazioni piu’ ampie di quelle previste dalla stessa Convenzione (Cass. n. 18204 del 2003);
la configurazione del procedimento disciplinato dalla L. n. 89 del 2001 quale procedimento contenzioso comporta l’applicabilita’ della Tab. A-4 e della Tab.B-1.
In applicazione di tali principi, la considerazione che il decreto ha liquidato le spese in Euro 70,00 per diritti ed Euro 300,00 per onorari, esplicitamente richiamando la tariffa della Tab. A punto 50 par 7^(per gli onorari) e la Tab. B punto 75 par 3^ (per i diritti), sembra rendere manifestamente fondate le censure, nella parte in cui sono ammissibili.
Entro questi limiti i mezzi potrebbero essere accolti; il decreto dovrebbe essere cassato nel solo capo relativo alle spese e la causa decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, mediante la liquidazione delle spese dovute per il giudizio di merito, in applicazione delle regole sopra indicate. Le spese di legittimita’ potrebbero essere compensate per due terzi, sussistendo giusti motivi, stante il limitato e parziale accoglimento del ricorso.”.
2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione -salvo la precisazione indicata di seguito in ordine alle spese della presente fase- condividendo le argomentazioni che le fondano, neppure contestate dalle parti.
In relazione alle censure accolte il decreto va cassato e la causa puo’ essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, mediante condanna della Presidenza a pagare le spese della fase di merito, nell’importo liquidato in dispositivo.
Le spese della presente fase vanno compensate per due terzi, sussistendo giusti motivi, stante il parziale accoglimento del ricorso; la residua parte segue la soccombenza e va liquidata come in dispositivo, con attribuzione al difensore antistatario.
PQM
LA CORTE Accoglie il ricorso nei sensi di cui in motivazione, cassa il decreto impugnato limitatamente a capo concernente le spese e, decidendo nel merito, condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare le spese della fase di merito, che liquida in complessivi Euro 923,00 di cui Euro 378,00 per diritti ed Euro 445,00 per onorario, nonche’ un terzo delle spese della presente fase (compensate la residua parte), che liquida in complessivi Euro 230,00, di cui Euro 30,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione al difensore, avv. Alfonso Luigi Marra, antistatario.
Cosi’ deciso in Roma, il 27 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010