LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
Dott. SALVATO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
F.A., D.L.L., D.E., G.
R., B.V., N.V., C.V., D.R.M., D.S., P.M., F.
T., C.M., R.M., I.M., B.G., P.R., R.G., L.R.
L. – elettivamente domiciliati in ROMA, viale Pinturicchio, 21, presso lo studio dell’avv. ABBATE Ferdinando Emilio, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Presidenza del Consiglio dei ministri, in persona del Presidente del Consiglio pro tempore;
– intimata –
avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato il 13 novembre 2006;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 27 ottobre 2009 dal Consigliere Dott. SALVATO Luigi;
udito per i ricorrenti l’avv. Tebaldi Rosanna, su delega, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. russo Rosario Giovanni, che “nulla osserva”.
RITENUTO IN FATTO
F.A., D.L.L., D.E., G. R., B.V., N.V., C.V., D.R.M., D.S., P.M., F. T., C.M., R.M., I.M., B.G., P.R., R.G. e L.R.L., adivano la Corte d’appello di Roma, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, in riferimento al giudizio promosso innanzi al T.a.r. del Lazio con ricorso dell’aprile 1993, avente ad oggetto l’adeguamento triennale dell’indennità giudiziaria, deciso con sentenza del 10 dicembre 2003.
La Corte d’appello di Roma, con decreto del 13 novembre 2006, riuniti di giudizi fissata la ragionevole durata del giudizio in anni tre, ritenuto violato il relativo termine per anni 8, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale la somma di Euro 8.000,00, per ciascun ricorrente oltre interessi legali dalla data del decreto, condannando la convenuta alle spese del giudizio.
Per la cassazione di questo decreto hanno proposto ricorso le parti sopra indicate, affidato a due motivi; non ha svolto attività difensiva la Presidenza del Consiglio dei ministri.
Ritenute sussistenti le condizioni per la decisione In camera di consiglio è stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai ricorrenti.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- La relazione sopra richiamata ha il seguente tenore:
“1.- I ricorrenti, con il primo motivo, denunciano violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2; art. 1173 c.c.), in relazione al capo del decreto che ha fissato la decorrenza degli interessi legali dalla data del decreto anziché da quella della domanda, in contrasto con la natura indennitaria dell’equa riparazione e richiama a conforto alcune sentenze di questa Corte; il mezzo si conclude con quesito di diritto concernente tale profilo.
1.2.- Il secondo motivo denuncia violazione e falsa applicazione di legge (artt. 90 e 91 c.p.c., D.M. n. 127 del 2004) e delle tariffe professionali, nella parte in cui il decreto ha liquidato le spese del giudizio, omettendo di liquidare distintamente gli onorari, dato che la riunione è stata disposta all’esito delle discussioni in C.c. e di procedere all’aumento del 40% ai sensi del D.M. cit., art. 5, punto 4 nelle voci analiticamente indicate nel ricorso, con conseguente violazione dei minimi di tariffa.
Sono infine formulati quesiti volti a conoscere:
a) se la liquidazione di un unico onorario sia legittima soltanto a decorrere dal momento della riunione;
b) se nella liquidazione degli onorari e dei diritti debbano essere osservati i minimi di tariffa.
2 – Il primo motivo sembra manifestamente fondato in virtù del principio, consolidato nella giurisprudenza di questa Corte, secondo il quale, dal carattere indennitario dell’obbligazione in oggetto discende che gli interessi legali decorrono dalla data della domanda di equa riparazione, in base alla regola che gli effetti della pronuncia retroagiscono alla data della domanda, nonostante il carattere di incertezza e illiquidità del credito prima della pronuncia giudiziaria (Cass. n. 8712 del 2006; n. 7389 del 2005; n. 1405 del 2004; n. 2382 de! 2003; v. anche Cass. n. 2248 del 2007).
L’accoglimento del motivo comporterà la cassazione del decreto limitatamente alla parte relativa alla decorrenza degli interessi legali – assorbito il secondo mezzo, occorrendo comunque procedere alla riliquidazione delle spese del giudizio – e la causa potrà essere decisa nel merito, sussistendone i presupposti, mediante attribuzione degli accessori a far data dalla domanda.”.
2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano, in quanto danno applicazioni a principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, pure indicata nella relazione.
In relazione alle censure accolte il decreto va cassato, nei limiti sopra precisati, e la causa può essere decisa nel merito, non essendo necessari ulteriori accertamenti di fatto, mediante condanna dell’intimata a pagare gli interessi dalla data della domanda.
Le spese della fase di merito seguono la soccombenza e così anche quelle relative al presente giudizio di legittimità nella misura della metà, dovendo essere compensata la residua parte, sussistendo giusti motivi, in considerazione della natura della questione.
Le spese, liquidate come in dispositivo, vanno attribuite al difensore, antistatario.
P.Q.M.
LA CORTE accoglie il primo motivo – assorbito il secondo – cassa il decreto impugnato limitatamente al capo concernente la decorrenza degli interessi e, decidendo nel merito, dichiara dovuti gli interessi legali dalla domanda; condanna la Presidenza del Consiglio dei Ministri a pagare le spese della fase di merito che liquida in complessivi Euro 1.839,00, di cui Euro 1.249,00 per diritti ed Euro 490,00 per onorario, nonché le spese della presente fase – nella misura della metà, dichiarando compensate la residua parte -, che liquida in complessivi Euro 550,00, di cui Euro 50,00 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge, con attribuzione al difensore, avv. Ferdinando Emilio Abbate, antistatario.
Dispone che la Cancelleria provveda alle comunicazioni della L. n. 89 del 2001, art. 5.
Così deciso in Roma, il 27 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010