LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
Dott. SALVATO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.G., S.M., C.R., I.
F., T.C., P.A. – elettivamente domiciliati in ROMA, via Tacito, 50, presso lo studio dell’avv. IORIO Paolo, dal quale sono rappresentati e difesi, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
Ministero della giustizia, in persona del Ministro pro tempore;
– intimato –
avverso il decreto della Corte d’appello di Roma depositato il 14 febbraio 2007;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 27 ottobre 2009 dal Consigliere Dott. SALVATO Luigi;
con la partecipazione del P.M. in persona del S.P.G. Dott. RUSSO Rosario Giovanni.
RITENUTO IN FATTO
C.G., S.M., C.R., I. F., T.C. ed P.A. adivano la Corte d’appello di Roma, allo scopo di ottenere l’equa riparazione ex L. n. 89 del 2001, in riferimento al giudizio penale promosso nei loro confronti, iniziato con decreto di rinvio a giudizio del 27.2.97, definito in primo grado con sentenza del Tribunale di Napoli 16.1.2002, in secondo grado con sentenza del 15.1.2004, annullata senza rinvio, per intervenuta prescrizione, con sentenza di Questa Corte dell’11.3.2005.
La Corte d’appello, con decreto del 14 febbraio 2007, fissata la ragionevole durata del giudizio in anni sei, riteneva violato il relativo termine per anni due e liquidava, a titolo di indennizzo per il danno non patrimoniale la somma di Euro 1.000,00 in favore di ciascun ricorrente, oltre interessi legali dalla data del decreto, tenuto conto che la lungaggine del giudizio aveva in definitiva favorito gli istanti dichiarando compensate le spese del giudizio.
Per la cassazione di questo decreto hanno proposto ricorso le parti sopra indicate, affidato a due motivi; non ha svolto attivita’ difensiva il Ministero della giustizia.
Ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in Camera di consiglio e’ stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata ai ricorrenti, i quali hanno depositato memoria.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- La relazione sopra richiamata ha il seguente tenore:
“1.- 1 ricorrenti, con il primo motivo, denunciano violazione e falsa applicazione di legge (L. n. 89 del 2001, art. 2; art. 6, par. 1 CEDU) (art. 360 c.p.c., n. 3), lamentando che non sarebbe stata osservata la giurisprudenza della Corte EDU in ordine sia alla durata, sia all’indennizzo, che avrebbe dovuto essere fissato in Euro 1.500,00 per ogni anno di durata del giudizio, richiamando su punto alcune sentenze del giudice europeo e ricordando che non spetta alla parte provare il danno non patrimoniale.
Il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5), censurando la motivazione svolta per compensare le spese del giudizio, che avrebbe penalizzato le parti, senza considerare che le spese del procedimento di equa riparazione non possono essere poste a carico delle parti.
2.- Indipendentemente da ogni valutazione in questa fase sulla tempestivita’ del ricorso, il primo motivo e’ manifestamente inammissibile, il secondo e’ manifestamente infondato.
Il primo motivo e’ manifestamente inammissibile, stante l’assoluta mancanza del quesito di diritto (art. 366 bis c.p.c.), benche’ denunci espressamente, ed esclusivamente, il vizio di violazione di legge.
Al riguardo, e’ sufficiente ricordare che, secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, la mancanza del quesito di diritto comporta l’inammissibilita’ del motivo ed esso non puo’ essere desunto dal contenuto del motivo, poiche’ in un sistema processuale, che gia’ prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarita’ del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimita’ (Cass. S.U. n. 23732 del 2007; n. 20409 del 2008).
Resta dunque escluso che il quesito di diritto possa implicitamente desumersi dal motivo di ricorso, poiche’ una siffatta interpretazione si risolverebbe nell’abrogazione tacita della norma di cui all’art. 366 bis c.p.c. (Cass. S.U. n. 23732 del 2007; n. 20360 del 2007) e, per detta ragione, neppure puo’ essere ricavato dalla semplice formulazione del principio di diritto che la parte ritiene corretto applicare alla fattispecie (Cass. n. 16941 del 2008), ovvero dal complesso delle argomentazioni svolte nel ricorso, poiche’ il quesito deve essere esplicito (per tutte, Cass. n. 8010 del 2008).
Infine, come questa Corte ha anche gia’ affermato, va esclusa una correzione o integrazione tardiva de ricorso, effettuata ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., la quale e’ priva di effetti sananti poiche’ la causa di inammissibilita’ opera ab origine (Cass. n. 22390 del 2008), avendo la memoria funzione meramente illustrativa del ricorso, se ritualmente proposto.
Il secondo motivo e’ manifestamente infondato.
La L. n. 89 del 2001 non reca nessuna specifica norma in ordine al regime delle spese all’esito dello svolgimento del processo camerale di cui agli artt. 3 e 4 e, in virtu’ del richiamo ivi effettuato, si applicano sul punto le norme del codice di rito, avendo anche il legislatore dimostrato attenzione a questo profilo, esonerando il ricorrente dal contributo unificato (L. n. 89 del 2001, art. 5 bis, e, successivamente, D.Lgs. n. 115 del 2002, art. 10 e 265) (Cass. n. 23789 del 2004).
Pertanto, sono applicabili le disposizioni dell’art. 91 c.p.c. e segg. in tema di spese processuali, restando esclusa l’applicazione analogica delle disposizioni sulle spese vigenti per i procedimenti innanzi alla Corte di Strasburgo (Cass. n. 1078 del 2003).
L’art. 92 c.p.c., comma 2, nel testo introdotto dalla L. 28 dicembre 2005, n. 263, art. 2, comma 1, lett. a), dispone che il giudice puo’ compensare le spese, in tutto o in parte, se vi e’ soccombenza reciproca o concorrono altri giusti motivi, esplicitamente indicati nella motivazione. Nel caso in cui sussista la motivazione questa e’ censurabile soltanto per illogicita’, contraddittorieta’ o insufficienza, ferma l’inammissibilita’ diretta ad ottenere un riesame dell’apprezzamento di fatto riservato al giudice del merito.
Nella specie, la compensazione e’ stata motivata in considerazione sia della disputabilita’ della controversia, sia del vantaggio derivato alle parti.
Si tratta di due argomentazioni ciascuna delle quali autonomamente valutabile, la prima delle quali si sottrae a vizi censurabili in questa sede, esprimendo l’incertezza della lite, in considerazione della peculiarita’ della vicenda processuale che, in se’, non e’ illogica e tanto basta a renderla qui incensurabile.”.
2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano, in quanto danno applicazioni a principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, essendo appena il caso di sottolineare, in primo luogo, che non rileva la sopravvenuta abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c., disposta dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, in quanto non applicabile ratione temporis (ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5); in secondo luogo, che al ricorso in esame sono applicabili le norme che disciplinano l’ordinario ricorso per Cassazione e che la semplice elaborazione di un quesito di diritto non puo’ cero considerarsi ostacolo incompatibile con la ampia ed incisiva tutela accordata dalla L. n. 89 del 2001, come argomentazione nella memoria.
Il ricorso va, quindi, rigettato; non deve essere resa pronuncia sulle spese di questa fase, non avendo l’intimato svolto attivita’ difensiva.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 27 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010