LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
Dott. SALVATO Luigi – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Z.L.H. — domiciliato ex lege in ROMA, presso la Cancelleria della Corte di cassazione, rappresentato e difeso dall’avv. CUCINELLA Luigi Aldo, giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente –
contro
Prefetto di Bologna;
– intimato –
avverso il decreto del Giudice di pace di Bologna dell’11 aprile 2008;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio del 27 ottobre 2009 dal Consigliere Dott. SALVATO Luigi;
con la partecipazione del P.M. in persona del S.P.G. Dott. RUSSO Rosario Giovanni.
RITENUTO IN FATTO
Z.L.H. proponeva opposizione avverso il decreto di espulsione emesso in suo danno dal Prefetto di Bologna.
Il Giudice di pace di Bologna, con decreto dell’11 aprile 2008 R.G. n. 143/2008 rigettava l’opposizione, disponendo “l’archiviazione del procedimento”.
Per la cassazione di questo decreto ha proposto ricorso Z.L. H. affidato ad un motivo; non ha svolto attivita’ difensiva l’intimato.
Ritenute sussistenti le condizioni per la decisione in Camera di consiglio e’ stata redatta relazione ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., comunicata al Pubblico Ministero e notificata al ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1.- La relazione sopra richiamata ha il seguente tenore:
“Con un unico motivo il ricorrente denuncia violazione del diritto di difesa e del diritto al contraddittorio, esponendo che il giudizio sarebbe stato trattato da un giudice di pace che il difensore riteneva incaricato del procedimento, provvedendosi ad un rinvio dell’udienza. Ed invece, nel giorno e nell’ora fissata, il giudizio sarebbe stato trattato dal giudice designato e concluso con il rigetto dell’opposizione, cio’ avrebbe causato un irreparabile danno all’istante, il ricorso appare manifestamente inammissibile, per l’assoluta mancanza del quesito di diritto (art. 366 bis c.p.c.).
Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, anche a Sezioni Unite, il quesito di diritto, la cui formulazione e’ requisito di ammissibilita’ del motivo, non puo’ essere desunto dal contenuto del motivo, poiche’ in un sistema processuale, che gia’ prevedeva la redazione del motivo con l’indicazione della violazione denunciata, la peculiarita’ del disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 consiste proprio nell’imposizione, al patrocinante che redige il motivo, di una sintesi originale ed autosufficiente della violazione stessa, funzionalizzata alla formazione immediata e diretta del principio di diritto e, quindi, al miglior esercizio della funzione nomofilattica della Corte di legittimita’ (Cass. S.U. n. 23732 del 2007; n. 20409 del 2008).
Inoltre, il quesito e’ imprescindibile anche nel caso di ricorso per Cassazione proposto ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, deducendo l’esistenza di errores in procedendo, qualora comporti necessariamente la soluzione di una questione di diritto (Cass. n. 16941 del 2008). Nella specie l’inesistenza del quesito comporta la manifesta inammissibilita’ del ricorso.”.
2.- Il Collegio reputa di dovere fare proprie le conclusioni contenute nella relazione, condividendo le argomentazioni che le fondano, in quanto danno applicazioni a principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte, essendo appena il caso di sottolineare che non rileva la sopravvenuta abrogazione dell’art. 366 bis c.p.c., disposta dalla L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, in quanto non applicabile ratione temporis (ai sensi della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5).
Il ricorso va, quindi, dichiarato inammissibile; non deve essere resa pronuncia sulle spese di questa fase, non avendo l’intimato svolto attivita’ difensiva.
P.Q.M.
LA CORTE Dichiara inammissibile il ricorso.
Cosi’ deciso in Roma, il 27 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010