LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SALME’ Giuseppe – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –
Dott. FITTIPALDI Onofrio – Consigliere –
Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –
Dott. SALVATO Luigi – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
F.L., C.C., E.I., D.S.
M., M.L., C.F., N.D., CO.Fr., N.B., con domicilio eletto in Roma, Via Giulio Cesare n. 59, presso l’Avv. Linda Di Rico, rappresentati e difesi dall’Avv. ALENI Benito come da procura in atti;
– ricorrenti –
contro
ISVEIMER S.P.A. in liquidazione, con domicilio eletto in Roma, piazza S. Andrea della Valle n. 3, presso l’Avv. DESARIO Michele S. che la rappresenta e difende unitamente agli Avv.ti Berardino Libonati, Roberto Pessi e Paolo Boer, come da procura in atti;
– controricorrente –
per la revocazione della sentenza della Corte di Cassazione n. 16159/07 depositata il 20 luglio 2007.
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 26 novembre 2009 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio Zanichelli.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
F.L., C.C., E.I., D.S. M., M.L., C.F., N.D., CO.Fr., N.B. propongono ricorso per revocazione della sentenza in epigrafe con la quale la Corte di cassazione ha rigettato il loro ricorso proposto avverso la sentenza della Corte d’appello di Napoli che, in riforma delle sentenza di primo grado, ha rigettato la domanda di dichiarazione della nullità della Delib. assembleari dell’Isveimer s.p.a. 30 aprile 1996, Delib.
assembleari dell’Isveimer s.p.a. 7 luglio 1997 e Delib. assembleari dell’Isveimer s.p.a. 2 maggio 1998, proposta in quanto aventi ad oggetto, in via diretta la prima, in via mediata le altre, un “finto” bilancio per l’esercizio 1995, motivando la reiezione con la carenza di interesse degli attori, creditori delle obbligazioni previdenziali dell’Isveimer.
Resiste l’intimata con controricorso.
La causa è stata assegnata alla camera di consiglio ex art. 381 bis c.p.c., comma 2, in esito al deposito della relazione redatta dal Consigliere Dott. Vittorio Zanichelli.
I ricorrenti hanno depositato memoria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso per revocazione è stato proposto sul presupposto che la Corte sia incorsa in errore di fatto in ordine a due circostanze, entrambe decisive per il giudizio.
La prima circostanza attiene all’affermazione secondo cui i ricorrenti, che lamentavano la lesione del loro diritto di credito in conseguenza della sottostima dei debiti dell’Isveimer operata dai liquidatori in base ai dati contenuti in un documento costituente il “finto” bilancio 1995 e refluiti nei successivi bilanci 1996 e 1997, non avevano interesse ad agire in quanto il limite della spesa che lo Stato si era accollato per la tutela dei creditori dell’Ente era stato fissato in relazione alle riserve matematiche del fondo concretamente indicate nel bilancio attuariale utilizzato per la redazione del bilancio al 21.12.1995, con ciò supponendo, contrariamente a quanto risultante dagli atti, l’esistenza del bilancio dell’Isveimer per l’esercizio al 31.12.1995 nonchè l’esistenza di un bilancio attuariale utilizzato per la redazione del predetto bilancio di esercizio.
Il ricorso sul punto è inammissibile in primo luogo in quanto l’assunto dei ricorrenti circa l’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte è fondato non già sulla materiale inesistenza dei citati documenti ma sulla circostanza che i presunti bilanci sarebbero affetti da tali vizi procedurali e sostanziali da non poter essere qualificati come tali e quindi su un fatto che non è interno al giudizio di cassazione nel senso che non appartiene a quelle circostanze che la Corte esamina direttamente, con propria autonoma indagine di fatto, nell’ambito dei motivi di ricorso e delle questioni rilevabili d’ufficio, e non ha quindi carattere autonomo, nel senso di incidere direttamente ed esclusivamente sulla sentenza della S.C., essendo stato oggetto anche del giudizio di merito (Cassazione civile, sez. 2^, 5 dicembre 2006, n. 25901). In secondo luogo la censura non coglie la ratio decidendi dal momento che la Corte ha ritenuto la carenza di interesse proprio sul presupposto che le risultanze dei documenti contestati rappresentavano unicamente il dato storico che lo Stato aveva avuto presente nello stabilire il limite del suo intervento, così che l’eventuale dichiarazione di nullità dei medesimi non avrebbe comportato alcun vantaggio per gli attori in quanto non avrebbe avuto la conseguenza di modificare in aumento l’intervento statale.
La seconda circostanza attiene all’errore di fatto in cui sarebbe incorsa la Corte allorquando ha ritenuto l’esistenza di un Fondo di previdenza integrativa dell’Isveimer e quindi agli stessi applicabile la richiamata normativa in ordine ai limiti dell’intervento statale nonostante lo stesso, secondo i ricorrenti, fosse stato soppresso alla data del 31.12.1994.
Anche tale censura è inammissibile in quanto la questione relativa all’applicabilità del D.L. n. 497 del 1996, art. 4, relativo alla liquidazione del fondo di cui sono creditori i ricorrenti è stata espressamente affrontata dalla Corte ed è principio assolutamente pacifico quello secondo cui l’errore revocatorio non può concernere una questione che sia stata fatta oggetto di dibattito processuale (Cassazione civile, sez. trib., 5 ottobre 2007, n. 20917).
Il ricorso deve dunque essere dichiarato inammissibile con le conseguenze di rito in ordine alle spese.
P.Q.M.
la Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrenti alla rifusione delle spese in favore dell’intimata che si liquidano in complessivi Euro 3.200,00, di cui Euro 3.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 novembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2010