Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.109 del 08/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 sono domiciliati;

– ricorrenti –

contro

C.S., residente a *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 125/23/2001 della Commissione Tributaria Regionale di Palermo – Sezione n. 23, in data 08/03/2001, depositata il 27 maggio 2002;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio dell’1 dicembre 2009 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino;

Viste le conclusioni scritte del Procuratore Generale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente impugnava in sede giurisdizionale l’avviso con cui, ai fini Irpef per l’anno 1987, veniva accertata una plusvalenza, da assoggettare a tassazione separata.

L’adita CTP di Siracusa, accoglieva il ricorso, con decisione che veniva confermata in appello dalla sentenza della CTR, in questa sede impugnata, la quale riteneva insussistenti i presupposti impositivi.

Il Ministero e l’Agenzia, con atto spedito a notifica, tramite posta, il 25 gennaio 2005, hanno proposto ricorso per cassazione.

L’intimato contribuente, non ha svolto difese in questa sede.

Con istanza 22.06.2009, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del ricorso, per manifesta fondatezza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, visto il ricorso, spedito a notifica a mezzo posta in data 25 gennaio 2005, tramite l’UNEP della Corte di Appello di Roma, con cui l’Agenzia ed il Ministero censurano l’impugnata decisione per omessa pronuncia e, comunque, per omessa o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia, nonchè per violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 597 del 1973, art. 54;

Vista la richiesta del Sostituto Procuratore Generale;

Visti tutti gli altri atti di causa;

Rilevato che l’intimato non ha fatto controricorso e che nessuna delle parti ha partecipato all’udienza; Considerato, in via preliminare, che non risulta versato in atti, neppure in sede di udienza camerale, l’avviso di ricevimento del plico contenente il ricorso, spedito al contribuente a mezzo posta, dall’UNEP della Corte di Appello di Roma; Considerato, quindi, che l’impugnazione, giusto consolidato orientamento giurisprudenziale (Cass. SS. UU- n. 627/2008, N. 24877/2006, N. 10506/2006, N. 23291/2005, N. 12285/2005), va dichiarata inammissibile;

Considerato che non sussistono i presupposti per una pronuncia sulle spese; Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010

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