LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. SALME’ Giuseppe – rel. Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. SCHIRO’ Stefano – Consigliere –
Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
C.S.;
– ricorrente –
contro
P.M.M.;
– intimata –
avverso l’ordinanza del TRIBUNALE di BARI, depositata il 06/10/2006;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/07/2009 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE SALME’;
lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale dott. PIETRO ABBRITTI che chiede che questa Sezione della Suprema Corte voglia accogliere il ricorso in oggetto.
RILEVATO IN FATTO
che, in pendenza di giudizio avente ad oggetto la domanda di alimenti ex art. 433 c.c. introdotto da C.S. con atto di citazione davanti al tribunale di Bari, sezione distaccata di Altamura, in data 11 luglio 2005 nei confronti della madre P.M.M. l’attrice, con ricorso dell’11 giugno 2005, ha chiesto allo stesso giudice la determinazione di un assegno alimentare in via provvisoria ex art. 443 c.c.;
che, con provvedimento del 23 febbraio 2006, il giudice adito si è dichiarato incompetente indicando come competente il presidente del tribunale di Bari;
che con ricorso del 20 giugno 2006, la C. ha riproposto istanza ai sensi dell’art. 446 c.c. al presidente del Tribunale di Bari;
che il presidente del Tribunale di Bari, con provvedimento del 6 ottobre 2006, ha proposto regolamento di competenza d’ufficio ai sensi dell’art. 45 c.p.c. ritenendosi incompetente per essere competente il giudice istruttore della causa per il merito, dovendo farsi applicazione della disciplina uniforme del procedimento cautelare non incompatibile con la disciplina di cui all’art. 446 c.c. e non derogata dal D.Lgs. n. 51 del 1998, art. 142 che, in conseguenza dell’istituzione del giudice unico di primo grado, si è limitato a eliminare il riferimento al pretore contenuto nell’originario testo dell’art. 446 c.c.;
che il procuratore generale ha chiesto che, ritenuto ammissibile il regolamento, sia dichiarata la competenza del giudice della causa per il merito.
RITENUTO IN DIRITTO
che, pur potendosi ritenere fondate nel merito le argomentazioni del presidente del tribunale di Bari ed essendo, in via generale, ammissibile il regolamento di competenza d’ufficio con riferimento a provvedimenti pronunciati nel corso di procedimento cautelare (Cass. n. 9167/2008, 18680/2003, 5264/1997; contra 5739/2002), nella specie il regolamento stesso non è ammissibile perchè non prospetta questioni relative alla competenza, ma all’articolazione interna allo stesso ufficio.
P.Q.M.
Dichiara il ricorso inammissibile.
In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti, a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione civile, il 1 luglio 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010