Corte di Cassazione, sez. III Civile, Ordinanza n.10918 del 05/05/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FINOCCHIARO Mario – Presidente –

Dott. MASSERA Maurizio – Consigliere –

Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 17815-2009 proposto da:

AUTOAMERICANA SRL *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA I VIVANTI 157, presso lo studio dell’avvocato PUGGIONI FABRIZIO, rappresentato e difeso dall’avvocato GUERRIERO MICHELE;

– ricorrenti –

contro

ATI ARTICOLI TECNICI INDUSTRIALI SRL *****, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DUILIO,13, presso lo studio dell’avvocato CHIRICOZZI FILIPPO, che lo rappresenta e difende;

– controricorrenti –

avverso il provvedimento del TRIBUNALE di ORVIETO, depositata il 16/06/2009;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 18/03/2010 dal Consigliere Dott. RAFFAELE FRASCA;

udito l’Avvocato;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. LECCISI Giampaolo.

RITENUTO IN FATTO

quanto segue:

p.1. La s.r.l. Autoamericana ha proposto istanza di regolamento di competenza avverso l’ordinanza del 16 giugno 2009, con cui il Tribunale di Orvieto – investito della controversia di opposizione a decreto ingiuntivo introdotta da essa ricorrente avverso il decreto ottenuto nei suoi confronti dalla s.r.l. A.T.l. – ha fissato l’udienza per la formulazione dei mezzi istruttori dopo avere, in motivazione, delibato ed escluso la fondatezza dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata dalla ricorrente opponente. Al ricorso per regolamento ha resistito con memoria la s.r.l. A.T.I..

p.2. Il ricorso per regolamento di competenza è soggetto alla disciplina delle modifiche al processo di cassazione, disposte dal D.Lgs. n. 40 del 2006, che si applicano ai ricorsi proposti contro le sentenze ed i provvedimenti pubblicati a decorrere dal 2 marzo 2006 compreso, cioè dalla data di entrata in vigore del D.Lgs. (art. 27, comma 2 di tale D.Lgs.). Ricorrendo le condizioni per la decisione con il procedimento di cui all’art. 380-bis c.p.c. è stata redatta relazione ai sensi di tale norma, che è stata notificata agli avvocati delle parti e comunicata al Pubblico Ministero presso la Corte. Parte resistente ha depositato memoria.

CONSIDERATO IN DIRITTO

quanto segue:

p.1. Nella relazione redatta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. si è osservato quanto segue:

“(…) 3. – Il ricorso appare inammissibile perchè erroneamente proposto nella supposizione del carattere decisorio sulla competenza dell’impugnato provvedimento e, quindi, della sua natura di sentenza sostanziale sulla competenza.

L’inammissibilità è giustificata dal seguente principio di diritto:

Nelle cause attribuite alla competenza del tribunale in composizione monocratica, il giudice unico, che assomma in sè le funzioni di istruzione e di decisione, quando ritenga di emettere una decisione definitiva sulla competenza, è tenuto – ai sensi degli artt. 187 e 281-bis cod. proc. civ. – ad invitare le parti a precisare le conclusioni, in tal modo scandendo la separazione fra la fase istruttoria e quella di decisione, non potendosi ritenere che una qualunque decisione assunta in tema di competenza implichi per il giudice l’esaurimento della potestas iudicandi sul punto. (Nella specie, le S.U. hanno dichiarato inammissibile il regolamento di competenza proposto avverso un’ordinanza con la quale il giudice monocratico, senza fare precisare le conclusioni, aveva rigettato l’eccezione di incompetenza sollevata dal convenuto e contestualmente provveduto all’ammissione della prova testimoniale) (così Cass. sez. un. n. 11657 del 2008)”.

p.2. 11 Collegio condivide le argomentazioni e le conclusioni della relazione, alle quali nulla è necessario aggiungere, tenuto conto che parte ricorrente non ha formulato alcun rilievo riguardo ad esse.

11 ricorso per regolamento di competenza è, dunque, dichiarato inammissibile.

Le spese del giudizio di regolamento di competenza seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

E’ concesso termine per la riassunzione di mesi quattro dalla comunicazione del deposito della presente.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna parte ricorrente alla rifusione alla resistete delle spese del giudizio di regolamento, liquidate in euro milletrecento, di cui duecento per esborsi, oltre spese generali ed accessori come per legge. Fissa per la riassunzione termine di mesi quattro dalla comunicazione del deposito della presente.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 18 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 5 maggio 2010

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