LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. VITTORIA Paolo – Presidente –
Dott. SALVAGO Salvatore – Consigliere –
Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 31673-2006 proposto da:
B.B., C.B., G.L., L.
E., L.M., L.P., C.S., A.R., nella qualità di soci dell’Associazione ANNI VERDI Onlus (c.f. *****), nonchè GI.ST., nella qualità
di socio e presidente del c.d.a. della stessa Associazione, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA CESARE GIORGIO RAITA 10, presso l’avvocato BERARDI TOMMASO, che li rappresenta e difende, giusta procura in calce al ricorso;
– ricorrenti –
contro
M.P. (c.f. *****), nella qualità di liquidatore dell’Associazione ANNI VERDI Onlus, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA G. G. BELLI 27, presso il proprio studio, rappresentato e difeso da se medesimo;
– controricorrente –
avverso il decreto del TRIBUNALE di ROMA;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 15/10/2009 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;
lette le conclusioni scritte dal Cons. Delegato CECCHERINI: sembrano ricorrere i presupposti per la trattazione del ricorso in camera di consiglio, ex art. 375 c.p.c. e art. 391 bis c.p.c., comma 3.
PREMESSO IN FATTO
che:
– con decreto 7 agosto 2006, il Presidente del Tribunale di Roma, nominò il dott. Ma.An. liquidatore dell’Associazione Anni verdi, ente morale, in sostituzione di quello designato dall’assemblea;
– nella successiva assemblea straordinaria 21 agosto 2006 l’associazione revocò la deliberazione di liquidazione e la ricostituzione delle cariche sociali;
– con successivo decreto 13 settembre 2006 il presidente del tribunale respinse la richiesta di revoca del suo precedente decreto, formulata da alcuni soci e dall’avv. Gi.;
– contro il predetto decreto ricorrono a norma dell’art. 111 Cost.
alcuni soci dell’associazione Anni Verdi;
– resiste con controricorso il dott. Ma., quale liquidatore dell’associazione anni Verdi.
CONSIDERATO IN DIRITTO
che il ricorso è stato proposto a norma dell’art. 111 Cost., contro un provvedimento emesso dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40 che ha introdotto il nuovo art. 366 bis c.p.c.;
– in violazione del citato art. 366 bis, i motivi di ricorso, con i quali si censura l’impugnato decreto per violazione degli artt. 11 e 12 disp. att. c.c. non si concludono con la formulazione di un quesito di diritto sul quale la corte debba pronunciarsi, e ciò comporta l’inammissibilità del ricorso; allo stesso modo, il preteso vizio di motivazione non contiene la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione sarebbe viziata, e perciò neppure l’illustrazione del suo carattere decisivo;
– l’inammissibilità del ricorso comporta la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese del giudizio, liquidate come in dispositivo, in favore della associazione in liquidazione.
P.Q.M.
dichiara il ricorso inammissibile, e condanna i ricorrenti al pagamento, in favore dell’associazione in liquidazione, delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre alle spese generali e agli accessori come per legge.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 15 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010