Corte di Cassazione, sez. I Civile, Ordinanza n.1093 del 22/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – rel. Consigliere –

Dott. NAPPI Aniello – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. DIDONE Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 7709-2006 proposto da:

COMUNE DI COLLEGNO (P.I. *****), in persona del Segretario Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14 A/4, presso l’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FARRAUTO GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

R.A.L., R.P., R.A.;

– intimati –

sul ricorso 11902-2006 proposto da:

R.A.L. (c.f. *****), R.A., R.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA PIERLUIGI DA PALESTRINA 63, presso l’avvocato CONTALDI MARIO, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREIS MASSIMO, giusta procura a margine del controricorso e ricorso incidentale;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

contro

COMUNE DI COLLEGNO, in persona del Segretario Direttore Generale pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE GIULIO CESARE 14, presso l’avvocato PAFUNDI GABRIELE, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato FARRAUTO GIUSEPPE, giusta procura a margine del ricorso principale;

– controricorrente al ricorso incidentale –

avverso la sentenza n. 1343/2005 della CORTE D’APPELLO di TORINO, depositata il 16/09/2005;

previa riunione, in quanto i ricorsi sono proposti avverso la stessa sentenza;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 21/10/2009 dal Consigliere Dott. ALDO CECCHERINI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato GABRIELE PAFUNDI che ha chiesto un rinvio;

udito, per i controricorrenti e ricorrenti incidentali, l’Avvocato MARIO CONTALDI che ha chiesto un rinvio;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. CENICCOLA Raffaele che ha concluso per l’estinzione per rinuncia del ricorso principale e l’inefficacia del ricorso incidentale ex art.

334 c.p.c. con condanna del ricorrente principale alle spese.

FATTO E DIRITTO

Premesso che:

il Comune di Collegno ha proposto ricorso contro i signori R. A.L., A. e P., per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Torino in data 16 settembre 2005 n. 1343, notificata il 30 dicembre 2005, con atto notificato il 28 febbraio 2006;

– i signori R.A.L., A. e P. hanno depositato controricorso con ricorso incidentale avverso la medesima sentenza, con atto notificato il 7 aprile 2006;

– il comune ha notificato tempestivo controricorso al ricorso incidentale;

– il ricorrente principale ha depositato presso la cancelleria della corte atto di rinuncia al ricorso, notificato il 30 giugno 2008 ai resistenti, e ha chiesto dichiararsi l’estinzione del processo;

– i ricorrenti incidentali hanno depositato in data 25 agosto 2008 memoria, chiedendo darsi corso al ricorso incidentale depositato;

– il comune ha depositato in data 31 ottobre 2008 una memoria, eccependo l’inammissibilità del ricorso incidentale tardivo;

– i ricorrenti incidentali hanno depositato altra memoria in data 13 gennaio 2009, chiedendo che le spese del giudizio di cassazione siano poste a carico del ricorrente principale;

ritenuto che:

– il ricorso principale è divenuto inammissibile a seguito di sopravvenuta carenza d’interesse da parte dell’ente ricorrente, come si evince dal suo atto di rinuncia;

– il ricorso incidentale contro la sentenza non notificata, notificato oltre il termine annuale dalla pubblicazione della sentenza medesima, è divenuto inefficace in conseguenza dell’inammissibilità del ricorso principale, a norma dell’art. 334 c.p.c.;

– stante la reciproca soccombenza le spese del presente giudizio di legittimità sono compensate tra le parti.

P.Q.M.

Dichiara il ricorso principale inammissibile, e il ricorso incidentale inefficace. Compensa le spese del giudizio di legittimità tra le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della prima sezione della Corte suprema di cassazione, il 21 ottobre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010

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