LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
D.S., residente a *****, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Renato De Lorenzo e Patrizia Kivel Mazuy, elettivamente domiciliato nello studio dell’Avv. De Lorenzo in Roma, Via Luigi Lucani n. 1;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 sono domiciliati;
– controricorrenti –
avverso la sentenza n. 66/30/2003 della Commissione Tributaria Regionale di Napoli – Sezione n. 30, in data 18/12/2003, depositata il 22 dicembre 2003;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio dell’1 dicembre 2009 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino;
Viste le conclusioni scritte del Procuratore Generale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il contribuente impugnava in sede giurisdizionale il silenzio rifiuto opposto alla domanda di rimborso dell’IRPEF, connessa alle trattenute operate sull’indennità di prepensionamento erogata nel 1997. L’adita CTP di Caserta rigettava il ricorso, con decisione che veniva confermata in appello dalla sentenza della CTR, in questa sede impugnata, la quale riteneva sussistenti i presupposti impositivi, nella considerazione che l’erogazione trovasse causa nel rapporto di lavoro.
Il contribuente, con atto notificato il 25-26 gennaio 2005, ha proposto ricorso per cassazione. Gli intimati Agenzia delle Entrate e Ministero dell’Economia e delle Finanze, giusto controricorso, hanno chiesto il rigetto dell’impugnazione.
Con istanza 22.06.2009, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte, visto il ricorso, con cui il contribuente censura l’impugnata decisione, fra l’altro, per violazione e falsa applicazione di principi costituzionali e dello statuto del contribuente, degli artt. 23, 53 e 111 Cost., art. 2697 c.c., art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41 bis e 42 ed omessa motivazione su punti decisivi della controversia,, nonchè D.P.R. n. 917 del 1986, artt. 16 e 48 ed omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su punti decisivi della controversia; Visto il controricorso degli intimati; Visti tutti gli altri atti di causa;
Vista la richiesta del Sostituto Procuratore Generale; Considerato, preliminarmente, che l’impugnazione proposta contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze, giusto consolidato orientamento giurisprudenziale, è a ritenersi inammissibile, in quanto non è stato parte nel giudizio di appello ed il ricorso risulta notificato il 25-25 gennaio 2005, quindi, dopo la data dell’1 gennaio 2 001, a decorrere dalla quale l’Agenzia delle Entrate è subentrata all’Amministrazione delle Finanze nei rapporti giuridici già facenti capo a quest’ultima; Considerato che, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi dei principi in tema di legittimatio ad causa e ad processum del Ministero e dell’Agenzia, le spese del giudizio tra il Ministero e la contribuente vanno compensate;
Ritenuto che costituisce principio consolidato nella giurisprudenza di questa Corte quello per cui “La somma corrisposta dal datore di lavoro al lavoratore in occasione della cessazione anticipata del rapporto, in aggiunta alle spettanze di fine rapporto, costituisce una vera e propria controprestazione effettuata per ottenere il consenso del dipendente alla risoluzione anticipata, e quindi integra il trattamento di fine rapporto; come tale, non rientra fra le erogazioni liberali eccezionali e non ricorrenti previste dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 2, lett. f), approvato con il D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, bensì fra le varie indennità erogabili a causa e in dipendenza del rapporto di lavoro, ed è pertanto imponibile a norma del D.P.R. n. 917 del 1986, art. 16, comma 1, lett. a) e D.P.R. n. 917 del 1986, art. 48, comma 1” (Cass. n. 18489/2004, n. 16125/2004, n. 13866/2004, n. 26395/2005); Considerato che l’impugnata decisione, come si evince dalla relativa motivazione, peraltro congrua ed ineccepibile sotto il profilo logico-formale, risulta essersi attenuta a tale principio;
Considerato che le formulate doglianze non giustificano una riconsiderazione critica del condiviso ed applicato principio e non appaiono idonee ad incrinare il tessuto argomentativo della decisione di appello; Ritenuto, ciò stante, che il ricorso va rigettato;
Considerato che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro milleduecento, di cui Euro mille per onorario ed Euro duecento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge; Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..
P.Q.M.
Dichiara inammissibile l’impugnazione proposta contro il Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le spese tra lo stesso ed il ricorrente; rigetta il ricorso contro l’Agenzia delle Entrate e condanna il ricorrente al pagamento,, in favore di quest’ultima, delle spese processuali in ragione di complessivi Euro milleduecento, oltre spese generali ed accessori di legge.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010