Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.111 del 08/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

B.M., residente a *****, rappresentato e difeso, giusta procura in calce al ricorso, dagli Avv.ti Guido Viola e Claudio di Pietropaolo, elettivamente domiciliato nello studio del secondo in Roma, Via Crescenzio, 97;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui Uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 è domiciliata;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 09/04/2004 della Commissione Tributaria Regionale di Milano – Sezione n. 04, in data 14/06/2004, depositata il 28 giugno 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio dell’1 dicembre 2009 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino;

Viste le conclusioni scritte del Procuratore Generale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente impugnava in sede giurisdizionale il silenzio rifiuto opposto alla domanda di rimborso dell’IRAP relativa agli anni dal 1998 al 2002. L’adita CTP di Milano rigettava il ricorso, con decisione che veniva confermata in appello dalla sentenza della CTR, in questa sede impugnata, la quale riteneva sussistenti i presupposti impositivi, nella considerazione che gli elementi indice desumibile dalla documentazione in atti, dovessero, ragionevolmente, indurre e ritenere l’esistenza dell’autonoma organizzazione.

Il contribuente, con atto notificato il 7 aprile 2005, ha proposto ricorso per cassazione.

L’intimata Agenzia delle Entrate, giusto controricorso, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.

Con istanza 22.06.2009, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto che il ricorso venga dichiarato inammissibile, per genericità dei motivi.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, considerato che con il ricorso iscritto al n. 8929/2005 R.G., il contribuente ha censurato in modo del tutto generico l’impugnata decisione, non indicando le norme ed i principi violati, omettendo la specificazione delle singole doglianze ed ogni necessario riferimento alla fattispecie in esame, limitandosi a richiamare pronunce della Corte Costituzione e della Cassazione, pareri della Commissione Europea e Risoluzioni della Commissione Finanze della Camera, dalle quali si dovrebbe dedurre la mancanza dei presupposti impositivi;

Visti tutti gli atti di causa;

Vista la richiesta del Sostituto Procuratore Generale; Considerato che le formulate doglianze, sono prive della necessaria riferibilità e specificità, non risultando esplicitati gli elementi e le ragioni alla cui stregua, – stante la puntuale e congrua motivazione della decisione di appello che ha giustificato il decisum, con puntuali riferimenti agli elementi in atti dai quali ha, logicamente, dedotto l’esistenza di una autonoma organizzazione -, la decisione impugnata dovrebbe essere annullata;

Considerato, in vero, che i motivi risultano formulati in violazione del consolidato orientamento giurisprudenziale secondo cui la indicazione specifica dei motivi di impugnazione, imposto a pena di inammissibilità del ricorso per cassazione dall’art. 366 c.p.c., n. 4, qualunque sia il tipo di errore (“in procedendo” o in “iudicando”) per cui è proposto, costituisce un preciso onere del ricorrente, che non può essere assolto “per relationem” con il generico rinvio ad altri atti del giudizio, senza la esplicazione del loro contenuto ed il collegamento alla concreta fattispecie (Cass. n. 20454/2005, n. 14075/2002, n. 13258/2000, n. 252/1996).

Ritenuto, ciò stante, che, sulla base dei principi desumibili dal richiamato orientamento giurisprudenziale, il ricorso va rigettato per inammissibilità dei motivi;

Considerato che le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in complessivi Euro milleduecento, di cui Euro mille per onorario ed Euro duecento per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge; Visti gli artt. 375 e 380 bis c.p.c..

P.Q.M.

Rigetta il ricorso, per inammissibilità dei motivi e condanna il ricorrente al pagamento, in favore dell’Agenzia Entrate, delle spese processuali in ragione di complessivi Euro milleduecento, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010

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