LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – rel. Consigliere –
Dott. VIRGILIO Biagio – Consigliere –
Dott. SCARANO Luigi Alessandro – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
Agenzia delle Entrate, in persona del legale rapp.te pro tempore, domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato che lo rappresenta e difende per legge;
– ricorrente –
contro
Iricolor s.r.l., in persona del legale rapp.te pro tempore;
– intimata –
per la cassazione della sentenza della Commissione Tributaria Regionale del Lazio n. 114/2007/01 del 3/4/2007;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del giorno 20/10/2009 dal Consigliere Relatore Dott. IACOBELLIS Marcello;
viste le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. SCARDACCIONE Vittorio Eduardo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La controversia promossa da s.r.l. Iricolor contro l’Agenzia delle Entrate è stata definita con la decisione della CTR del Lazio recante la dichiarazione di inammissibilità dell’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate contro la sentenza della CTP di Roma n. 243/57/05 che aveva accolto il ricorso della contribuente avverso l’avviso di accertamento Irpef 1995.
Il ricorso proposto dall’Agenzia delle Entrate si articola in unico motivo. Nessuna attività difensiva è stata svolta dall’ intimata.
Il relatore ha depositato relazione ex art. 380 bis c.p.c.; il presidente ha fissato l’udienza del 20/10/2009 per l’adunanza della Corte in Camera di Consiglio. Il P.G. ha concluso aderendo alla relazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con unico motivo la ricorrente lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, artt. 16, 17, 51, 53, 20 in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4 la CTR avrebbe erroneamente dichiarato la intempestività dell’appello.
La censura è fondata. L’atto di appello della sentenza della CTP di Roma depositata il 26/7/2005, risulta consegnato per la notifica all’Ufficio Postale di *****, anteriormente quindi al decorso del termine di cui all’art. 327 c.p.c. (v. Cass. 4059/2005 e Cass. 21409/2004).
Consegue da quanto sopra l’accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese di questo grado, ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 20 ottobre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010