LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 9733-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
GETRONICS SOLUTIONS ITALIA SPA;
– intimata –
avverso la sentenza n. 3/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di MILANO del 30/01/07, depositata il 23/02/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del 01/12/2009 dal Presidente e Relatore Dott. FERNANDO LUPI;
è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.
FATTO E DIRITTO
La C.T.R. della Lombardia accolto l’appello della Getronics s.p.a.
nei confronti di Agenzia delle Entrate di Milano annullando parzialmente avvisi di accertamento per IVA ed Irpeg 1999 e 2000 per avere utilizzato nel PVC verifica a carico di altra società di cui si riportano e si utilizzano i risultati senza allegare al PVC o all’atto di accertamento gli atti di tale verifica.
Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi l’Agenzia delle Entrate, la contribuente non si è costituita.
Con il primo motivo, formulando idoneo quesito di diritto, l’Agenzia lamenta che sia stata dichiarata la nullità dell’avviso di accertamento per la mancata allegazione di p.v.c. emesso nei confronti altra società, amministrata e facente capo alla stessa persona malgrado che nel PVC a carico della Getronics si riportasse il contenuto essenziale, trascritto nel ricorso per cassazione, dell’altro accertamento.
La censura è fondata in quanto la sentenza impugnata ha fatto applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 che prevede la necessità di allegazione dell’atto richiamato, senza tener conto del D.Lgs. n. 32 del 2001, art. 1 che ha modificato detta norma e il D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42 prevedendo in alternativa all’allegazione il riportare nel p.v.c. o nell’avviso di accertamento il contenuto essenziale dell’atto richiamato, come è avvenuto nella specie.
La fondatezza di questo motivo assorbe gli altri.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del ricorso e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Lombardia. Allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Lombardia.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010