Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1116 del 22/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso 9831-2008 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

M.F.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 49/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA di LIVORNO, dell’11/12/06, depositata il 12/02/2007;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’1/12/2009 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI.

è presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.

FATTO E DIRITTO

La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La C.T.R. della Toscana ha rigettato l’appello dell’Agenzia delle Entrate di Livorno nei confronti di M.F. confermando l’annullamento di una cartella di pagamento per IVA, Irpef ed Irap 1998. In motivazione riteneva che l’errore nel versamento della somma dovuta per condono era scusabile e che la disciplina dell’errore scusabile prevista per le definizione di lite pendente dalla L. n. 289 del 2002, art. 16 dovesse applicarsi per estensione al condono disciplinato dall’art. 9 della stessa Legge.

Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi l’Agenzia delle Entrate, il contribuente non si è costituito.

Il primo motivo denunziante l’omessa pronuncia sul motivo di appello concernente l’applicabilità dell’errore scusabile al condono di cui al citato art. 9 è infondato in quanto sulla questione la sentenza si è pronunciata nei termini di cui sopra.

Con il secondo motivo, formulando idoneo quesito, si denuncia la violazione dell’art. 14 preleggi in relazione alla L. n. 289 del 2002, art. 9 per avere esteso l’applicazione di una norma eccezionale ad ipotesi non prevista da detta norma.

Non è discutibile perchè lo afferma anche la sentenza impugnata che la stessa abbia fatto applicazione estensiva della disciplina dell’errore scusabile prevista dalla L. n. 289 del 2002, art. 16 per la definizione liti pendenti al condono disciplinato dall’art. 9 della stessa Legge. Tale interpretazione estensiva è vietata dall’art. 14 disp. gen. alle leggi che fanno eccezione ad altre leggi, quali sono quelle che prevedono condoni che derogano alla normativa fiscale generale, cfr. Cass. nn. 213328 e 20738 del 2006.

All’accoglimento del secondo motivo consegue l’assorbimento del terzo”.

Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;

considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del secondo motivo ricorso, assorbiti gli altri, e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale della Toscana che, nel decidere si atterrà all’indicato principio di diritto. Allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR della Toscana.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010

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