LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso 19512-2008 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende, ope legis;
– ricorrente –
contro
BONIFALDI SRL;
– intimata –
avverso la sentenza n. 191/2007 della COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE DI ROMA SEZIONE DISTACCATA di LATINA, del 9/3/07, depositata il 07/06/2007;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’1/12/2009 dal Presidente Relatore Dott. FERNANDO LUPI.
E’ presente il P.G. in persona del Dott. MAURIZIO VELARDI.
FATTO E DIRITTO
La Corte, ritenuto che è stata depositata in cancelleria la seguente relazione a sensi dell’art. 380 bis c.p.c.: “La CTR del Lazio ha accolto l’appello della Bonifaldi s.r.l. nei confronti dell’Agenzia delle Entrate di Frosinone avverso cartella di pagamento per IVA 1997. Ha ritenuto in motivazione che andava applicato il D.P.R. n. 602 del 1973, art. 25 ritenendo che, se la consegna del ruolo era avvenuta in data 30.12.2000, la cartella andava notificata entro il 30.4.2001 mentre era stata notificata il 19.8.03.
Propone ricorso per cassazione affidato a tre motivi l’Agenzia delle Entrate, la contribuente non si è costituito.
Con il terzo motivo, che precede logicamente e assorbe gli altri, si deduce la violazione e falsa applicazione dell’arti, del D.L. n. 106 del 2005, commi 5 bis e ter, conv. con L. n. 156 del 2005 che rende irrilevante il termine di consegna del ruolo fissando il termine di notifica della cartella in relazione all’anno di presentazione della dichiarazione e precisamente per le dichiarazioni presentate prima del 31.12.2001 nel quinto anno successivo. Il motivo è fondato in quanto come ha ritenuto questa Corte con sentenza 4517 del 2009 che “In tema di riscossione dell’Iva, ai sensi del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 60, comma 6, (introdotto dal D.L. n. 323 del 1996, art. 10, comma 2, conv. dalla L. n. 425 del 1996), la cui disciplina ricalca quella prevista in materia di imposte sui redditi dal D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis la legittimità della pretesa erariale, alta luce del D.L. n. 106 del 2005, art. 1, commi 5 bis e 5 ter (introdotti dalla Legge di Conversione n. 156 del 2005), è subordinata alla notificazione della cartella di pagamento al contribuente entro un termine di decadenza. Nell’ambito di un’interpretazione costituzionalmente orientata che valorizzi l’omogeneità della disciplina della riscossione in materia di i.v.a.
liquidata in base alla dichiarazione del contribuente, con riguardo alle dichiarazioni presentate fino al 31 dicembre 2001, il termine di decadenza previsto dalla normativa transitoria di cui alla citata L. n. 156 del 2005, art. 1, comma 5 bis, lett. c, se applicato alla riscossione di i.v.a. liquidata in base alla dichiarazione, dev’essere ragguagliato a quello previsto dal D.P.R. n. 633 del 1972, art. 57 che, per la notifica degli avvisi di rettifica e di accertamento in materia di i.v.a., lo fissa al 31 dicembre del quarto anno successivo a quello in cui è stata presentata la dichiarazione.
(Fattispecie relativa a cartella di pagamento emessa per mancato versamento dell’Iva risultante da dichiarazione presentata nel 1998, per la cui liquidazione i ruoli erano stati formati il 31 dicembre 2000)”.
Rilevato che la relazione è stata comunicata al pubblico ministero e notificata alla parte costituita;
considerato che il Collegio, a seguito della discussione in camera di consiglio, condividendo i motivi in fatto e in diritto della relazione, ritiene che ricorra l’ipotesi prevista dall’art. 375 c.p.c., n. 5 della manifesta fondatezza del terzo motivo del ricorso, assorbiti gli altri, e che, pertanto, la sentenza impugnata vada cassata con rinvio della causa ad altra sezione della Commissione Tributaria Regionale del Lazio che si atterrà al trascritto principio di diritto. Allo stesso giudice si demanda di provvedere sulle spese del giudizio di legittimità.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di legittimità, ad altra sezione della CTR del Lazio.
Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010