Corte di Cassazione, sez. V Civile, Sentenza n.112 del 08/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentate e difese dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 sono domiciliati;

– ricorrenti –

contro

A.L., residente a *****;

– intimato –

avverso la sentenza n. 08/32/2004 della Commissione Tributaria Regionale di Torino – Sezione n. 32 in data 10/03/04, depositata il 24 maggio 2004;

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio dell’01 dicembre 2009 dal Relatore Dott. Antonino Di Blasi;

Viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il contribuente, esercente attività libero professionale, ricorreva avverso il silenzio-rifiuto, opposto dall’Amministrazione, alla domanda sottesa a conseguire il rimborso dell’IRAP, degli anni 1998 e 1999.

L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Verbania rigettava il ricorso, con decisione che, in sede di appello, veniva riformata dalla C.T.R., giusta sentenza in epigrafe indicata, la quale riteneva insussistenti i presupposti impositivi.

Con ricorso notificato il 20-24 maggio 2005, l’Agenzia ed il Ministero hanno chiesto la cassazione dell’impugnata decisione.

L’intimato, non ha svolto difese in questa sede. Con istanza 22.06.2009, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto il rigetto del ricorso per manifesta infondatezza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La Corte, visto il ricorso, come sopra notificato, con cui l’Agenzia ed il Ministero censurano l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, D.Lgs n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36, nonchè omessa, illogica ed incoerente motivazione su punto decisivo della controversia;

Vista la richiesta del Sostituto Procuratore Generale; Considerato che i Giudici di appello hanno escluso l’esistenza dell’autonoma organizzazione, nella considerazione che l’attività professionale era stata svolta dal professionista, in assenza di elementi di organizzazione, rilevanti agli effetti impositivi;

Considerato che la questione posta dal ricorso in esame va risolta, richiamando il principio da ultimo affermato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 12108/2009 secondo cui “a norma del combinato disposto del D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 2, primo periodo, e D.Lgs. 15 dicembre 1997, n. 446, art. 3, comma 1, lett. c), l’esercizio delle attività di Agente di Commercio, di cui alla L. n. 204 del 1985, art. 1, e di promotore finanziario di cui al D.Lgs. n. 58 del 1998, art. 31, comma 2, è escluso dall’applicazione dell’imposta regionale sulle attività produttive (IRAP) solo qualora si tratti di attività non autonomamente organizzata; il requisito dell’autonoma organizzazione, il cui accertamento spetta al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità, se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente: a) sia sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse; b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id quod plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui; Costituisce onere del contribuente che chieda il rimborso dell’imposta asseritamente non dovuta dare la prova dell’assenza delle predette condizioni”;

Considerata che la decisione impugnata appare in linea con l’affermato principio, avendo accolto la domanda, proposta dal contribuente – promotore finanziario – per insussistenza degli elementi indici dell’autonoma organizzazione, tenuto conto che dalla documentazione in atti si evinceva che il contribuente aveva svolto l’attività senza collaboratori o dipendenti e con beni strumentali privi di rilievo;

Considerato, altresì, che le doglianze risultano formulate genericamente ed in contrasto con la citata pronuncia e con l’ormai consolidato orientamento giurisprudenziale in tema di imponibilità Irap ai redditi professionali, giacchè l’Agenzia, per un verso, non ha contestato specificamente la realtà fattuale dedotta dal contribuente e presa in considerazione dal giudice di merito (Cass. n. 1540/2007, n. 5488/2006, n. 2273/2005) e, d’altra parte, non ha criticato la ratio della decisione, limitandosi a sostenere che tutti gli esercenti arti o professioni, essendo la loro attività caratterizzata dall’auto-organizzazione, sono assoggettati ad Irap, a prescindere dalla sussistenza o meno degli elementi indice, quali indicati da un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, senza, peraltro, indicare concreti elementi, in ipotesi idonei a sostenere una diversa decisione;

Considerato che il ricorso va, dunque, rigettato e che nulla va disposto per le spese, in assenza dei relativi presupposti.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 8 gennaio 2010

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