Corte di Cassazione, sez. V Civile, Ordinanza n.1120 del 22/01/2010

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LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUPI Fernando – rel. Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. IACOBELLIS Marcello – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

R.R.;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria centrale, sez. 12^, n. 5651, depositata il 25 giugno 2007;

Letta la relazione scritta redatta dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;

constatata la regolarità delle comunicazioni di cui all’art. 380 bis c.p.c., comma 3.

FATTO E DIRITTO

Premesso:

che – in accoglimento dell’impugnazione della contribuente – la decisione indicata in epigrafe ha riconosciuto il diritto della contribuente medesima all’agevolazione fiscale dell’aliquota dell’8% prevista dalla L. n. 36 del 1977, art. 2 e dall’art. 1 bis della Tariffa, parte prima, allegato A al D.P.R. n. 634 del 1972 (poi art. 1 Tariffa, parte prima, T.U. approvato con D.P.R. n. 131 del 1986); e ciò sul presupposto che l’agevolazione in esame spetti, anche chi – essendo imprenditore agricolo a titolo principale al momento dell’atto d’acquisto ed avendolo dichiarato in sede di stipulazione – produca la correlativa documentazione, non contestualmente alla stipula dell’atto notarile, ma entro il termine perentorio di tre anni dalla stipulazione, espressamente riferito dalla normativa all’agevolazione in favore di colui che, non in possesso della qualifica all’atto della stipulazione. dichiari di volerla acquisire;

– che – deducendo violazione e falsa applicazione della sopra richiamata disposizione – l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione in unico motivo;

– che la contribuente non si è costituita;

osservato:

– che il ricorso è manifestamente fondato;

– che questa Corte ha, infatti, già affermato il principio (dal quale non vi è motivo di discostarsi), secondo cui, ai fini dell’applicazione dell’aliquota ridotta del 8%, prevista dall’art. 1 bis della Tariffa all. A) al D.P.R. n. 634 del 1972 introdotto dalla L. n. 36 del 1977, n. 36, art. 2 l’acquirente che già possiede la qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale, deve formulare espressa richiesta nell’atto pubblico e produrre, davanti allo stesso notaio rogante, la documentazione attestante la qualità che vanta; essendo diversa l’ipotesi in cui l’acquirente non possegga, ai momento, tale qualifica, perchè, in tal caso, egli deve enunciare, nell’atto di acquisto, l’intento di acquistarla, e, quindi, produrre nel modo indicato dalla legge, nei triennio successivo, la prova dell’avvenuto suo acquisto (cfr. 3067/08, 5671/02, 3699/00);

ritenuto:

che il ricorso va, pertanto, accolto nelle forme di cui agli artt. 375 e 380 bis c.p.c., e che, non risultando necessari ulteriori accertamenti di fatto, la causa, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., comma 1, ult. parte, va decisa nel merito, con il rigetto del ricorso introduttivo della contribuente;

– che, per la natura della controversia e tutte le implicazioni della fattispecie, si ravvisano le condizioni per disporre la compensazione delle spese dei gradi di merito e la condanna della contribuente, in base al criterio della soccombenza, alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 1.000,00 (di cui Euro 800,00, per onorario), oltre spese generali ed accessori di legge.

PQM

la Corte: accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta il ricorso introduttivo della contribuente; compensa le spese dei gradi di merito e condanna la contribuente alla refusione alla controparte delle spese del presente giudizio di legittimità, liquidate in complessivi Euro 800,00 (di cui Euro 600,00, per onorario), oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 1 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010

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