LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUPI Fernando – Presidente –
Dott. ZANICHELLI Vittorio – Consigliere –
Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –
Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –
Dott. DI BLASI Antonino – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE e MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE, in persona dei rispettivi legali rappresentanti pro tempore, rappresentati e difesi dall’Avvocatura Generale dello Stato, nei cui uffici, in Roma, Via dei Portoghesi, 12 sono domiciliati;
– ricorrenti –
contro
N.M., residente a *****, rappresentata e difesa, giusta delega a margine del controricorso, dall’Avv. GRILLO Damiano, elettivamente domiciliata in Roma, via Tagliamento, 31 presso lo studio dell’Avv. Stefania Ponzi;
– controricorrente –
la sentenza n. 33/28/04 della Commissione Tributaria Regionale del Piemonte – Sezione n. 28 in data 21/09/2004, depositata il 27 ottobre 2004;
Udita la relazione della causa svolta nella Camera di Consiglio dell’01 dicembre 2009 dal Relatore Dott. DI BLASI Antonino;
Viste le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
La contribuente, esercente attivita’ libero professionale, ricorreva avverso il diniego, opposto dall’Amministrazione, alla domanda sottesa a conseguire il rimborso dell’IRAP, degli anni 1998 e 1999.
L’adita Commissione Tributaria Provinciale di Alessandria accoglieva il ricorso, e la CTR, pronunciando sull’impugnazione dell’Agenzia delle Entrate, dichiarava inammissibile l’appello.
Con ricorso notificato il 02 – 13 dicembre 2005, l’Agenzia ed il Ministero hanno chiesto la cassazione dell’impugnata decisione.
L’intimata, giusto controricorso notificato il 02.12.2006, ha chiesto il rigetto dell’impugnazione.
Con istanza 22.06.2009, il Sostituto Procuratore Generale ha chiesto l’accoglimento del primo mezzo e dichiararsi inammissibile il secondo motivo.
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte:
Visto il ricorso, come sopra notificato, con cui l’Agenzia censura l’impugnata decisione per violazione e falsa applicazione del D.Lgs n. 546 del 1992, artt. 10 e 11 nonche’ della L. n. 662 del 1996, art. 3, comma 144, del D.Lgs n. 446 del 1997, artt. 2, 3, 8, 27 e 36 ed omessa, illogica ed incoerente motivazione su punto decisivo della controversia;
Visto il controricorso della contribuente;
Vista la richiesta del Sostituto Procuratore Generale;
Considerato che l’impugnazione del Ministero dell’Economia e delle Finanze e’ a ritenersi inammissibile, in quanto non e’ stato parte nel giudizio di appello ed il ricorso risulta notificato il 02 dicembre 2005, quindi, dopo la data dell’1 gennaio 2001, a decorrere dalla quale l’Agenzia delle Entrate e’ subentrata all’Amministrazione delle Finanze nei rapporti giuridici gia’ facenti capo a quest’ultima;
Considerato che, avuto riguardo all’epoca del consolidarsi dei principi in tema di legittimatio ad causam e ad processum, le spese del giudizio tra il Ministero e la contribuente vanno compensate;
Considerato che la CTR ha dichiarato inammissibile l’appello, nella considerazione che l’Agenzia delle Entrate – Ufficio di Acqui Terme – che, nel caso, aveva proposto il gravame, risultasse carente dei necessari poteri e, quindi, fosse priva di legittimazione ad impugnare;
Considerato che, per principio giurisprudenziale ormai consolidato, “anche gli uffici periferici dell’Agenzia, subentrati a quelli dei dipartimenti delle Entrate, devono essere considerati – una volta che l’atto ha come destinatario l’Ente – come organi dello stesso che, al pari del direttore, ne hanno la rappresentanza in giudizio, ai sensi dell’art. 163 c.p.c., comma 2, n. 2 e artt. 144 e 145 c.p.c.” (Cass. SS.UU. n. 3118/2006, n. 3116/2006);
Considerato che, trattandosi nel caso di impugnazione del diniego di rimborso opposto dall’Agenzia Entrate di Acqui Terme, tale Agenzia era, dunque, legittimata ad appellare la decisione di primo grado, che l’aveva vista soccombente;
Considerato, quindi, che il primo motivo del ricorso e’ fondato e va accolto e, per l’effetto, cassata l’impugnata decisione, la causa va rinviata ad altra sezione della CTR del Piemonte perche’ proceda al riesame e, adeguandosi ai principi desumibili dalle citate pronunce, decida nel merito, ed anche sulle spese del presente giudizio;
Considerato che l’altro mezzo resta assorbito.
PQM
Dichiara inammissibile il ricorso del Ministero dell’Economia e delle Finanze e compensa le spese tra lo stesso e la controricorrente;
accoglie il primo motivo del ricorso, cassa, in relazione, l’impugnata decisione, e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR del Piemonte; dichiara assorbito il secondo motivo.
Cosi’ deciso in Roma, il 1 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010