LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TERZA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. PREDEN Roberto – Presidente –
Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –
Dott. SEGRETO Antonio – Consigliere –
Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –
Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ordinanza
sul ricorso proposto da:
COMEC SNC DI CARUSO ANTONINO, elettivamente domiciliata in ROMA, PASSEGGIATA DI RIPETTA 25, presso lo studio dell’avvocato TOSCANO ISIDORO, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato MAGNANO DI SAN LIO ROSARIO, giusta procura speciale in calce al ricorso;
– ricorrente –
contro
B.M., V.V., FONDIARIA SIA SPA, D’EASS ASSICURAZIONI SPA;
– intimati –
Nonche’ da:
D’EASS ASSICURAZIONI SPA IN LCA, in persona del Commissario Liquidatore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA MONTE ASOLONE 8, presso lo studio dell’avvocato GALELLA PIERLUIGI, che la rappresenta e difende unitamente all’avvocato FORTUNATO CIRO, giusta procura speciale a margine del controricorso incidentale;
– controricorrente incidentale –
contro
V.V., FONDIARIA SAI SPA, COMEC SNC DI CARUSO ANTONINO, B.M.;
– intimati –
avverso la sentenza n. 4350/2 007 del TRIBUNALE di CATANIA del 30/09/07, depositata il 28/11/2007; udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del 03/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. MASSERA Maurizio;
udito l’Avvocato Galella Pierluigi, difensore della controricorrente incidentale che si riporta agli scritti e deposita cartoline postali n. 5;
e’ presente il P.G. in persona del Dott. RUSSO Rosario Giovanni, che nulla osserva rispetto alla relazione scritta.
La Corte, Letti gli atti depositati:
OSSERVA IN FATTO E DIRITTO E’ stata depositata la seguente relazione:
1 – Con ricorso notificato il 3 novembre 2008 la COMEC S.n.c. di Caruso Antonino ha chiesto la cassazione della sentenza, non notificata, depositata in data 28 novembre 2007 dal Tribunale di Catania, confermativa della sentenza del Giudice di Pace che, dichiarato il difetto di legittimazione passiva della D’Eass, aveva ordinato alla COMEC di restituire alla SAI la somma di Euro 7.230,40 percepita in forza di una precedente sentenza annullata, mentre accoglieva la domanda di risarcimento danni da sinistro stradale svolta nei confronti di B.M. e V.V..
La D’Eass ha proposto ricorso incidentale avente ad oggetto la disposta compensazione delle spese processuali.
Gli altri intimati, B.M., V.V., Fondiaria – SAI S.p.A., non hanno espletato attivita’ difensiva.
I due ricorsi vanno riuniti ai sensi dell’art. 335 c.p.c..
2 – Ai ricorsi proposti contro le sentenze pubblicate a partire dal 2.3.2006, data di entrata in vigore del D.Lgs. 15 febbraio 2006, n. 40, recante modifiche al codice di procedura civile in materia di ricorso per Cassazione, si applicano le disposizioni dettate nello stesso decreto al Capo 1^. Secondo l’art. 366 bis c.p.c. – introdotto dall’art. 6 del decreto – i motivi di ricorso debbono essere formulati, a pena di inammissibilita’, nel modo li’ descritto e, in particolare, nei casi previsti dall’art. 360 c.p.c., nn. 1), 2), 3) e 4, l’illustrazione di ciascun motivo si deve concludere con la formulazione di un quesito di diritto, mentre, nel caso previsto dall’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione.
3. – I cinque motivi del ricorso risultano inammissibili, poiche’ la loro formulazione non soddisfa i requisiti stabiliti dall’art. 366 bis c.p.c.. Occorre rilevare sul piano generale che, considerata la sua funzione, la norma indicata (art. 366 bis c.p.c.) va interpretata nel senso che per, ciascun punto della decisione e in relazione a ciascuno dei vizi, corrispondenti a quelli indicati dall’art. 360 c.p.c., per cui la parte chiede che la decisione sia cassata, va formulato un distinto motivo di ricorso.
Per quanto riguarda, in particolare, il quesito di diritto, e’ ormai jus receptum (Cass. n. 19892 del 2007) che e’ inammissibile, per violazione dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6 il ricorso per Cassazione nel quale esso si risolva in una generica istanza di decisione sull’esistenza della violazione di legge denunziata nel motivo. Infatti la novella del 2006 ha lo scopo di innestare un circolo selettivo e virtuoso nella preparazione delle impugnazioni in sede di legittimita’, imponendo al patrocinante in cassazione l’obbligo di sottoporre alla Corte la propria finale, conclusiva, valutazione della avvenuta violazione della legge processuale o sostanziale, riconducendo ad una sintesi logico – giuridica le precedenti affermazioni della lamentata violazione.
In altri termini, la formulazione corretta del quesito di diritto esige che il ricorrente dapprima indichi in esso la fattispecie concreta, poi la rapporti ad uno schema normativo tipico, infine formuli il principio giuridico di cui chiede l’affermazione.
Quanto al vizio di motivazione, l’illustrazione di ciascun motivo deve contenere, a pena di inammissibilita’, la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero le ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la renda inidonea a giustificare la decisione; la relativa censura deve contenere un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto), che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilita’ (Cass. Sez. Unite, n. 20603 del 2007).
Con il primo motivo la ricorrente principale denuncia violazione dell’art. 116 c.p.c., ma non formula alcun quesito di diritto.
Con il secondo motivo lamenta vizio di motivazione, tratta due diverse questioni, in palese violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4, si limita a sottoporre all’esame della Corte affermazioni apodittiche, non formula i prescritti momento di sintesi.
Con i restanti tre motivi lamenta errori della sentenza impugnata senza specificare le norme eventualmente violate, ne’ i vizi di motivazione eventualmente riscontrati. Le censure mancano per sino delle argomentazioni a sostegno, ancora una volta in violazione dell’art. 366 c.p.c., n. 4.
4. – Considerazioni analoghe valgono per il ricorso incidentale. La D’Eass ipotizza violazione e falsa applicazione degli artt. 91, 92 c.p.c., dell’art. 132 c.p.c., n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2, art. 111 Cost. in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 con riguardo alla compensazione delle spese dei due gradi e formula un quesito che non postula l’enunciazione di un principio di diritto che, oltre ad essere decisivo per il giudizio, sia di applicazione generalizzata.
5.- La relazione e’ stata comunicata al pubblico ministero e notificata ai difensori delle parti;
Non sono state presentate conclusioni scritte ne’ memorie; la ricorrente incidentale ha chiesto d’essere ascoltata in Camera di consiglio;
6.- Ritenuto:
che, a seguito della discussione sul ricorso, tenuta nella Camera di consiglio, il collegio ha condiviso i motivi in fatto e in diritto esposti nella relazione;
che i ricorsi debbono percio’ essere dichiarati inammissibili;
l’inammissibilita’ di entrambi i ricorsi suggerisce la compensazione delle spese del giudizio di cassazione;
visti gli artt. 380 bis e 385 c.p.c..
P.Q.M.
Riunisce i ricorsi e li dichiara inammissibili. Spese compensate.
Così deciso in Roma, il 3 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 22 gennaio 2010